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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 21923/2024 del 02/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno censurato la legittimità della notifica dell'avviso di accertamento (emesso per IVA, interessi e sanzioni relative al 2013) eseguita nei loro confronti in quanto eredi dell'ex socio accomandatario e liquidatore della s.a.s., nonostante la società fosse stata cancellata dal Registro delle Imprese nel 2015 e la notifica fosse stata effettuata nel 2018. La questione centrale è che, ai sensi dell'art. 28, comma 4, D.Lgs. n.175/2014, gli effetti dell'estinzione della società sono differiti per cinque anni nei rapporti con l'Amministrazione finanziaria, per cui la notificazione avrebbe dovuto essere indirizzata alla società (o al suo legittimo rappresentante/ liquidatore), non agli eredi del socio deceduto; la notifica agli eredi era dunque priva di nesso con l'atto impositivo e nulla

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo fondato il motivo. Ha cassato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale e, decidendo nel merito, ha accolto l'impugnazione contro l'avviso di accertamento. Ha ritenuto nulla la notifica effettuata agli eredi dell'ex socio accomandatario/ liquidatore, poiché la società, pur cancellata, conserva per cinque anni effetti sostanziali nei confronti dell'erario (fictio di persistenza), e la notifica doveva essere rivolta alla società o al suo legittimo rappresentante. Ha disposto la compensazione integrale delle spese di giudizio

Norme richiamate

  • D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175, art. 28, comma 4

    Prevede il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società verso l'Amministrazione finanziaria; la Corte interpreta la norma come di natura sostanziale: nei cinque anni la società deve essere considerata destinataria valida degli atti tributari e il liquidatore conserva poteri di rappresentanza, con conseguente obbligo di notificare all'ente e non agli eredi del socio defunto

  • D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 65

    Richiamato come normativa fiscale sul procedimento di accertamento; la sentenza lo cita nel contesto di regole fiscali applicabili alla notifica degli atti tributari

  • D.P.R. 29/09/1973, n. 600, art. 60, comma 1, lett. c)

    Individua il domicilio fiscale delle persone giuridiche quale luogo per la notificazione degli atti tributari; la Corte rileva che l'avviso avrebbe dovuto essere notificato al domicilio fiscale della società

  • Codice civile, art. 2495

    Norma sulla società in accomandita semplice: la Corte richiama il regime relativo all'estinzione e alla rappresentanza della società di persone, nella prospettiva che gli effetti dell'estinzione sono differiti verso l'erario ai fini tributari

  • Codice civile, art. 2284 (richiamato art. 2135)

    Regola il trattamento degli eredi in caso di morte di un socio in società personale: salvo diversa pattuizione, gli altri soci devono liquidare la quota agli eredi o procedere secondo le opzioni previste, e quindi la morte non comporta automatica traslazione della rappresentanza societaria sugli eredi

  • Codice di procedura civile, art. 145, comma 1 (come modificato dalla legge n. 263/2005)

    Consente alternativamente la notifica alla sede della persona giuridica o direttamente alla persona fisica che la rappresenta; la Corte osserva che tale facoltà poteva essere utilizzata dall'Amministrazione, ma solo se la notifica fosse indirizzata alla persona che in quel momento rappresentava effettivamente la società

  • Legge n. 263/2005 (modifiche all'art. 145 c.p.c.)

    Modifica le regole di notifica alle persone giuridiche; rilevante ratione temporis per il caso in esame e valorizzata dalla Corte come possibile modalità alternativa di notifica se correttamente indirizzata

  • Corte costituzionale, sentenza n. 142/2020

    Richiamata come avallo di costituzionalità della norma sul differimento quinquennale (art. 28, comma 4 D.Lgs. 175/2014)

Massime di principio

  • Se una società di persone è stata cancellata dal Registro delle Imprese, ai fini tributari essa continua ad essere considerata destinatario valido degli atti per cinque anni (art. 28, comma 4 D.Lgs. 175/2014): le notifiche devono essere rivolte alla società o al suo legittimo rappresentante, non automaticamente agli eredi di un socio deceduto
  • La morte di un socio (anche se era liquidatore) non trasferisce automaticamente la rappresentanza societaria agli eredi: questi non acquisiscono di per sé la legittimazione a ricevere atti impositivi riferiti alla società
  • Una notifica rivolta a soggetti privi di legittimazione (es. eredi non nominati legali rappresentanti) è nulla e non sanabile se manca il nesso con l'ente destinatario dell'obbligazione tributaria
  • L'Amministrazione può alternativamente notificare alla persona fisica che rappresenta la persona giuridica ex art. 145 c.p.c., ma solo se quella persona è effettivamente il rappresentante legittimo al momento della notifica; in caso contrario la notifica è invalida
  • Per gli eredi che ricevono erroneamente una notifica tributaria si deve valutare se la notificazione è stata diretta alla società (o al suo legittimo rappresentante): in assenza di tale collegamento è possibile ottenere l'annullamento dell'atto per inutilizzabilità della notifica

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