Cassazione Penale, Ordinanza n. 16296/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo manifestamente infondati i motivi e confermando le statuizioni della sentenza impugnata. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza d'appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di evasione. Ha dedotto: 1) nullità del procedimento di primo grado per il mutamento del giudice naturale senza rinnovazione degli atti; 2) vizio di motivazione sulla responsabilità, sostenendo che, pur trovandosi in casa, non aveva sentito il campanello/citofono e quindi non vi sarebbe prova dell'allontanamento dal domicilio; 3) vizio di motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte rileva che le censure sono manifestamente infondate e in larga parte riproduttive di doglianze già esaminate e confutate in appello: quanto al primo motivo, la presenza del difensore di fiducia senza eccezioni al termine del giudizio di primo grado integra acquiescenza; quanto al secondo, la responsabilità per evasione è desunta dal mancato riscontro alle ripetute e insistenti sollecitazioni della polizia giudiziaria al citofono per un significativo lasso di tempo; quanto al terzo, il diniego delle attenuanti generiche è sorretto dalla personalità del ricorrente e dai plurimi precedenti penali, oltre che dall'assenza di incidenza del minore aumento di pena applicato per la recidiva.
Norme richiamate
recidiva ex art. 99, quarto comma, cod. pen.
La recidiva reiterata è richiamata come dato valorizzabile in senso sfavorevole nella commisurazione della pena e nel diniego delle attenuanti generiche.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità sono inammissibili i motivi che si limitano a riprodurre censure già devolute al giudice di merito, quando la sentenza impugnata le abbia adeguatamente confutate.
- In tema di evasione dagli arresti domiciliari, l'allontanamento può essere desunto in modo legittimo dalla mancata risposta dell'imputato alle ripetute e insistenti sollecitazioni della polizia giudiziaria al citofono per un apprezzabile lasso di tempo.
- Il mancato rilievo di nullità del procedimento, da parte del difensore presente al termine del giudizio di primo grado, può integrare acquiescenza e rendere non più deducibile il vizio in sede di impugnazione.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato anche con riferimento alla personalità dell'imputato e ai suoi precedenti penali, senza che rilevi, di per sé, il minor aumento di pena applicato per la recidiva.
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