Ordinanza n. 2577/2026 - Napoli, Sezione 5
per l'accertamento della illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dal Comune di Benevento sulla diffida, comunicata con raccomandata ricevuta in data 9.3.2018, nonché con pec del 7.3.2018 protocollata dall'ente in data 8.3.2018, con la quale i ricorrenti hanno intimato all'amministrazione di definire il procedimento di esproprio del terreno di loro proprietà, ivi specificato, mediante restituzione dei fondi, previa riduzione in pristino e risarcimento dei danni subiti e dell’indennità di occupazione, oltre accessori, ovvero mediante l'adozione di un provvedimento di acquisizione sanante, ai sensi dell’art. 42 bis del D.P.R. 380/2001, con contestuale corresponsione di un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, maggiorato dell'importo dovuto per il periodo di occupazione illegittima a titolo risarcitorio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Richiesta di chiarimenti sull'individuazione del soggetto tenuto al pagamento del compenso liquidato al commissario ad acta
Esito
Favorevole al ricorrente (commissario ad acta)
La controversia
Nel contesto dell'esecuzione di una precedente pronuncia relativa al silenzio-inadempimento del Comune di Benevento sulla definizione del procedimento espropriativo di un terreno privato, il commissario ad acta ha chiesto di chiarire se il proprio compenso, liquidato dal TAR in euro 4.500,00 oltre spese, debba essere posto a carico del Comune, quale amministrazione soccombente, oppure dell'organismo straordinario di liquidazione, considerato il dissesto dell'ente locale. La questione riguarda l'applicabilità della disciplina sulla massa passiva del dissesto alle obbligazioni sorte in relazione a fatti e atti anteriori alla dichiarazione di dissesto, ma accertate o venute a esistenza successivamente.
La decisione
Il TAR ha chiarito che il compenso del commissario ad acta deve essere posto a carico del Comune di Benevento e può essere fatto valere mediante esecuzione ordinaria, non dovendo essere inserito nella massa passiva gestita dall'organismo straordinario di liquidazione. L'organo straordinario è competente per le obbligazioni riferibili a fatti e atti di gestione anteriori al termine rilevante per il dissesto, comprese quelle sorte successivamente quando costituiscano conseguenza diretta e immediata di tali fatti pregressi. Tuttavia, il credito del commissario trae origine dal provvedimento giudiziale successivo allo stato di dissesto e dalla successiva attività commissariale; quest'ultima non costituisce conseguenza immediata e diretta della pregressa attività gestoria del Comune. La mera relazione occasionale con il giudizio concernente l'occupazione sine titulo non è sufficiente a ricondurre il compenso alla massa passiva. Il soggetto obbligato resta quindi il Comune, amministrazione soccombente, tenuta all'adempimento in via ordinaria.
Norme richiamate
art. 252, comma 4, d.lgs. 267/2000
fatti ed atti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato
L'organo straordinario di liquidazione è competente per le obbligazioni riferibili ai fatti e agli atti di gestione verificatisi entro il termine previsto dalla norma.
art. 256, comma 11, d.lgs. 267/2000
La norma individua il rendiconto della gestione quale termine rilevante nella disciplina dei debiti accertati successivamente.
art. 5, comma 2, d.l. 80/2004, convertito dalla l. 140/2004
si intendono compresi in tali ipotesi i debiti correlati ad atti e fatti di gestione verificatisi entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, pur se accertati, anche con provvedimento giurisdizionale, successivamente a tale data ma, comunque, non oltre quella di approvazione del rendiconto della gestione di cui all'articolo 256, comma 11, del Tuel
Sono attratti alla massa passiva anche debiti accertati successivamente, purché correlati ad atti o fatti di gestione anteriori e accertati entro il termine normativamente previsto.
art. 112 c.p.a.
Costituisce la base processuale della richiesta di chiarimenti formulata dal commissario ad acta nell'ambito dell'esecuzione della pronuncia.
Massime di principio
- Nella disciplina del dissesto degli enti locali, l'organismo straordinario di liquidazione è competente non soltanto per le poste passive già contabilizzate alla dichiarazione di dissesto, ma anche per le obbligazioni successivamente accertate o sorte quando costituiscano conseguenza diretta e immediata di fatti o atti di gestione anteriori al dissesto.
- Il compenso spettante al commissario ad acta per l'attività svolta in esecuzione di una pronuncia giurisdizionale non rientra nella massa passiva del dissesto quando la relativa obbligazione trae origine dal provvedimento giudiziale e dall'attività commissariale successivi al dissesto, senza costituire conseguenza diretta e immediata della pregressa attività gestoria dell'ente.
- La mera relazione occasionale tra il compenso del commissario ad acta e una controversia avente ad oggetto fatti gestori anteriori al dissesto non è sufficiente a radicare la competenza dell'organismo straordinario di liquidazione; occorre un nesso diretto e immediato con gli atti o fatti di gestione pregressi.
- Il credito per il compenso del commissario ad acta, escluso dalla massa passiva del dissesto, deve essere fatto valere nei confronti dell'amministrazione soccombente mediante ordinaria esecuzione.
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