Sentenza n. 1004/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio e nota INPS di diniego o mancato riconoscimento dei sei scatti stipendiali
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio, con inclusione dei sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis del d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1997, nonché l'annullamento degli atti, anche non conosciuti, relativi alla liquidazione del trattamento e della nota INPS del 19 gennaio 2023. Nel corso del giudizio l'INPS ha comunicato di avere liquidato la prestazione richiesta, corrispondendo il capitale e gli accessori di legge. Il ricorrente ha aderito alla cessazione della lite, dichiarando la piena soddisfazione della pretesa, ma ha chiesto la condanna dell'INPS alle spese di giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'INPS, nelle more del giudizio, ha integralmente soddisfatto la pretesa azionata mediante la liquidazione e il pagamento del trattamento richiesto, comprensivo del capitale e degli accessori dovuti. Le spese sono state poste a carico dell'INPS secondo il principio della soccombenza virtuale, anche in considerazione dei plurimi precedenti favorevoli ai pubblici dipendenti nella medesima vicenda. L'INPS è stato condannato al pagamento di 2.000 euro, oltre IVA, CPA e spese generali se spettanti, nonché del contributo unificato se versato.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito in l. 472/1997
La norma è stata indicata quale base del diritto azionato al ricalcolo del trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali; il giudice non ne ha esaminato nel merito l'interpretazione, essendo intervenuta la soddisfazione della pretesa.
art. 34, comma 5, c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento processuale della dichiarazione di cessazione della materia del contendere conseguente alla piena soddisfazione della pretesa nelle more del giudizio.
Massime di principio
- La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione soddisfa integralmente la pretesa sostanziale azionata e il ricorrente dichiara di avere conseguito piena soddisfazione, con conseguente venir meno dell'interesse alla decisione di merito.
- In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione della pretesa, le spese possono essere regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando quale parte avrebbe verosimilmente prevalso alla luce della controversia e dei precedenti pertinenti.
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