Cassazione Penale, Sentenza n. 10226/2024 del 11/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del Riesame che aveva rigettato il riesame avverso l'ordinanza del GIP che applicava la custodia in carcere per i reati di cui agli artt. 73 e 74 DPR 309/90. Il ricorso, proposto dall'avv. Viscomi, deduceva: vizio di motivazione quanto alla sussistenza di gravi indizi di partecipazione all'associazione criminale (capo n.19) e alle diverse ipotesi di cessione contestate; motivazione illogica in relazione alla gravità indiziaria per il reato di coltivazione di canapa (capo n.125); violazione di legge e difetto di motivazione sulla sussistenza delle esigenze cautelari e sull'adeguatezza della misura custodiale (contestazione della sola custodia in carcere).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per motivi manifestamente infondati e meramente reiterativi. Ha ritenuto che il Tribunale del Riesame avesse adeguatamente motivato la gravità indiziaria, descrivendo gli elementi che collegavano Esposito all'associazione capeggiata da "Rocca" e il suo ruolo nel ritiro e nella destinazione allo spaccio della sostanza, nonché il suo coinvolgimento nell'attività di coltivazione. Sulla sussistenza delle esigenze cautelari la Corte ha richiamato la presunzione relativa prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p., prevalente rispetto all'art. 274, e ha ritenuto che la difesa non avesse fornito elementi specifici per superare tale presunzione; inoltre il Tribunale aveva ritenuto non adeguata una misura meno afflittiva (arresti domiciliari) alla luce di consumazioni avvenute in ambito domestico. Conseguentemente il ricorso è dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma terzo, c.p.p.; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, con invio alla cancelleria per gli adempimenti di legge.
Norme richiamate
DPR 309/1990 (artt. 73 e 74)
Norme sostanziali in materia di stupefacenti: i reati contestati (detenzione/spaccio e conseguenti fattispecie) costituiscono il fondamento dell'ipotesi accusatoria che ha giustificato la misura cautelare
Codice di procedura penale, art. 275, comma 3
La Corte interpreta la norma come fonte di una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari (pericolo di recidiva/di reiterazione) quando ricorrono i delitti indicati, presunzione prevalente rispetto all'art. 274 e difficilmente superabile senza elementi specifici forniti dalla difesa
Codice di procedura penale, art. 274
Norma generale sulle esigenze cautelari: la Corte ricorda che la norma speciale (art. 275, comma 3) prevale sulla generale e quindi l'accertamento dell'attualità e concretezza del pericolo può essere presunto nei casi previsti
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 173
Richiamo alle regole di sintesi dei motivi nel ricorso in Cassazione; il ricorso è stato riassunto ex art. 173 disp.att. e ritenuto reiterativo
Codice di procedura penale, art. 606, comma terzo
Fondamento per la declaratoria di inammissibilità del ricorso per motivi manifestamente infondati e per reiterazione
Codice di procedura penale, art. 616
Base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Disposizioni di attuazione cod. proc. pen., art. 94, comma 1-ter
Adempimenti amministrativi a carico della cancelleria a seguito della pronuncia
Massime di principio
- In sede di misure cautelari la valutazione della gravità indiziaria deve essere adeguatamente motivata: la Cassazione verifica la congruenza logica e l'idoneità degli elementi indicati dal giudice di merito, non riformando liberamente la valutazione probatoria
- Per i reati richiamati all'art. 275, comma 3, c.p.p. opera una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari che è difficile da superare; la difesa deve produrre elementi specifici e non generici per confutarla
- Il mero decorso del tempo non è prova sufficiente per escludere l'attualità del pericolo cautelare
- La scelta tra custodia in carcere e misure meno afflittive richiede specifica motivazione; circostanze quali la consumazione di reati in ambito domestico possono rendere inadeguata la detenzione domiciliare
- Ricorsi che ripropongono in termini generici i medesimi argomenti già valutati dal giudice di merito e privi di nuovi profili sostanziali o di diritto rischiano di essere dichiarati inammissibili e di comportare condanne per spese e ammende
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