Cassazione Penale, Ordinanza n. 05492/2025 del 10/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità delle deduzioni, ritenendo che la censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche fosse formulata in modo generico e privo dell'indicazione degli elementi concreti rilevanti. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (corte d'appello)
La controversia
La Corte di cassazione esamina il ricorso proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità penale per il reato previsto dall'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Il ricorso deduceva un vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., lamentando che la sentenza impugnata non avesse adeguatamente motivato il mancato riconoscimento delle attenuanti. Tuttavia, il ricorrente non indicava quali specifici elementi concreti, se considerati, avrebbero potuto sorreggere il riconoscimento del beneficio, né spiegava in che modo tali elementi fossero stati trascurati in modo decisivo dalla sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Norma incriminatrice già posta a base della conferma della responsabilità penale dell'imputato nel giudizio di merito.
art. 62-bis c.p.
Le circostanze attenuanti generiche non possono essere censurate in cassazione con mere doglianze astratte: occorre indicare gli elementi concreti che avrebbero dovuto giustificarne il riconoscimento e che sarebbero stati omessi o mal valutati dal giudice di merito.
Massime di principio
- La deduzione del vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche richiede specificità: il ricorrente deve indicare gli elementi fattuali concreti che avrebbero potuto fondare il beneficio e spiegare perché la loro mancata considerazione integra un vizio della sentenza.
- In sede di legittimità non è sufficiente contestare in termini apodittici la motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; la censura deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata e individuare un effettivo deficit argomentativo.
- Il difetto di specificità dei motivi di ricorso comporta l'inammissibilità del ricorso per cassazione, con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
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