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Sentenza

Sentenza n. 2433/2026 - Palermo, Sezione 1

Giustizia amministrativa202400208

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego dell’ampliamento della convenzione per ulteriori 30 posti letto già accreditati e rinnovo della convenzione limitato ai posti già contrattualizzati, nonché gli atti presupposti, incluso il D.A. 209/2022

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, autorizzata e accreditata per complessivi 79 posti letto, di cui 49 già convenzionati, ha impugnato gli atti con cui l’ASP di Trapani ha rinnovato la convenzione per il biennio 2024-2025 alle precedenti condizioni, negando l’ampliamento a ulteriori 30 posti accreditati. Con il primo motivo ha dedotto la violazione del d.lgs. n. 502/1992 e del D.A. 209/2022, sostenendo che quest’ultimo sarebbe applicabile soltanto alle procedure di nuovo accreditamento o di ampliamento dell’accreditamento e non alla contrattualizzazione di posti già accreditati; secondo la ricorrente, l’accreditamento avrebbe comportato l’obbligo dell’amministrazione di stipulare la relativa convenzione. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per irragionevolezza e illogicità manifesta e difetto di motivazione. Con il secondo motivo, formulato in subordine, ha contestato la legittimità del D.A. 209/2022, sostenendo che, una volta ottenuto l’accreditamento e verificato il fabbisogno territoriale, sussisterebbe un diritto al convenzionamento, senza che fossero stati indicati limiti di budget o di fabbisogno ostativi all’ampliamento; ha censurato altresì il decreto per illogicità manifesta, disparità di trattamento, irragionevolezza e difetto di motivazione. L’Assessorato aveva eccepito la tardività dell’impugnazione del D.A. 209/2022 e il proprio difetto di legittimazione passiva, ma il Collegio ha ritenuto di prescindere da tali questioni preliminari per la manifesta infondatezza del ricorso. La domanda cautelare è stata rinunciata.

La decisione

Il TAR ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto legittima la scelta prevista dal D.A. 209/2022 di attribuire i posti programmati ma non attivati mediante valutazione comparativa delle istanze, preceduta da avviso pubblico per manifestazione di interesse. Tale meccanismo è stato giudicato coerente con i principi di accreditamento istituzionale, concorrenza e libertà di iniziativa economica. Ai sensi dell’art. 8-quater, comma 2, del d.lgs. n. 502/1992, l’accreditamento non vincola le aziende sanitarie a remunerare le prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8-quinquies. Ne consegue che l’accreditamento e la contrattualizzazione costituiscono fasi distinte: il primo non attribuisce automaticamente il diritto a ottenere la seconda, né determina un obbligo a contrarre dell’amministrazione. La contrattualizzazione presuppone una valutazione discrezionale dell’amministrazione, collegata alla programmazione sanitaria, allo specifico fabbisogno territoriale e alla sostenibilità finanziaria. La valutazione comparativa prevista dal D.A. 209/2022 riguarda sia gli operatori già accreditati per un numero di posti superiore a quello convenzionato, sia i soggetti che aspirano a un nuovo accreditamento; pertanto l’ASP ha correttamente subordinato l’incremento dei posti convenzionati all’esito della procedura comparativa, senza attribuirli automaticamente alla ricorrente. Il giudice ha inoltre richiamato i principi di concorrenza, escludendo che la protratta contrattualizzazione degli operatori già presenti possa cristallizzare una situazione oligopolistica e impedire l’ingresso o la verifica di altri operatori. La successiva revoca del D.A. 209/2022, intervenuta nel 2025, non incide sulla legittimità degli atti del 2023, in applicazione del principio tempus regit actum. Le spese sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 8-quater, comma 2, d.lgs. n. 502/1992

    La qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8-quinquies.

    L’accreditamento non obbliga l’amministrazione a remunerare le prestazioni né a stipulare automaticamente accordi contrattuali; la contrattualizzazione costituisce una fase distinta e discrezionale.

  • art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992

    Gli accordi contrattuali costituiscono il necessario presupposto per l’erogazione di prestazioni sanitarie con oneri a carico del Servizio sanitario regionale.

  • D.A. n. 209/2022 dell’Assessorato della Salute della Regione Siciliana

    I posti programmati ma non attivati devono essere attribuiti agli operatori privati mediante valutazione comparativa delle istanze, preceduta da avviso pubblico per manifestazione di interesse; la procedura si applica anche agli operatori già accreditati per posti superiori a quelli convenzionati.

Massime di principio

  • L’accreditamento istituzionale di una struttura sanitaria privata non attribuisce automaticamente il diritto alla contrattualizzazione né determina un obbligo a contrarre in capo all’amministrazione sanitaria.
  • Accreditamento e contrattualizzazione sono fasi autonome e distinte: la seconda richiede specifici accordi contrattuali e una valutazione amministrativa relativa alla programmazione sanitaria, al fabbisogno territoriale e alla sostenibilità finanziaria.
  • I posti sanitari programmati ma non ancora attivati possono essere assegnati mediante una procedura comparativa aperta agli operatori interessati, inclusi quelli già accreditati per un numero di posti superiore a quello precedentemente contrattualizzato.
  • La scelta dell’amministrazione sanitaria di non attribuire automaticamente ulteriori posti agli operatori già convenzionati, ma di sottoporli a valutazione comparativa nel rispetto della concorrenza, è coerente con i principi di libertà di iniziativa economica e di apertura del mercato.
  • La successiva revoca o modifica della disciplina regolatoria non incide sulla legittimità di un provvedimento adottato anteriormente, che deve essere valutato secondo la normativa vigente al momento della sua adozione, in applicazione del principio tempus regit actum.

Come è indicizzato

MaterieAccreditamento e convenzionamentoOrganizzazione del servizio sanitarioMotivazione del provvedimento
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaConcorrenza ed evidenza pubblicaProporzionalità e ragionevolezzaPrincipio di legalità e tipicità

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