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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25028/2024 del 25/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 18/10/2023 che aveva riconosciuto a carico del Bello la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare con riferimento all'immobile di Givoletto e aveva rideterminato la pena in anni 6 e mesi 8. I motivi di impugnazione denunciavano: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 216 L.F., illogicità e contraddittorietà della motivazione circa l'oggetto della distrazione (presunta trasformazione del diritto di credito derivante dall'accordo transattivo e dal successivo sequestro conservativo); (2) violazione del divieto di ne bis in idem: la condotta contestata coinciderebbe con fatti già compresi nella precedente sentenza di patteggiamento irrevocabile (distrazione di denari della EURO PC); (3) errata applicazione delle norme sulla continuazione/concursus di reati fallimentari e conseguente illegittimità della determinazione della pena (art. 219 L.F. e art. 81 cod. pen.); (4) vizi motivazionali nella determinazione del reato più grave, nella mancata specificazione dei singoli aumenti per i reati-satellite, nella valutazione della recidiva e nella incongrua valutazione dell'aggravante del rilevante danno patrimoniale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato (in parte inammissibile per motivi procedurali). I punti salienti della decisione: il ricorso introduceva deduzioni fattuali inedite non sollevate in appello (inammissibilità per art. 606 c.p.p.), e le argomentazioni sulla non distrazione in presenza di un sequestro conservativo civile sono risultate inconcludenti poiché il sequestro civile è intervenuto successivamente e non impediva la valutazione dell'azione distrattiva protrattasi fino alla revoca delle procure del 5/2/2009; la Corte ha ritenuto la fattispecie contestata ontologicamente distinta rispetto ai fatti già sanzionati con patteggiamento e quindi non ostativa al nuovo processo (motivazione richiamando giurisprudenza Loy e successive); la continuazione e gli aumenti di pena sono stati applicati correttamente (senza conteggiare un aumento specifico ai sensi dell'art. 219 cpv. n.1 L.F., ma tenendo conto della recidiva e dell'aumento minimo previsto dall'art. 81 comma 4 cod. pen.); la doglianza sulla recidiva è stata ritenuta infondata e/o inedita; la censura relativa all'aggravante del danno rilevante è priva d'interesse perché il dispositivo l'ha esclusa e comunque non ha inciso sulla determinazione della pena. Conseguenza pratica: confermata la condanna e la pena così come determinata in sede di appello (rigetto del ricorso), vincitore: la resistente.

Norme richiamate

  • art. 216 L.F. (legge fallimentare) - bancarotta fraudolenta patrimoniale

    La Corte ha ritenuto che rientrino nella nozione di distrazione anche diritti derivanti da rapporti contrattuali e atti successivi (es. transazione) che siano confluiti nell'attivo della massa fallimentare; la distrazione contestata è stata considerata ontologicamente autonoma rispetto a precedenti fatti già giudicati.

  • art. 219 L.F. (continuazione fallimentare) comma 2 n.1 e comma 1

    La Corte ha affermato la corretta applicazione della disciplina speciale sulla continuazione fallimentare: i reati riferibili a distinti fallimenti possono concorrere e produrre effetti di continuazione/ cumulo, applicando gli aumenti previsti dalla legge fallimentare quando ricorrono i presupposti di autonomia fattuale.

  • art. 223 comma 1 L.F.

    Rilevata come parte della disciplina della bancarotta; impiegata nel quadro normativo in cui sono state valutate le condotte distrattive poste in essere dall'imputato.

  • art. 81 cod. pen. comma 4

    Applicato per quantificare l'aumento minimo della pena in caso di recidiva reiterata nella determinazione della pena per i reati 'satellite' in continuazione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aumento minimo di un terzo previsto dalla norma.

  • art. 42 L.F.

    Richiamato per affermare che anche diritti entrati nella curatela dopo l'apertura della procedura rientrano nella massa fallimentare e possono essere oggetto di distrazione.

  • art. 1965 c.c. (transazione)

    La Corte ha considerato che la transazione tra le parti poteva generare un diritto di credito per le curatele che, tuttavia, è stato reso inefficace dalla successiva revoca delle procure, elemento considerato nella valutazione della distrazione post-fallimentare.

  • art. 444 c.p.p. (applicazione della pena mediante patteggiamento)

    La sentenza di patteggiamento irrevocabile è stata valutata ma non ha escluso la perseguibilità di successivi atti di distrazione ritenuti autonomi e successivi rispetto a quanto già patteggiato.

  • art. 606 comma 3 c.p.p.

    Invocato per dichiarare inammissibili le censure che introducono deduzioni di fatto inedite non sollevate in appello: la Corte ha richiamato il divieto di dedurre per la prima volta in cassazione vizi motivazionali basati su elementi fattuali non discussi in appello.

  • art. 173 comma 1 c.p.p.

    Richiamato come limite alla rimessione dei motivi in cassazione (esame dei motivi nei limiti stretti consentiti dall'art. 173 c.p.p.).

  • art. 63 comma 4 cod. pen.

    Richiamato in relazione all'effetto delle circostanze attenuanti sulla ricaduta di aggravanti: la Corte ha osservato che le attenuanti concesse in sede di patteggiamento non impedivano di riconoscere autonomia fattuale al successivo fatto distrattivo.

Massime di principio

  • Non è possibile per la prima volta in Cassazione sollevare vizi motivazionali fondati su elementi fattuali che non siano stati dedotti in appello: tali deduzioni rischiano l'inammissibilità ex art. 606 c.p.p.
  • In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, diritti derivanti da contratti o transazioni possono essere considerati parte dell'attivo fallimentare e, se sottratti o resi inutilizzabili per la curatela, integrare il reato di distrazione anche se la materialità dell'immobile è stata trasferita apparentemente ad altri soggetti.
  • La regola del ne bis in idem non opera se la nuova condotta è ontologicamente e temporalmente autonoma rispetto alle condotte già giudicate: atti successivi che completano o aggravano una strategia distrattiva possono dar luogo a nuova responsabilità.
  • Quando si giudicano reati commessi in relazione a distinti fallimenti, può trovare applicazione il regime della continuazione/ cumulo (art. 219 L.F.); occorre valutare l'autonomia oggettiva e funzionale delle singole condotte per determinare se si tratta di pluralità di reati o di più atti omogenei di un'unica fattispecie.
  • Il sequestro conservativo civile, intervenuto successivamente, non annulla automaticamente la rilevanza penale di atti distrattivi precedenti o della revoca di procure che impediscono la realizzazione dell'accordo ripristinatorio dell'attivo.
  • La quantificazione della pena in presenza di recidiva e di continuazione richiede attenzione ai limiti minimi/obbligatori previsti dalle norme (es. art. 81 comma 4 cod. pen.); la Corte controllerà la correttezza formale e la logica della ricostruzione, ma tende a ritenere legittimo l'aumento se motivato e nei limiti di legge.
  • Se il dispositivo di una sentenza è conforme alla richiesta di una parte, manca interesse a censurare alcune incongruenze tra motivazione e dispositivo; alcune doglianze diventano prive di rilievo se non incidono sul trattamento sanzionatorio effettivamente applicato.

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