Cassazione Penale, Sentenza n. 25028/2024 del 25/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino del 18/10/2023 che aveva riconosciuto a carico del Bello la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale post-fallimentare con riferimento all'immobile di Givoletto e aveva rideterminato la pena in anni 6 e mesi 8. I motivi di impugnazione denunciavano: (1) violazione e falsa applicazione dell'art. 216 L.F., illogicità e contraddittorietà della motivazione circa l'oggetto della distrazione (presunta trasformazione del diritto di credito derivante dall'accordo transattivo e dal successivo sequestro conservativo); (2) violazione del divieto di ne bis in idem: la condotta contestata coinciderebbe con fatti già compresi nella precedente sentenza di patteggiamento irrevocabile (distrazione di denari della EURO PC); (3) errata applicazione delle norme sulla continuazione/concursus di reati fallimentari e conseguente illegittimità della determinazione della pena (art. 219 L.F. e art. 81 cod. pen.); (4) vizi motivazionali nella determinazione del reato più grave, nella mancata specificazione dei singoli aumenti per i reati-satellite, nella valutazione della recidiva e nella incongrua valutazione dell'aggravante del rilevante danno patrimoniale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato (in parte inammissibile per motivi procedurali). I punti salienti della decisione: il ricorso introduceva deduzioni fattuali inedite non sollevate in appello (inammissibilità per art. 606 c.p.p.), e le argomentazioni sulla non distrazione in presenza di un sequestro conservativo civile sono risultate inconcludenti poiché il sequestro civile è intervenuto successivamente e non impediva la valutazione dell'azione distrattiva protrattasi fino alla revoca delle procure del 5/2/2009; la Corte ha ritenuto la fattispecie contestata ontologicamente distinta rispetto ai fatti già sanzionati con patteggiamento e quindi non ostativa al nuovo processo (motivazione richiamando giurisprudenza Loy e successive); la continuazione e gli aumenti di pena sono stati applicati correttamente (senza conteggiare un aumento specifico ai sensi dell'art. 219 cpv. n.1 L.F., ma tenendo conto della recidiva e dell'aumento minimo previsto dall'art. 81 comma 4 cod. pen.); la doglianza sulla recidiva è stata ritenuta infondata e/o inedita; la censura relativa all'aggravante del danno rilevante è priva d'interesse perché il dispositivo l'ha esclusa e comunque non ha inciso sulla determinazione della pena. Conseguenza pratica: confermata la condanna e la pena così come determinata in sede di appello (rigetto del ricorso), vincitore: la resistente.
Norme richiamate
art. 216 L.F. (legge fallimentare) - bancarotta fraudolenta patrimoniale
La Corte ha ritenuto che rientrino nella nozione di distrazione anche diritti derivanti da rapporti contrattuali e atti successivi (es. transazione) che siano confluiti nell'attivo della massa fallimentare; la distrazione contestata è stata considerata ontologicamente autonoma rispetto a precedenti fatti già giudicati.
art. 219 L.F. (continuazione fallimentare) comma 2 n.1 e comma 1
La Corte ha affermato la corretta applicazione della disciplina speciale sulla continuazione fallimentare: i reati riferibili a distinti fallimenti possono concorrere e produrre effetti di continuazione/ cumulo, applicando gli aumenti previsti dalla legge fallimentare quando ricorrono i presupposti di autonomia fattuale.
art. 223 comma 1 L.F.
Rilevata come parte della disciplina della bancarotta; impiegata nel quadro normativo in cui sono state valutate le condotte distrattive poste in essere dall'imputato.
art. 81 cod. pen. comma 4
Applicato per quantificare l'aumento minimo della pena in caso di recidiva reiterata nella determinazione della pena per i reati 'satellite' in continuazione; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione dell'aumento minimo di un terzo previsto dalla norma.
art. 42 L.F.
Richiamato per affermare che anche diritti entrati nella curatela dopo l'apertura della procedura rientrano nella massa fallimentare e possono essere oggetto di distrazione.
art. 1965 c.c. (transazione)
La Corte ha considerato che la transazione tra le parti poteva generare un diritto di credito per le curatele che, tuttavia, è stato reso inefficace dalla successiva revoca delle procure, elemento considerato nella valutazione della distrazione post-fallimentare.
art. 444 c.p.p. (applicazione della pena mediante patteggiamento)
La sentenza di patteggiamento irrevocabile è stata valutata ma non ha escluso la perseguibilità di successivi atti di distrazione ritenuti autonomi e successivi rispetto a quanto già patteggiato.
art. 606 comma 3 c.p.p.
Invocato per dichiarare inammissibili le censure che introducono deduzioni di fatto inedite non sollevate in appello: la Corte ha richiamato il divieto di dedurre per la prima volta in cassazione vizi motivazionali basati su elementi fattuali non discussi in appello.
art. 173 comma 1 c.p.p.
Richiamato come limite alla rimessione dei motivi in cassazione (esame dei motivi nei limiti stretti consentiti dall'art. 173 c.p.p.).
art. 63 comma 4 cod. pen.
Richiamato in relazione all'effetto delle circostanze attenuanti sulla ricaduta di aggravanti: la Corte ha osservato che le attenuanti concesse in sede di patteggiamento non impedivano di riconoscere autonomia fattuale al successivo fatto distrattivo.
Massime di principio
- Non è possibile per la prima volta in Cassazione sollevare vizi motivazionali fondati su elementi fattuali che non siano stati dedotti in appello: tali deduzioni rischiano l'inammissibilità ex art. 606 c.p.p.
- In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, diritti derivanti da contratti o transazioni possono essere considerati parte dell'attivo fallimentare e, se sottratti o resi inutilizzabili per la curatela, integrare il reato di distrazione anche se la materialità dell'immobile è stata trasferita apparentemente ad altri soggetti.
- La regola del ne bis in idem non opera se la nuova condotta è ontologicamente e temporalmente autonoma rispetto alle condotte già giudicate: atti successivi che completano o aggravano una strategia distrattiva possono dar luogo a nuova responsabilità.
- Quando si giudicano reati commessi in relazione a distinti fallimenti, può trovare applicazione il regime della continuazione/ cumulo (art. 219 L.F.); occorre valutare l'autonomia oggettiva e funzionale delle singole condotte per determinare se si tratta di pluralità di reati o di più atti omogenei di un'unica fattispecie.
- Il sequestro conservativo civile, intervenuto successivamente, non annulla automaticamente la rilevanza penale di atti distrattivi precedenti o della revoca di procure che impediscono la realizzazione dell'accordo ripristinatorio dell'attivo.
- La quantificazione della pena in presenza di recidiva e di continuazione richiede attenzione ai limiti minimi/obbligatori previsti dalle norme (es. art. 81 comma 4 cod. pen.); la Corte controllerà la correttezza formale e la logica della ricostruzione, ma tende a ritenere legittimo l'aumento se motivato e nei limiti di legge.
- Se il dispositivo di una sentenza è conforme alla richiesta di una parte, manca interesse a censurare alcune incongruenze tra motivazione e dispositivo; alcune doglianze diventano prive di rilievo se non incidono sul trattamento sanzionatorio effettivamente applicato.
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