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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36384/2025 del 07/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, senza esaminare i motivi di merito eventualmente dedotti contro la sentenza di appello. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'interessato ha impugnato per cassazione, personalmente, la sentenza della Corte d'Appello di Bologna del 21/11/2024. La Corte di cassazione non affronta il merito della decisione di appello, ma rileva d'ufficio un vizio formale del ricorso: il ricorso per cassazione non può essere proposto dalla parte personalmente e, dopo la modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. operata dalla legge n. 103/2017, deve essere sottoscritto, a pena di inammissibilità, da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Poiché il ricorso era personale, viene dichiarato inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 571 c.p.p.

    Dopo la modifica del 2017, la legittimazione alla proposizione del ricorso per cassazione richiede l'intervento del difensore nei casi previsti dalla legge, non essendo sufficiente l'iniziativa personale della parte.

  • art. 613, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, a pena di inammissibilità.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103

    È richiamata quale fonte della modifica degli artt. 571 e 613 c.p.p. che impone il ministero difensivo speciale nel giudizio di cassazione.

  • Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01

    È citata come precedente delle Sezioni Unite che conferma l'inammissibilità del ricorso per cassazione proposto personalmente dalla parte.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione, in via ordinaria, non può essere validamente proposto personalmente dalla parte, ma richiede la sottoscrizione di un difensore abilitato al patrocinio davanti alla Corte di cassazione.
  • La mancanza della sottoscrizione da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale determina una causa di inammissibilità rilevabile dalla Corte di cassazione.
  • Quando il ricorso è inammissibile per difetto di legittimazione formale alla proposizione, la Corte non esamina le censure di merito e dispone la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, se dovuta.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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