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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28884/2024 del 08/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2008, con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione maggiori ricavi e costi ritenuti indeducibili, operando accertamento induttivo ai sensi dell'art. 39, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633/1972. La Corte di merito aveva riformato in parte la decisione di primo grado, rideterminando in misura inferiore i ricavi accertati. Il contribuente ricorre per cassazione con quattro motivi: 1) denuncia la illegittimità del raddoppio dei termini di accertamento per l'IRAP, sostenendo che tale istituto non sarebbe applicabile a detta imposta, perché non assistita da sanzioni penali; 2) contesta, sotto un primo profilo, l'applicazione del raddoppio dei termini in assenza di seri indizi di reato e senza prova dei relativi presupposti, e, sotto un secondo profilo, deduce omessa pronuncia della CTR sul motivo di appello che lamentava la nullità dell'avviso per il decorso del termine ordinario e l'insussistenza delle condizioni per il raddoppio, evidenziando che la denuncia era stata presentata dalla Guardia di Finanza, archiviata dal GIP, e che gli importi contestati sarebbero comunque rimasti sotto soglia penale; 3) lamenta motivazione apparente sulla conferma del recupero a tassazione conseguente al disconoscimento del costo per l'affitto di un immobile destinato ad archivio; 4) lamenta analogo vizio motivazionale sul disconoscimento del costo per l'acquisto di un grande schermo al plasma. La Corte di cassazione accoglie il primo, il terzo e il quarto motivo, rigetta il secondo.

La decisione

La Corte afferma che il raddoppio dei termini di accertamento non è applicabile all'IRAP, richiamando il precedente secondo cui le violazioni IRAP non sono presidiate da sanzioni penali. Rigetta invece le censure relative al raddoppio dei termini per IVA e imposte dirette, ritenendo che la CTR abbia correttamente escluso omessa pronuncia e vizio motivazionale: il raddoppio, nella disciplina previgente alle modifiche del 2015, discende dalla ricorrenza di seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia, a prescindere dall'esito del procedimento penale e dall'eventuale archiviazione; è irrilevante anche che l'accertamento sia stato motivato autonomamente rispetto al pvc, salvo uso pretestuoso o strumentale della disciplina, non riscontrato nel caso. Accoglie poi i motivi terzo e quarto perché la CTR aveva fornito una motivazione solo apparente nel disconoscere, per asserita scarsa credibilità, i costi per l'affitto dell'immobile e per l'acquisto del televisore, senza spiegare perché mancasse il requisito di inerenza o perché le allegazioni del contribuente fossero inattendibili. La sentenza impugnata è quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    per IRPEF e, in generale, per le imposte dirette, il raddoppio dei termini opera nella disciplina previgente quando emergano seri indizi di reato che facciano sorgere l'obbligo di denuncia penale; il termine più lungo non dipende dall'accertamento in concreto del reato né dall'esito del procedimento penale.

  • art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    per l'IVA il raddoppio dei termini segue la medesima logica: rileva l'astratta configurabilità di un illecito penale idoneo a far sorgere l'obbligo di denuncia, a prescindere dall'archiviazione o dall'esito del processo penale.

  • art. 1, commi 43, 44 e 45, L. 24 dicembre 2007, n. 244

    richiamata dal ricorrente in relazione al tema del raddoppio dei termini e alla sua applicabilità alle imposte oggetto di causa.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    richiamato come normativa penale tributaria rilevante ai fini del presupposto del raddoppio dei termini.

  • art. 12 preleggi

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione della disciplina del raddoppio dei termini.

  • art. 14 preleggi

    richiamato dal ricorrente a sostegno dell'interpretazione della disciplina del raddoppio dei termini.

  • art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    richiamato dal ricorrente con riferimento ai presupposti penal-tributari rilevanti per il raddoppio dei termini.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dal ricorrente per sostenere che la prova dei presupposti del raddoppio dei termini gravava sull'Amministrazione finanziaria.

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per lamentare omessa pronuncia sul motivo di appello relativo al raddoppio dei termini.

  • artt. 115 e 116 c.p.c.

    richiamati per censurare la motivazione della CTR sul disconoscimento dei costi e la valutazione delle prove.

  • art. 132 c.p.c.

    richiamato in relazione al vizio di motivazione apparente della sentenza di merito.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    richiamato quale parametro del contenuto necessario della sentenza tributaria e della sua motivazione.

  • art. 39, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    base normativa dell'accertamento induttivo dei ricavi.

  • art. 54, comma 2, d.P.R. n. 633 del 1972

    base normativa dell'accertamento induttivo in materia IVA.

  • art. 331 c.p.p.

    richiamato quale norma che fa sorgere l'obbligo di denuncia penale in presenza di un reato perseguibile d'ufficio.

Massime di principio

  • Nel sistema previgente alla riforma del 2015, il raddoppio dei termini di accertamento in materia di imposte dirette e IVA presuppone la presenza di seri indizi di reato tali da far sorgere l'obbligo di denuncia penale; non è necessario che il reato sia poi accertato in sede penale, né rileva l'eventuale archiviazione.
  • Il raddoppio dei termini ha natura procedimentale e non viene meno per il solo fatto che, all'esito dell'istruttoria fiscale, l'Ufficio recuperi importi diversi o ridimensionati rispetto agli elementi che avevano originato la denuncia; ciò che conta è l'astratta configurabilità dell'illecito penale al momento dell'attivazione del termine lungo, salvo uso pretestuoso o strumentale dell'istituto.
  • L'IRAP, nella disciplina richiamata, non è assoggettabile al raddoppio dei termini previsto per le imposte dirette, poiché le relative violazioni non sono presidiate da sanzioni penali.
  • La motivazione è apparente quando la sentenza, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico seguito dal giudice; in tema di costi indeducibili, non basta qualificare come 'poco credibili' le giustificazioni del contribuente, ma occorre spiegare perché il costo sia privo di inerenza o perché le allegazioni siano inattendibili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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