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Sentenza

Sentenza n. 802/2026 - Torino, Sezione 1

per l'annullamento della Determinazione n. 112 del 17/06/2025 del Responsabile dell’Area Tecnica del Comune di Giaglione, nella parte in cui dispone: (i) di formalizzare l’aggiudicazione alla ditta Altiterrae A.S.D. per l’affidamento in concessione pluriennale, per le sole finalità faunistico venatorie, di fondi rustici comunali; (ii) di concedere la disponibilità dei terreni alla ditta aggiudicataria, nelle more della verifica del possesso dei requisiti dichiarati in sede di gara e nelle more della formalizzazione del provvedimento di concessione dei terreni, al fine di poter formulare la richiesta di concessione di cui all’art. 6 del Testo Coordinato di cui ai “Criteri in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alle dimensioni territoriali e alla gestione delle aziende faunistico venatorie e delle aziende agri-turisticovenatorie (Art. 20 L.R. 70/1996 e s.m.i.)”; (iii) di trasmette il presente provvedimento alla ditta aggiudicataria affinché possa provvedere nei premi previsti a formulare la richiesta della concessione di cui al succitato art. 6 del Testo coordinato al Settore Regionale competente; nonché di ogni altro atto antecedente, conseguente o comunque connesso al procedimento e di ogni eventuale statuizione tra cui, in particolare: a) Verbale della Commissione giudicatrice n. 2 della seduta del 09/06/2025; b) Allegata tabella di attribuzione dei punteggi attribuiti dalla medesima Commissione alle offerte presentate dai concorrenti; c) Verbale della Commissione giudicatrice n. 3 della seduta del 09/06/2025; d) Risposta fornita a mezzo PEC in data 16/06/2025 dal Comune di Giaglione all’istanza di accesso agli atti formulata dall’odierna ricorrente, nella parte in cui ha ritenuto di non dover chiedere alcuna giustificazione all’aggiudicatario sull’offerta economica formulata, essendo la gara stata bandita con R.D. 827/1924 senza previsione di anomalia dell’offerta; e contestuale imposizione i) al Comune di Giaglione, di non procedere alla concessione ad uso venatorio dei terreni comunali all'associazione sportiva Altiterrae, né alla sua disciplina; ii) alla Regione Piemonte a non rilasciare la concessione di cui all’art. 6, comma 4, del Testo Coordinato di cui sopra per la costituzione di una nuova azienda faunistico-venatoria comprendente i terreni del Comune di Giaglione all’Altiterrae A.S.D.; nonché per la conseguente I) aggiudicazione della procedura in oggetto all’odierna ricorrente Associazione Faunistica Venatoria Val Clarea; II) declaratoria di nullità, invalidità e/o inefficacia della eventuale concessione e del relativo disciplinare eventualmente deliberati e stipulati dal Comune di Giaglione con la controinteressata Altiterrae a.s.d.; e per la condanna del Comune di Giaglione ad assegnare la concessione dei fondi rustici comunali, per le sole finalità faunistico venatorie, all’A.F.V. Val Clarea per tutto il periodo oggetto di gara;

Giustizia amministrativa202501574

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione della concessione novennale di fondi rustici comunali per finalità faunistico-venatorie e concessione anticipata della disponibilità dei terreni all’associazione aggiudicataria

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato l’aggiudicazione disposta dal Comune in favore dell’associazione controinteressata, deducendo in via principale la mancata esclusione dell’aggiudicataria per violazione del principio di segretezza e separazione tra offerta tecnica e offerta economica. In particolare, l’offerta tecnica conteneva l’indicazione precisa dell’importo economico iniziale di 50.000 euro, nonché la possibilità di elevarlo a 60.000 euro in funzione di determinati interventi, così anticipando e condizionando il contenuto dell’offerta economica che avrebbe dovuto essere inserita nella distinta busta economica. Sono stati invocati l’art. 73, comma 1, lett. c), del R.D. 827/1924, la disciplina di gara e i principi di imparzialità, buon andamento e par condicio. In via subordinata, la ricorrente ha contestato le valutazioni della Commissione sull’offerta tecnica dell’aggiudicataria, con riferimento all’esperienza maturata, al progetto di implementazione dell’azienda e alle proposte aggiuntive rispetto ai diritti dei cacciatori locali, deducendo violazione della lex specialis, irragionevolezza, travisamento ed erronea valutazione dei fatti. È stata inoltre censurata l’offerta economica per asserita insostenibilità e omessa verifica, nonché la concessione anticipata della disponibilità dei terreni nelle more della verifica dei requisiti e della formalizzazione della concessione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso sulla base della censura principale, ritenuta assorbente, senza esaminare le ulteriori doglianze. Ha accertato che l’offerta tecnica dell’aggiudicataria indicava espressamente l’importo dell’offerta economica e la sua possibile modulazione, rendendo conoscibile durante la valutazione tecnica un elemento economico destinato a rimanere segreto fino alla conclusione dell’esame dell’offerta tecnica. Secondo il Collegio, l’avviso e il disciplinare distinguevano nettamente l’offerta tecnica, contenuta nella busta B, dall’offerta economica, contenuta nella busta C, e imponevano che quest’ultima fosse presentata in cifra e in lettere senza anticipazioni nella documentazione tecnica. Il principio di separazione richiede buste distinte e sigillate, il divieto di inserire nell’offerta tecnica elementi economico-quantitativi idonei a ricostruire l’offerta economica e l’apertura dell’offerta economica soltanto dopo la valutazione tecnica. Sebbene possano essere indicati nell’offerta tecnica elementi economici funzionali a descrivere soluzioni qualitative, ciò è consentito solo quando non renda ricostruibile la complessiva offerta economica e non anticipi il prezzo. Nel caso concreto, invece, l’importo era stato indicato in modo preciso e la sua variazione era collegata a specifici contenuti tecnici, con conseguente alterazione della parità tra concorrenti e rischio di condizionamento della valutazione discrezionale. Il TAR ha quindi annullato il provvedimento di aggiudicazione. Il Comune e la controinteressata sono stati condannati, ciascuno, alla rifusione delle spese di giudizio per 2.000 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1, lett. c), R.D. 827/1924

    offerte segrete a favore della migliore offerta, da confrontarsi con il prezzo base indicato nell’avviso d’asta

    La disposizione impone, nel procedimento regolato dalle offerte segrete in aumento, la segretezza dell’offerta economica e costituisce presidio dei principi di imparzialità, buon andamento e par condicio.

  • art. 76, comma 2, R.D. 827/1924

    Richiamato dall’avviso d’asta quale disciplina della procedura mediante offerte segrete.

  • art. 3 R.D. 2440/1923

    Richiamato dall’avviso d’asta per l’applicazione del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

  • art. 20 l.r. Piemonte 70/1996

    Individuato quale base normativa della concessione regionale necessaria per la gestione dei terreni secondo il regime dell’azienda faunistico-venatoria.

Massime di principio

  • Nelle procedure selettive basate sull’offerta economicamente più vantaggiosa, il principio di separazione tra offerta tecnica e offerta economica impone che l’offerta economica resti segreta per tutta la fase di valutazione degli elementi tecnici discrezionali.
  • La violazione del principio di segretezza ricorre quando l’offerta tecnica contiene elementi economico-quantitativi idonei a rendere conoscibile, anche solo in parte significativa, la complessiva offerta economica o il prezzo proposto, soprattutto quando tale importo è collegato a specifiche componenti dell’offerta tecnica.
  • L’indicazione nell’offerta tecnica di elementi economici è ammissibile soltanto se funzionale alla descrizione delle soluzioni qualitative e se non consente di ricostruire anticipatamente l’offerta economica né di conoscere il prezzo dell’affidamento.
  • Quando la lex specialis distingue nettamente le componenti tecnica ed economica, prevedendo documenti separati e l’apertura dell’offerta economica successivamente alla valutazione tecnica, tale sequenza costituisce garanzia necessaria di imparzialità, trasparenza e par condicio.
  • La violazione della separazione tra offerta tecnica ed economica, ove idonea a condizionare la valutazione discrezionale della Commissione e ad alterare la parità tra concorrenti, comporta l’esclusione dell’offerente e l’annullamento dell’aggiudicazione.

Come è indicizzato

MaterieProcedura di garaOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieBando e lex specialis
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaPrincipio di legalità e tipicitàEccesso di potere

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