Cassazione Penale, Sentenza n. 06530/2026 del 17/02/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Crescenzo era stato condannato in appello per il reato previsto dall'art. 640-bis c.p. per avere presentato tre domande per il reddito di cittadinanza omettendo di dichiarare condanne ostative (art. 416-bis), procurandosi un profitto di circa 7.500 euro. Con il ricorso in Cassazione il difensore censurava: (i) errata qualificazione della condotta come truffa (art. 640-bis) sostenendo che si trattava di mera omissione idonea piuttosto ad integrare l'art. 316-ter o l'art. 316-ter frazionato; (ii) in subordine la qualificazione avrebbe dovuto considerare l'art. 7 d.l. n. 4/2019; (iii) vizio nella determinazione della pena per mancata prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti.
La decisione
La Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha escluso la riconducibilità della condotta ad art. 640-bis (assenza di condotta decettiva idonea a deviare un'attività istruttoria effettiva) e ha ritenuto che la fattispecie corretta sia quella speciale prevista dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 4/2019 (omissione o dichiarazioni false finalizzate all'ottenimento indebito del reddito di cittadinanza), ritenendola speciale e assorbente rispetto all'art. 316-ter c.p.. La Corte ha comunque confermato la decisione impugnata nella sostanza: ha ritenuto congrua la pena già inflitta in precedenza (pena di mesi sei di reclusione e 200 euro di multa, come statuì la Corte d'appello), osservando che l'erroneo inquadramento in grado non impugnato dalla parte pubblica aveva di fatto legittimato l'applicazione di una sanzione inferiore al minimo edittale dell'art. 7. Le doglianze sulla determinazione della pena sono state ritenute infondate.
Norme richiamate
art. 640-bis cod. pen.
Richiede una condotta decettiva idonea a trarre in inganno una pubblica amministrazione nell'ambito di una attività istruttoria non meramente formale; nel caso concreto la Corte ha escluso l'integrazione perché l'amministrazione si limitava a prendere atto della documentazione.
art. 316-ter cod. pen.
Riguarda l'indebita percezione di erogazioni pubbliche quando l'amministrazione prende atto della documentazione allegata senza attività istruttoria; è applicabile nei casi in cui non sussista un'attività istruttoria deviata, ma la Corte ha ritenuto che in presenza della norma speciale (art. 7 d.l. n.4/2019) essa sia sussidiaria.
art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, comma 1
art. 7, comma 1, d.l. 28 gennaio 2019, n. 4
Norma speciale che punisce chi, per ottenere indebitamente il reddito di cittadinanza, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi ovvero omette informazioni dovute; è reato a consumazione anticipata, tutela il patrimonio destinato al beneficio e, per la Corte, è speciale e assorbente rispetto all'art. 316-ter.
art. 15 cod. pen.
Criterio della specialità per risolvere il concorso apparente di norme; la Corte lo applica per stabilire che l'art. 7 è speciale rispetto all'art. 316-ter.
art. 2 cod. pen.
Regola la successione di leggi penali nel tempo; la Corte lo usa per spiegare che l'abrogazione formale dell'art. 7 non comporta abolitio criminis quando sopraggiungono norme sovrapponibili nel tempo.
artt. 62-bis e 133 cod. pen.
Riguardano le circostanze attenuanti e la determinazione della pena; la Corte ha ritenuto congrua la valutazione del giudice di merito circa l'equivalenza tra aggravanti e attenuanti e la pena risultante.
Massime di principio
- Per distinguere tra art. 640-bis (truffa aggravata) e reati concernenti l'indebita percezione di erogazioni pubbliche va valutata la presenza di una attiva e suscettibile di deviazione 'attività istruttoria' da parte dell'amministrazione: se l'ente svolge un'istruttoria concreta e viene indotto in errore con artifici, può sussistere 640-bis; se invece l'amministrazione si limita a prendere atto dei documenti, il caso rientra in 316-ter o in norme speciali.
- Quando è applicabile una norma speciale (es. art. 7 d.l. n. 4/2019) questa assorbe la disciplina generale: in tema di reddito di cittadinanza l'omessa o falsa dichiarazione in sede di domanda è tipizzata come reato a consumazione anticipata e va ricondotta alla norma speciale, anche se non è necessario che segua un effettivo vantaggio economico.
- La rilevanza dell'elemento soggettivo e della 'frazionabilità' degli episodi: in presenza di più domande presentate in periodi diversi è utile valutare ciascun episodio singolarmente (potrebbe rilevare ai fini dell'applicabilità di soglie di punibilità o della valutazione del profitto), ma se la norma speciale è configurata a consumazione anticipata l'ammontare del profitto non è necessariamente rilevante per la punibilità.
- Aspetti processuali/strategici: se la pubblica accusa in sede di merito non impugna l'erronea qualificazione giuridica o non chiede maggior pena, ciò può incidere sulla pena definitiva anche quando la Corte superiore riconosce una diversa qualificazione normativa; il difensore dovrà valutare sia l'opportunità di contestare la qualificazione che di sollevare questioni in ordine alla sussistenza di una attività istruttoria.
- Occorre sempre verificare la normativa nel tempo: abrogazioni o modifiche di norme penali possono comportare fenomeni di successione di leggi penali; la ricostruzione deve rispettare le regole sulla applicabilità temporale e sulla compatibilità tra incriminazioni sovrapposte.
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