Sentenza n. 656/2026 - Salerno, Sezione 3
per l'annullamento: - del progetto di vita personalizzato datato -OMISSIS- predisposto dall'A.S.L. di Avellino in favore della minore, contenente l'indicazione di 12,75 ore settimanali di trattamento ABA, comprensivo di 2 ore mensili di parent training e 1 ora mensile di supervisione, per la durata di un anno; - della delibera dell’A.S.L. di Avellino n.-OMISSIS- e successive modifiche ed integrazioni di cui non si conoscono gli estremi, in quanto atto presupposto nella parte in cui limita il monte ore di terapia ABA domiciliare e nei contesti di vita in base alle fasce di età; - del PDTA approvato con DGRC n. 131/2021: Percorso diagnostico terapeutico assistenziale (PDTA) per la presa in carico globale integrata dei soggetti con disturbi dello spettro autistico in età evolutiva, se ed in quanto lesivo degli interessi del minore; nonché per l'accertamento del diritto del minore a ricevere, a carico del SSN per il tramite dell’A.S.L. di Avellino, il trattamento ABA per un numero di ore non inferiore a 25 a settimana, nonché il diritto a n. 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un'ora a settimana di parent training fino al compimento del diciottesimo anno d'età, con continuità terapeutica delle medesime figure professionali; e per la condanna dell’A.S.L. all'erogazione in modalità diretta o indiretta mediante il rimborso delle fatture di spesa il trattamento riabilitativo ABA in favore del minore per 25 ore settimanali, oltre 3 ore mensili di supervisione da parte del BCBA e un'ora a settimana di parent training e tanto fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, con continuità terapeutica delle medesime figure professionali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: progetto di vita personalizzato che aveva previsto 12,75 ore settimanali di trattamento ABA, oltre a parent training e supervisione, nonché gli atti aziendali e regionali presupposti relativi alla determinazione delle ore di trattamento per fasce d'età
Esito
Favorevole al ricorrente (genitori di minore)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto l'illegittimità del progetto di vita personalizzato nella parte in cui aveva ridotto il trattamento ABA precedentemente erogato per 25 ore settimanali a 12,75 ore, includendo nel monte ore anche parent training e supervisione. Hanno contestato il difetto di motivazione e di istruttoria, l'inadeguatezza della prestazione rispetto alle specifiche condizioni cliniche della minore, l'illegittima applicazione di automatismi fondati sull'età, la mancata considerazione dei risultati conseguiti con il precedente trattamento, la violazione della continuità terapeutica e l'inclusione, nel monte ore sanitario, di attività demandate a figure non specializzate o non socio-sanitarie, quali genitori, insegnanti di sostegno e assistenti alla comunicazione. È stata inoltre impugnata la disciplina regionale contenuta nel PDTA approvato con DGRC n. 131/2021 e la delibera aziendale presupposta, ritenute lesive nella parte in cui prevedevano trattamenti generalizzati per fasce d'età. L'A.S.L. ha eccepito il superamento della precedente disciplina, la natura tecnico-discrezionale delle valutazioni e l'adeguatezza del progetto; la Regione ha difeso il PDTA richiamando le linee guida e la necessità di considerare anche interventi sociali, educativi e scolastici. La CTU disposta dal Collegio ha accertato l'insufficienza del trattamento previsto e la necessità di 25 ore settimanali di Focused ABA, oltre a 3 ore mensili di supervisione.
La decisione
Il TAR ha respinto le censure dirette contro la DGRC n. 131/2021 e il relativo PDTA, nonché contro la delibera aziendale, rilevando che la modifica regionale successiva aveva eliminato il carattere vincolante del monte ore per fascia d'età, qualificandolo come orientativo e derogabile e imponendo una valutazione clinica caso-specifica adeguatamente motivata. Ha tuttavia accolto il ricorso contro il progetto di vita personalizzato e lo ha annullato. Il progetto non spiegava le concrete ragioni della drastica riduzione da 25 a 12,75 ore settimanali, né confrontava la nuova misura con il trattamento precedente, con i risultati raggiunti e con le esigenze evolutive della minore. La CTU ha confermato la diagnosi di disturbo dello spettro autistico di livello 2, l'insufficienza del trattamento predisposto e la necessità di 25 ore settimanali di Focused ABA, oltre a 3 ore mensili di supervisione da parte di professionista qualificato, con ripartizione delle ore tra contesto domiciliare, abilità sociali e supporto scolastico. Il giudice ha ritenuto che la CTU non sostituisse la valutazione amministrativa, ma consentisse il sindacato sulle sue basi tecniche, verificando travisamento, carenza istruttoria, illogicità e inattendibilità. Ha escluso che le ore sanitarie potessero essere sostituite imponendo ai genitori attività di formazione o computando automaticamente l'attività dell'insegnante di sostegno, in assenza di prova della relativa formazione specifica. L'A.S.L. è stata condannata a garantire 25 ore settimanali di Focused ABA e 3 ore mensili di supervisione, assicurando ove possibile la continuità terapeutica. Il trattamento è stato disposto per 60 mesi, non fino alla maggiore età, con possibilità di revisione dopo il primo semestre e comunque al termine del periodo, sulla base di visita specialistica, test valutativi, resoconti di supervisione e motivazione concreta sulle eventuali modifiche. Le spese sono state poste a carico dell'A.S.L.; quelle nei confronti della Regione sono state compensate; gli oneri della CTU sono stati posti a carico dell'A.S.L.
Norme richiamate
art. 60 d.P.C.M. 12 gennaio 2017
Il trattamento ABA rientra nei livelli essenziali di assistenza secondo il quadro richiamato dal giudice e dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
artt. 25, 26, 27 e 32 d.P.C.M. 12 gennaio 2017
Le disposizioni ricomprendono nei LEA l'assistenza sociosanitaria ai minori con disturbi neuropsichiatrici e del neurosviluppo, alle persone con disturbi mentali e alle persone con disabilità.
art. 3 l. 18 agosto 2015, n. 134
La norma è richiamata quale base del riferimento alle più avanzate evidenze scientifiche per l'individuazione dei trattamenti terapeutici relativi ai disturbi dello spettro autistico.
art. 700 c.p.c.
È richiamato quale fondamento dell'ordinanza del Tribunale civile che aveva precedentemente garantito il trattamento ABA nella misura di 25 ore settimanali.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ha fondato l'oscuramento dei dati identificativi della minore e dei genitori.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato insieme alla disciplina nazionale per disporre l'oscuramento dei dati personali.
Massime di principio
- La determinazione delle ore e delle modalità di trattamento ABA per un minore con disturbo dello spettro autistico deve essere effettuata mediante valutazione clinica individualizzata; i parametri regionali per fasce d'età, quando qualificati come orientativi e derogabili, non possono essere applicati automaticamente né sostituire la motivazione sulle esigenze concrete del paziente.
- La riduzione del trattamento sanitario già erogato richiede una motivazione specifica e un'istruttoria effettiva, che considerino la situazione clinica individuale, le ore precedentemente praticate, i risultati conseguiti, gli obiettivi ancora da raggiungere e le ragioni scientifiche della conferma, riduzione o incremento dell'intensità terapeutica.
- Nel sindacato sulle valutazioni tecnico-discrezionali dell'azienda sanitaria, la CTU può essere utilizzata come strumento di controllo dell'attendibilità tecnico-scientifica, della completezza istruttoria, dell'assenza di travisamento e dell'assenza di illogicità, senza trasformarsi in sostituzione del giudice all'amministrazione.
- Le ore di trattamento sanitario ABA non possono essere automaticamente sostituite o integrate mediante attività dei genitori, dei familiari o dell'insegnante di sostegno, se l'amministrazione non dimostra che tali soggetti possiedano la formazione specifica e siano concretamente in grado di svolgere adeguatamente le attività terapeutiche richieste.
- L'erogazione del trattamento terapeutico deve essere disposta rebus sic stantibus e sottoposta a rivalutazione periodica; il giudice può fissare una durata pluriennale, ma non può cristallizzare automaticamente il piano fino alla maggiore età, dovendo l'amministrazione verificare periodicamente l'evoluzione clinica e motivare ogni variazione delle ore assegnate.
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