Sentenza n. 1452/2026 - Roma, Sezione 5Q
Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato in ordine alla richiesta del 6/10/2025 di un appuntamento per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di appuntamento del 6 ottobre 2025 per la formalizzazione dell’istanza di visto per motivi di studio
Esito
La controversia
La ricorrente ha proposto un’azione avverso il silenzio dell’amministrazione, lamentando l’inerzia del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, per il tramite dell’Ambasciata d’Italia a Islamabad, sulla richiesta di ottenere un appuntamento finalizzato alla formalizzazione della domanda di visto d’ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, la sede diplomatica competente ha convocato la ricorrente per formalizzare l’istanza, determinando l’avvio del relativo procedimento amministrativo.
La decisione
Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché nelle more del giudizio l’amministrazione ha adottato una condotta satisfattiva rispetto alla richiesta azionata, convocando la ricorrente per la formalizzazione dell’istanza di visto. Le spese di lite sono state compensate, ma è stato disposto il rimborso alla ricorrente del contributo unificato, ove versato, in considerazione della ragionevolezza del termine entro il quale la rappresentanza diplomatica ha riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento. La sentenza ha inoltre ordinato all’autorità amministrativa di eseguirla.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’amministrazione adotta una condotta integralmente satisfattiva della pretesa azionata, convocando l’interessato e avviando il procedimento richiesto, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- In caso di cessazione della materia del contendere conseguente alla sopravvenuta soddisfazione della pretesa, il giudice può compensare le spese di lite e disporre il rimborso del contributo unificato, ove versato, secondo la valutazione espressa nella decisione circa la condotta dell’amministrazione e i tempi del riscontro.
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