Sentenza del 17/01/2018 n. 425 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
N. 20/2018 ACCERTAMENTO - SOCIETA' ESTINTA - Responsabilità dei soci, dei liquidatori e degli amministratori - indicazione del titolo da cui discende la responsabilità - Necessità -Fattispecie
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato un avviso di accertamento relativo all'anno 2009, con cui erano state contestate alla società maggiori imposte IRES, IRAP e IVA, oltre a sanzioni, interessi e spese, per indebite detrazioni IVA, ricavi non dichiarati e costi relativi a operazioni inesistenti. Ha dedotto l'invalidità della notifica dopo la cancellazione della società, l'assenza dei presupposti per la propria responsabilità quale socio, liquidatore o amministratore, la mancata percezione di somme dalla liquidazione, l'inapplicabilità o insufficiente motivazione dell'art. 36 del D.P.R. 602/1973, nonché vizi di competenza e motivazione dell'atto.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello e annullato integralmente l'avviso di accertamento. La notifica è stata ritenuta valida, perché l'atto era indirizzato al ricorrente quale socio della società estinta; tuttavia, l'Amministrazione non ha provato che egli avesse riscosso somme in sede di liquidazione, come richiesto dall'art. 2495 c.c., né che il mancato pagamento dei debiti fiscali fosse dipeso da sua colpa quale liquidatore. È stata esclusa anche la responsabilità prevista dall'art. 36 del D.P.R. 602/1973, poiché l'atto non indicava quale specifica ipotesi di responsabilità fosse contestata né i comportamenti concreti imputabili al ricorrente. Inoltre, non era stato dimostrato che egli fosse amministratore, anche di fatto, nell'anno 2009, quando si sarebbero verificate le condotte contestate. Le spese di entrambi i gradi sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
Art. 28, comma 4, D.lgs. 175/2014
Il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione sia presentata dal 13 dicembre 2014 o successivamente.
La disposizione non ha natura interpretativa né efficacia retroattiva. Non si applica quindi alle società cancellate prima della sua entrata in vigore.
Art. 2495 c.c.
I soci possono essere chiamati a rispondere dei debiti sociali fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione.
Dopo l'estinzione della società, il socio può rispondere dei debiti tributari soltanto nei limiti di quanto effettivamente ricevuto in sede di liquidazione. L'Amministrazione deve provare sia la distribuzione dell'attivo sia la riscossione da parte del socio.
Art. 36, D.P.R. 602/1973
I liquidatori rispondono personalmente del mancato pagamento delle imposte se soddisfano crediti di ordine inferiore a quelli tributari o assegnano beni ai soci senza avere prima soddisfatto i crediti tributari.
La responsabilità di liquidatori, soci e amministratori richiede la concreta verifica di una delle specifiche ipotesi previste dalla norma, oltre all'indicazione dei comportamenti causativi della responsabilità. La mera coincidenza tra socio unico, amministratore e liquidatore non è sufficiente.
Artt. 1176 e 1218 c.c.
La responsabilità prevista dall'art. 36 del D.P.R. 602/1973 ha natura autonoma e civilistica rispetto all'obbligazione tributaria della società. Deve quindi essere provato un comportamento colposo o inadempiente specificamente riferibile al soggetto cui viene contestata.
Art. 31, comma 2, D.P.R. 600/1973
La questione della competenza territoriale dell'ufficio è stata dedotta dal ricorrente, ma la decisione si è fondata principalmente sull'assenza dei presupposti probatori della responsabilità personale.
Massime di principio
- La cancellazione di una società non trasferisce automaticamente al socio tutti i debiti tributari: il socio risponde, in base all'art. 2495 c.c., solo entro il limite delle somme o dei beni effettivamente ricevuti dalla liquidazione.
- L'onere di provare la distribuzione dell'attivo e la riscossione da parte del socio grava sull'Amministrazione finanziaria; non basta presumere che il socio unico abbia beneficiato della liquidazione.
- La responsabilità del liquidatore o dell'amministratore ai sensi dell'art. 36 del D.P.R. 602/1973 è autonoma rispetto al debito fiscale della società e richiede l'indicazione di una specifica condotta illecita o colposa prevista dalla norma.
- La qualifica di socio unico, amministratore o liquidatore, anche quando concentrata nella stessa persona, non dimostra da sola la responsabilità personale per i debiti della società.
- L'avviso di accertamento deve indicare il ruolo in cui il soggetto viene chiamato a rispondere e i fatti concreti che fondano tale responsabilità, così da permettere un'effettiva difesa.
- Per imputare all'ex amministratore condotte compiute prima dell'assunzione della carica occorre dimostrare che egli fosse amministratore effettivo o di fatto nel periodo in cui le condotte si sono verificate.
- Il regime del differimento quinquennale dell'estinzione societaria introdotto dal D.lgs. 175/2014 non è applicabile retroattivamente alle società cancellate prima del 13 dicembre 2014.
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