Cassazione Penale, Sentenza n. 12626/2024 del 27/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo le doglianze generiche e aspecifiche e congrua la motivazione della corte territoriale sul diniego delle attenuanti e sulla congruità del trattamento sanzionatorio. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso la sentenza del 27/04/2023 della Corte d'Appello di Brescia. Il ricorrente lamentava la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e contestava l'entità della pena. La Corte territoriale aveva ritenuto assorbita l'ipotesi di rapina tentata in quella consumata, confermando la responsabilità emersa nel giudizio abbreviato. Il diniego delle attenuanti è stato motivato per mancanza di elementi positivi, per la gravità della condotta e per precedenti dattiloscopici significativi; la pena è stata fissata sul minimo edittale con un aumento minimo per il secondo episodio lesivo non lieve.
Norme richiamate
D.L. n.137/2020, art. 23 co. 8
Richiamata in relazione al rito trattato con contraddittorio scritto: indica che il procedimento è stato gestito con scritti ai sensi delle disposizioni emergenziali che hanno previsto modalità semplificate di contraddittorio.
D.L. n.198/2022, art. 8
Richiamata come norma successiva che conferma/integra le disposizioni sul contraddittorio scritto; usata per giustificare il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto.
Massime di principio
- Per ottenere le attenuanti generiche il ricorrente deve fornire elementi concreti e positivi: la mera richiesta generica senza specifiche circostanze favorevoli raramente è sufficiente.
- La gravità della condotta e precedenti penali significativi possono legittimamente escludere le attenuanti generiche anche se non vi sono elementi aggravanti ulteriori.
- La valutazione della congruità della pena è rimessa al giudice del merito e la Cassazione non interviene se la motivazione è logica, coerente e specifica; una pena fissata sul minimo edittale correttamente motivata è normalmente confermata.
- I motivi di ricorso per Cassazione devono essere specifici e di diritto (o indicare vizi di motivazione chiari): censure aspecifiche determinano spesso l'inammissibilità.
- In caso di ricorso inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a somme a favore della cassa delle ammende; pertanto è importante valutare la fondatezza del ricorso prima di proporlo.
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