Cassazione Penale, Sentenza n. 3815/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha chiesto autorizzazione ad allontanarsi dal Comune di dimora e a rientrare oltre le ore 21:00 del 9/08/2024 per partecipare alla festa di compleanno della figlia della sua attuale compagna; l'istanza è stata rigettata dal Tribunale in quanto non rientrante nelle finalità e nei limiti dell'art.12 D.L.vo 159/2011 (permessi dal luogo di soggiorno coatto solo per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia, di carattere assolutamente necessario e urgente). In Cassazione il motivo unico denunciava violazione di legge e carenza assoluta di motivazione rispetto agli artt. 12 D.L.vo 159/2011 e 125 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per carenza di interesse (l'evento per cui era richiesto il permesso era già avvenuto). Ha respinto la censura sul presunto difetto di motivazione ritenendo che l'ordinanza impugnata motivi adeguatamente il rigetto richiamando la normativa applicabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art.12 D.L.vo 159/2011
La norma consente l'allontanamento dal luogo di soggiorno coatto solo per gravi e comprovati motivi di salute (accertamenti o cure indispensabili) o per gravi e comprovati motivi di famiglia che rendano assolutamente necessari e urgenti l'allontanamento; va applicata in termini restrittivi e non può essere estesa a esigenze familiari ordinarie o non urgenti.
art.125 cod. proc. pen.
Invocato dal ricorrente in relazione alla presunta illegittimità procedurale; la Corte non ha ritenuto fondata la censura, trattandosi di motivazione presente e non configurante vizio di legge rilevante per la Cassazione in materia di misure di prevenzione.
Massime di principio
- Le richieste di permesso per chi è sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno devono riferirsi a motivi 'gravi' e 'comprovati' di salute o di famiglia e, soprattutto, a esigenze 'assolutamente necessarie' e 'urgenti'; eventi familiari ordinari (es. feste di compleanno) difficilmente giustificano l'allontanamento.
- La Corte applica l'art.12 D.L.vo 159/2011 in senso restrittivo per tutelare la finalità preventiva della misura: non è consentita una interpretazione estensiva che neutralizzi il divieto di soggiorno.
- Se l'evento per il quale si richiede il permesso è già avvenuto, può venir meno l'interesse processuale rendendo il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
- Il sindacato della Corte di Cassazione sulle motivazioni dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione è limitato: può rilevare esclusivamente l'assenza totale, la mera apparenza o l'inesistenza della motivazione, non semplici valutazioni diverse sulla stessa motivazione.
- Per aumentare le probabilità di successo, la richiesta di permesso deve essere presentata tempestivamente e documentata con prove che dimostrino l'urgenza e la gravità della necessità di allontanamento.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3713/2025 del 29/01/2025
- Sentenza penale · 29 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3714/2025 del 29/01/2025
- Sentenza penale · 29 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3716/2025 del 29/01/2025
- Sentenza penale · 29 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3719/2025 del 29/01/2025
- Sentenza penale · 29 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3720/2025 del 29/01/2025
- Sentenza penale · 29 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3723/2025 del 29/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →