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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 3815/2025 del 29/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente ha chiesto autorizzazione ad allontanarsi dal Comune di dimora e a rientrare oltre le ore 21:00 del 9/08/2024 per partecipare alla festa di compleanno della figlia della sua attuale compagna; l'istanza è stata rigettata dal Tribunale in quanto non rientrante nelle finalità e nei limiti dell'art.12 D.L.vo 159/2011 (permessi dal luogo di soggiorno coatto solo per gravi e comprovati motivi di salute o di famiglia, di carattere assolutamente necessario e urgente). In Cassazione il motivo unico denunciava violazione di legge e carenza assoluta di motivazione rispetto agli artt. 12 D.L.vo 159/2011 e 125 c.p.p.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e per carenza di interesse (l'evento per cui era richiesto il permesso era già avvenuto). Ha respinto la censura sul presunto difetto di motivazione ritenendo che l'ordinanza impugnata motivi adeguatamente il rigetto richiamando la normativa applicabile. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art.12 D.L.vo 159/2011

    La norma consente l'allontanamento dal luogo di soggiorno coatto solo per gravi e comprovati motivi di salute (accertamenti o cure indispensabili) o per gravi e comprovati motivi di famiglia che rendano assolutamente necessari e urgenti l'allontanamento; va applicata in termini restrittivi e non può essere estesa a esigenze familiari ordinarie o non urgenti.

  • art.125 cod. proc. pen.

    Invocato dal ricorrente in relazione alla presunta illegittimità procedurale; la Corte non ha ritenuto fondata la censura, trattandosi di motivazione presente e non configurante vizio di legge rilevante per la Cassazione in materia di misure di prevenzione.

Massime di principio

  • Le richieste di permesso per chi è sottoposto a sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno devono riferirsi a motivi 'gravi' e 'comprovati' di salute o di famiglia e, soprattutto, a esigenze 'assolutamente necessarie' e 'urgenti'; eventi familiari ordinari (es. feste di compleanno) difficilmente giustificano l'allontanamento.
  • La Corte applica l'art.12 D.L.vo 159/2011 in senso restrittivo per tutelare la finalità preventiva della misura: non è consentita una interpretazione estensiva che neutralizzi il divieto di soggiorno.
  • Se l'evento per il quale si richiede il permesso è già avvenuto, può venir meno l'interesse processuale rendendo il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
  • Il sindacato della Corte di Cassazione sulle motivazioni dei provvedimenti in materia di misure di prevenzione è limitato: può rilevare esclusivamente l'assenza totale, la mera apparenza o l'inesistenza della motivazione, non semplici valutazioni diverse sulla stessa motivazione.
  • Per aumentare le probabilità di successo, la richiesta di permesso deve essere presentata tempestivamente e documentata con prove che dimostrino l'urgenza e la gravità della necessità di allontanamento.

Testo integrale

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