Sentenza del 09/07/2015 n. 1524 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Accertamento - diritto al contraddittorio - obbligo dell'amministrazione a motivare puntualmente sulle osservazioni del contribuente - sussiste - mancato assolvimento - nullità dell'atto - consegue. IVA - operazioni oggettivamente inesistenti - onere della prova - incombe sull'amministrazione. Inesistenza oggettiva - prova indiziaria - retrocessione della somma - entità puntuale delle operazioni inesistenti - è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato l'accertamento relativo al 2005, con cui l'Amministrazione aveva recuperato a tassazione costi e IVA ritenuti riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti per servizi di facchinaggio e lavorazione delle carni. La contribuente ha contestato, tra l'altro, la mancata valutazione delle osservazioni presentate dopo il processo verbale di constatazione, l'insufficienza della motivazione dell'atto, l'assenza di prove sull'inesistenza delle prestazioni e la carenza di elementi relativi alla retrocessione delle somme o alla ripartizione di utili occulti.
La decisione
La Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello della contribuente e annullato l'avviso di accertamento. Ha ritenuto che l'Ufficio avesse dato alle osservazioni difensive solo un riscontro formale, senza spiegare concretamente perché fossero infondate o irrilevanti, in violazione dell'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e dell'obbligo di motivazione previsto dall'art. 42 del d.P.R. n. 600/1973. L'atto è stato quindi dichiarato nullo per carenza di motivazione. In ogni caso, il Collegio ha rilevato che gli indizi sull'inesistenza oggettiva delle operazioni non erano sufficientemente precisi e concordanti: non risultavano provate né la retrocessione del denaro, né la quantità delle operazioni inesistenti, né la distribuzione di utili occulti. È stato rigettato l'appello incidentale dell'Ufficio sulle sanzioni e le spese sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, legge n. 212/2000
dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori.
Il contraddittorio procedimentale deve essere effettivo. L'Amministrazione deve valutare le osservazioni del contribuente e spiegare, almeno sinteticamente, perché le ritenga ininfluenti o non idonee a modificare l'esito dell'istruttoria.
Art. 42, d.P.R. n. 600/1973
L'avviso di accertamento deve indicare adeguatamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della pretesa. La motivazione deve comprendere anche le ragioni per cui le osservazioni presentate nel contraddittorio non sono state accolte.
Art. 56, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
In materia IVA, l'atto deve essere motivato in modo idoneo a consentire al contribuente di comprendere i fatti contestati e di esercitare pienamente il diritto di difesa.
Art. 7, legge n. 212/2000
Gli atti dell'Amministrazione finanziaria devono essere motivati e rendere conoscibili al contribuente i presupposti e le ragioni della pretesa.
Art. 109 TUIR
La deducibilità dei costi richiede inerenza, certezza e determinabilità; tuttavia, quando l'Ufficio contesta l'inesistenza oggettiva delle operazioni, deve prima fornire elementi probatori idonei a dimostrare tale inesistenza.
Art. 8, d.lgs. n. 546/1992
La disapplicazione delle sanzioni può operare in presenza di obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della norma tributaria.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 19667 del 18 settembre 2014
Il contraddittorio rappresenta espressione del principio di leale cooperazione tra Amministrazione e contribuente anche nella fase precontenziosa o endoprocedimentale.
Corte di giustizia dell'Unione europea, cause C-129/13 e C-130/13 del 3 luglio 2014
Il diritto di essere sentiti impone all'autorità di esaminare gli elementi forniti dall'interessato prima di adottare una decisione sfavorevole.
Corte di giustizia dell'Unione europea, cause C-439/05 e C-454/05 del 13 settembre 2007
Il rispetto dei diritti di difesa deve essere garantito anche in assenza di una specifica disciplina normativa nazionale.
Massime di principio
- Quando il contribuente presenta osservazioni dettagliate dopo il processo verbale, l'Amministrazione non può ignorarle o limitarsi a un richiamo generico: deve confrontarsi con i principali argomenti difensivi e motivare la loro irrilevanza.
- La mancata valutazione sostanziale delle osservazioni può determinare la nullità dell'avviso per carenza di motivazione, soprattutto quando le osservazioni riguardano elementi decisivi dell'accertamento.
- In caso di contestazione di operazioni oggettivamente inesistenti, l'onere iniziale della prova grava sull'Amministrazione. Non è sufficiente richiamare irregolarità o condotte di terzi senza dimostrare il collegamento concreto con il contribuente.
- Gli indizi devono essere gravi, precisi e concordanti. Per sostenere l'inesistenza delle operazioni possono essere rilevanti, tra gli altri, la prova della retrocessione del denaro, l'individuazione delle specifiche operazioni fittizie e la quantificazione degli importi coinvolti.
- La prova che le prestazioni siano state effettivamente eseguite, anche mediante personale irregolare, può indebolire la contestazione di inesistenza oggettiva, pur non escludendo automaticamente altre contestazioni fiscali.
- Elementi relativi a periodi d'imposta diversi o a comportamenti di soggetti terzi possono avere valore indiziario solo se l'Amministrazione dimostra un nesso logico e concreto con l'annualità e con le operazioni contestate.
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