Cassazione Civile, Ordinanza n. 16736/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da un'azione di regolamento di confini tra fondi limitrofi, accompagnata da domande accessorie di risarcimento danni e di rimozione di una scala in cemento armato realizzata in asserita violazione delle distanze legali dal confine. Il proprietario attore sosteneva che il confine dovesse essere accertato e che i convenuti avessero asportato piantine, rete metallica e siepe, oltre a dover arretrare la scala. I convenuti eccepivano invece l'usucapione della porzione di terreno di cui avevano il possesso e della servitù di mantenimento della scala. Il tribunale accoglieva in parte le loro difese solo quanto all'usucapione di una porzione delimitata dalla siepe, ma ordinava l'arretramento della scala; la corte d'appello confermava in sostanza la decisione, limitando l'arretramento ai soli tre gradini aggiunti. In cassazione i ricorrenti principali deducevano, con il primo motivo, violazione dell'art. 950 c.c., lamentando che la corte territoriale avesse determinato il confine privilegiando le mappe catastali anziché i titoli di provenienza, che a loro dire avrebbero incluso l'area contestata nella loro proprietà. Con il secondo motivo denunciavano vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. per l'omesso inglobamento del mappale n. 333 nella loro proprietà. Il resistente proponeva ricorso incidentale: con il primo motivo denunciava violazione dell'art. 872 c.c. e del regolamento edilizio comunale, sostenendo che, in caso di demolizione e ricostruzione con diversa sagoma, dovesse osservarsi integralmente la distanza di 5 metri dal confine; con il secondo motivo lamentava violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per l'erronea esclusione che la ricostruzione delle rampe preesistenti avesse modificato l'ingombro della scala.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondato il primo motivo principale perché la corte di merito aveva effettivamente dato rilievo prioritario ai titoli di provenienza, i quali richiamavano le mappe catastali, e aveva accertato che la linea di confine così ricostruita coincideva con le risultanze catastali e con la situazione dei luoghi; ha quindi ribadito che, nell'azione di regolamento di confini, le mappe catastali hanno valore sussidiario, specie quando i titoli le richiamino espressamente. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo principale per effetto della "doppia conforme", essendo il gravame proposto dopo l'11 settembre 2012 e avendo i giudici di merito deciso le questioni di fatto con identiche rationes decidendi. Quanto al ricorso incidentale, ha reputato infondato il primo motivo perché la corte territoriale aveva correttamente distinto tra la parte di scala costituita dai tre gradini aggiunti, qualificata come nuova costruzione e quindi soggetta alla distanza legale di 5 metri, e le due rampe preesistenti, la cui ricostruzione non aveva mutato l'ingombro. Il secondo motivo incidentale è stato dichiarato inammissibile perché mirava in sostanza a rimettere in discussione la valutazione delle prove e della consulenza tecnica d'ufficio, apprezzamento riservato al giudice di merito. Le spese sono state integralmente compensate per soccombenza reciproca e la Corte ha dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato da parte di entrambe le parti ricorrenti.
Norme richiamate
art. 950 c.c.
Nell'azione di regolamento di confini il giudice deve ricostruire la linea divisoria valorizzando prioritariamente i titoli di provenienza; le mappe catastali hanno funzione sussidiaria, soprattutto se richiamate dai titoli stessi.
art. 872 c.c.
La violazione delle distanze legali comporta l'applicazione delle conseguenze previste dalla disciplina urbanistico-edilizia; nel caso esaminato l'arretramento è stato limitato alla sola parte di opera qualificabile come nuova costruzione.
art. 115 c.p.c.
Non può essere invocato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
La censura non è ammissibile se mira a sostituire l'apprezzamento del merito sulle prove, incluse le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È utilizzato per denunciare violazioni di legge sostanziale o processuale; nel caso il primo motivo principale e i motivi incidentali sono stati scrutinati come violazioni di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Il vizio motivazionale non è deducibile in cassazione in presenza di doppia conforme, nei limiti applicabili ratione temporis.
art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c.
In presenza di doppia conforme resa sulla base delle stesse ragioni decisorie, è precluso il ricorso per cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. sui fatti storici.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Norma richiamata per la trattazione camerale con memoria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto dell'impugnazione, sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- Nell'azione di regolamento di confini, il punto di partenza è il titolo di acquisto; le mappe catastali assumono rilievo solo sussidiario e possono essere valorizzate quando i titoli vi rinviano espressamente o quando consentano di confermare la ricostruzione della linea di confine.
- La censura di vizio motivazionale è inammissibile in cassazione quando la sentenza di appello conferma quella di primo grado sulla base delle stesse rationes decidendi e il giudizio rientra nella disciplina della doppia conforme.
- La violazione delle distanze legali va verificata con riguardo alla concreta opera realizzata: se una parte del manufatto è preesistente e la ricostruzione non ne modifica la sagoma o l'ingombro, l'arretramento può essere imposto solo per la porzione effettivamente nuova.
- Le doglianze formulate sotto gli artt. 115 e 116 c.p.c. non sono ammissibili quando, in realtà, mirano soltanto a ottenere un nuovo apprezzamento delle prove o della consulenza tecnica d'ufficio, attività riservata al giudice di merito.
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