Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 864/2026 - Ancona, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600391

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero della sentenza del Tribunale ordinario di Ancona, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto al beneficio economico previsto per la formazione dei docenti

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Ancona, passata in giudicato, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di cui all’art. 1, comma 121, l. 107/2015 e condannato il Ministero e le competenti articolazioni territoriali all’assegnazione delle somme dovute per gli anni scolastici riconosciuti in sentenza, oltre alle spese di lite. La sentenza era stata regolarmente notificata all’Amministrazione e risultava decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996. Nonostante ciò, il giudicato non era stato eseguito. Il Ministero si è costituito con memoria meramente formale e non ha opposto ragioni contrarie alla spettanza o all’azionabilità della pretesa. Il ricorrente ha inoltre richiesto l’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. per il ritardo nell’esecuzione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto il ricorso procedibile, poiché erano decorsi 120 giorni dalla notificazione della sentenza all’Amministrazione prima della proposizione del ricorso. Nel merito, ha accertato l’inottemperanza al giudicato e ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza, salvo le somme eventualmente già corrisposte, entro 30 giorni dalla notificazione a istanza di parte o dalla comunicazione amministrativa della decisione. Per l’eventuale ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale competente del Ministero, prevedendo che il commissario fosse attivato dal creditore dopo la scadenza del termine assegnato e dovesse provvedere entro i successivi 120 giorni, adottando ogni atto necessario all’esecuzione, anche mediante variazioni di bilancio, stipulazione di mutui o prestiti e delega a funzionari. È stata invece respinta la richiesta di indennizzo ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., non ravvisandosi particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento e ritenendosi sufficiente, quale misura acceleratoria, la nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 800 euro oltre accessori e spese generali.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    La sentenza del giudice ordinario, divenuta definitiva, aveva riconosciuto al docente il diritto al beneficio economico previsto dalla disposizione e aveva liquidato le somme dovute.

  • art. 14 d.l. 669/1996

    Il ricorso di ottemperanza è procedibile dopo la notificazione del titolo all’Amministrazione e il decorso del termine di 120 giorni previsto dalla disposizione.

  • art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.

    L’indennizzo richiesto per il ritardo nell’esecuzione del giudicato è stato negato in assenza di particolari ragioni per dubitare dell’adempimento e in considerazione della sufficienza della nomina del commissario ad acta quale misura acceleratoria.

Massime di principio

  • Il ricorso per l’ottemperanza di una sentenza passata in giudicato è procedibile, nei confronti di un’amministrazione pubblica, quando il titolo sia stato notificato e sia decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996 prima della proposizione dell’azione.
  • Quando l’amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato che riconosce somme determinate o determinabili in favore del creditore, il giudice dell’ottemperanza può dichiarare l’inottemperanza e ordinare l’esecuzione integrale del titolo entro un termine perentorio, detratte le somme eventualmente già corrisposte.
  • In caso di perdurante inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza, è ammissibile la nomina preventiva di un commissario ad acta, attivabile dal creditore, con il compito di adottare tutti gli atti amministrativi e contabili necessari all’esecuzione del giudicato.
  • La nomina del commissario ad acta può essere ritenuta misura acceleratoria sufficiente, sicché l’indennizzo previsto dall’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. può essere negato quando non emergano particolari motivi per dubitare del sollecito adempimento dell’amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.