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Sentenza

Sentenza n. 1951/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 594/2024, emessa dal Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, in data 15 settembre 2024.

Giustizia amministrativa202504746

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva ordinato l’attribuzione della Carta docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Busto Arsizio, Sezione Lavoro, n. 594/2024, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente del valore di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per complessivi 2.000 euro. Deduceva l’inerzia dell’Amministrazione e chiedeva l’esecuzione del giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza. Il Collegio ha rilevato d’ufficio la genericità della procura alle liti: essa era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e indicava soltanto un giudizio di ottemperanza contro il Ministero innanzi al Tribunale amministrativo regionale, senza individuare il TAR competente né la sentenza del giudice ordinario da eseguire. Il ricorrente non era presente, tramite il proprio difensore, alla camera di consiglio.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per difetto di procura speciale. Il TAR ha ritenuto che, ai sensi dell’art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a., la procura debba individuare l’oggetto del ricorso, le parti, l’autorità giudiziaria e gli altri elementi utili a identificare la controversia. La procura generica può beneficiare dell’eccezione prevista per quella apposta in calce o a margine del ricorso quando esista un contesto documentale unitario idoneo a rendere certa la riferibilità del mandato; tale eccezione, però, non opera quando la procura è su supporto cartaceo separato e viene successivamente trasformata in copia informatica e allegata a un ricorso nativo digitale. Il deposito telematico congiunto non rende la procura sostanzialmente incorporata nel ricorso e non supplisce alla mancanza, nella procura stessa, degli elementi identificativi della controversia. Il Collegio ha inoltre affermato che la procura speciale deve preesistere, o essere coeva, alla redazione del ricorso, secondo il principio enunciato dall’Adunanza plenaria n. 11/2025. Il vizio non è sanabile mediante rinnovazione della procura ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato concesso neppure l’errore scusabile ex art. 37 c.p.a., poiché la pronuncia dell’Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli orientamenti già esistenti, rispetto ai quali la parte avrebbe potuto adottare la soluzione più prudente. Il TAR ha ritenuto non necessario un ulteriore avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore del ricorrente non era presente alla camera di consiglio e aveva così rinunciato implicitamente alla possibilità di interloquire sulla questione rilevata d’ufficio. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    La procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo e deve consentire di individuare l’oggetto della controversia, le parti, l’autorità giudiziaria e gli altri elementi identificativi del giudizio.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione disciplina la certificazione dell’autografia e la modalità telematica di deposito, ma non elimina la necessità che la procura separata contenga elementi sufficienti a identificare la controversia e non dimostra, da sola, la preesistenza o coevità della procura rispetto alla redazione del ricorso.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiama, nel processo amministrativo, le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui l’art. 182, comma 2, c.p.c.; tale richiamo non consente tuttavia di sanare la mancanza originaria della procura speciale quando questa è requisito di ammissibilità.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disciplina della regolarizzazione della procura non è applicabile per sanare il difetto originario della procura speciale nel processo amministrativo, poiché il requisito deve sussistere al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte; non ricorre quando esistevano indirizzi interpretativi alternativi e la parte abbia scelto l’opzione meno prudente.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L’obbligo di avviso sulla questione rilevata d’ufficio opera quando la questione emerge dopo il passaggio in decisione; secondo il TAR, la mancata presenza del difensore in camera di consiglio implica rinuncia alla possibilità di contraddire e rende non necessario l’avviso.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Sono richiamati per evidenziare la regola generale del patrocinio tecnico nel processo amministrativo e la conseguente esigenza che la procura sia predisposta in modo specifico e conforme alle regole processuali.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione dei docenti; la sentenza di ottemperanza non ne ha esaminato il diritto sostanziale, avendo definito il giudizio per inammissibilità processuale.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve indicare elementi idonei a identificare concretamente la controversia, compresi, in rapporto al caso, l’autorità giudiziaria adita e il provvedimento di cui si chiede l’esecuzione; una formula generica riferita soltanto a un giudizio contro una determinata amministrazione non è sufficiente quando la procura è rilasciata su foglio separato.
  • La procura redatta su supporto analogico separato e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non è automaticamente equiparabile a una procura apposta in calce al ricorso: il deposito telematico congiunto non sostituisce gli elementi identificativi che devono risultare dalla procura stessa.
  • La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; non è sufficiente che sia stata rilasciata prima della notificazione o del deposito dell’atto.
  • Il difetto originario della procura speciale, qualificata come requisito di ammissibilità del ricorso amministrativo, non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell’art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall’art. 39 c.p.a.
  • L’errore scusabile non può essere riconosciuto quando la disciplina era oggetto di orientamenti interpretativi alternativi e la parte ha scelto l’indirizzo meno prudente, potendo adottare una condotta processuale maggiormente cautelativa.
  • Quando la questione rilevata d’ufficio viene prospettata in udienza e il difensore non è presente, la mancata partecipazione è ritenuta rinuncia implicita alla possibilità di contraddire e non impone l’avviso previsto dall’art. 73, comma 3, c.p.a.; l’avviso è comunque necessario per le questioni emerse dopo il passaggio in decisione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaLegittimazione e interesse a ricorrere

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