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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2767/2022 del 24/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente lamentava di non essere mai stata notificata del decreto che disponeva il giudizio e quindi di non aver avuto conoscenza del processo a suo carico; deduceva la nullità assoluta degli atti successivi e chiedeva, ai sensi dell'art. 175 c.p.p., la rimessione in termine per proporre impugnazione avverso la sentenza di condanna (sentenza emessa il 17/01/2020 per reati previsti dagli artt. 216 e 222 r.d. n. 267/1942). Il Tribunale di Salerno aveva invece qualificato l'istanza come incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p. e l'aveva dichiarata inammissibile, ritenendo che la doglianza dovesse essere sollevata con impugnazione ai sensi dell'art. 629-bis c.p.p. o che mancassero i presupposti per l'art. 175 c.p.p.

La decisione

La Corte di cassazione ha annullato senza rinvio il provvedimento del Tribunale per vizio di incompetenza funzionale: il Tribunale, essendosi sostituito al giudice superiore nel decidere sulla richiesta di restituzione nel termine, era incompetente e avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la propria incompetenza e trasmettere l'istanza alla Corte di appello. La Corte ha disposto la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Salerno per il proseguimento, precisando che anche una eventuale riqualificazione come istanza di rescissione del giudicato (art. 629-bis) avrebbe spettato alla Corte di appello.

Norme richiamate

  • art. 666, comma 2, c.p.p.

    Norma invocata dal Tribunale per dichiarare l'inammissibilità dell'istanza qualificata come incidente di esecuzione; la Corte di cassazione non entra nel merito dell'applicazione di questa disposizione perché dichiara l'incompetenza funzionale del Tribunale.

  • art. 670 c.p.p.

    Norma sull'incidente di esecuzione. Il Tribunale aveva riqualificato l'istanza come incidente ex art. 670, ma la Corte ha ritenuto che la domanda fosse in realtà una richiesta di restituzione del termine (art. 175) e che il Tribunale fosse funzionalmente incompetente a decidere sulla rimessione in termini.

  • art. 175 c.p.p.

    Norma che disciplina la restituzione nel termine per proporre impugnazione. La ricorrente aveva chiesto la rimessione ai sensi di questa disposizione; la Corte ha sottolineato che tale istanza deve essere decisa dalla Corte di appello e non dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 629-bis c.p.p.

    Norma sulla rescissione del giudicato. Il Tribunale aveva ritenuto che la doglianza dovesse essere sollevata con questa impugnazione; la Corte ha osservato che anche se l'istanza fosse riconducibile a una richiesta di rescissione, la competenza a decidere spettava comunque alla Corte di appello.

  • art. 175, comma 4, c.p.p.

    Richiamata dalla Corte quale norma violata dal Tribunale che non ha trasmesso l'istanza al giudice competente (Corte di appello), essendosi sostituito indebitamente al giudice superiore.

  • artt. 216 e 222 r.d. n. 267/1942

    Norme penali relative ai reati per i quali la ricorrente era stata dichiarata colpevole in primo grado; rilevate solo in quanto oggetto della sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Se il soggetto deduce la mancata notifica del decreto che ha disposto il giudizio e chiede la rimessione in termini per impugnare la sentenza (art. 175 c.p.p.), la competenza a decidere spetta alla Corte di appello e non al giudice dell'esecuzione; il giudice chiamato in via esecutiva deve dichiarare la propria incompetenza e trasmettere gli atti.
  • La qualificazione formale dell'istanza (incidente di esecuzione ex art. 670 c.p.p., richiesta di restituzione ex art. 175 c.p.p. o istanza di rescissione ex art. 629-bis c.p.p.) influisce sulla competenza: quando l'intervento riguarda la rinnovazione del termine per proporre impugnazione o la nullità per mancata notifica iniziale, va valutata la competenza della Corte di appello.
  • Anche se un'istanza può essere riqualificata dal giudice, tale riqualificazione non può essere usata per sopperire all'incompetenza funzionale: se la materia è di competenza del giudice superiore, gli atti devono essere trasmessi a quest'ultimo.
  • In caso di contrasto giurisprudenziale su quale rimedio sia percorribile (art. 670 vs art. 629-bis vs art. 175), occorre prestare attenzione ai criteri di competenza e al momento temporale delle decisioni delle Sezioni Unite; comunque, la trasmissione alla Corte di appello è la misura corretta quando la richiesta riguarda la restituzione del termine o la rescissione del giudicato.
  • Nel dubbio procedurale, presidiare il "favor impugnationis": presentare l'istanza al giudice competente o, se proposta al giudice in esecuzione, chiedere esplicitamente la trasmissione alla Corte di appello per evitare il difetto di giurisdizione funzionale.

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