Sentenza n. 9458/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa concessione di misura cautelare: - dei seguenti provvedimenti del Ministero delle infrastrutture e trasporti, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, Direzione generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto: a) decreto dirigenziale n. 39 del 17 febbraio 2026, di conferma del decreto dirigenziale n. 103683 del 30 dicembre 2010, di approvazione dei dispositivi “Velomatic 512D”; -di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente, compresi: b) gli atti di istruttoria (ancorché ignoti); c) il decreto dirigenziale n. 54, in data 8 marzo 2021, con il quale è stata estesa la approvazione del misuratore di velocità denominato “Velomatic 512D” ad una versione con nuovo dispositivo fotografico digitale FT1D+, in sostituzione del precedente FT1D; d) il decreto dirigenziale del 30 dicembre 2010, n. 103683, con il quale è stata estesa la approvazione del misuratore di velocità denominato “Velomatic 512”, ad una versione denominata “Velomatic 512D” con una fotocamera digitale denominata “FT1D” in sostituzione di quella analogica; e) il decreto n. 35388 dell’8 aprile 2009 di estensione di approvazione del dispositivo “Velomatic 512” nella versione con trasduttore optoelettronico, ad un utilizzo in modalità automatica, senza la presenza degli organi di polizia; f) il decreto dirigenziale n. 20923 del 2 marzo 2007, di conferma dell’approvazione a validità dell’approvazione del dispositivo rilevatore di velocità denominato “Velomatic 512”; g) il decreto ministeriale n. 2961, in data 27 novembre 1989, con il quale è stato approvato il misuratore di velocità denominato “Velomatic mod.103B”, successivamente ridenominato “Velomatic 512”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto dirigenziale di conferma dell'approvazione del dispositivo di rilevazione della velocità Velomatic 512D e precedenti atti di approvazione, estensione e conferma dell'approvazione del medesimo dispositivo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente ha impugnato il decreto dirigenziale n. 39 del 17 febbraio 2026, nonché gli atti presupposti relativi all'approvazione e alle successive estensioni del dispositivo Velomatic 512D. Ha dedotto che l'approvazione avrebbe inciso negativamente sui propri interessi commerciali nel mercato dei misuratori di velocità, lamentando che gli atti ministeriali confermassero genericamente l'approvazione del dispositivo senza precisarne adeguatamente l'ambito di applicazione e senza lo svolgimento di verifiche e test sufficienti. Le amministrazioni resistenti e la società controinteressata hanno eccepito il difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere, sostenendo che la ricorrente non fosse produttrice di dispositivi alternativi, non fosse impedita a commercializzare il dispositivo approvato e non avesse dimostrato una lesione concreta e attuale della propria posizione giuridica.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi dell'art. 60 c.p.a. e ha accolto l'eccezione preliminare di difetto di interesse a ricorrere, senza esaminare nel merito le censure contro gli atti di approvazione. Ha ricordato che l'azione di annullamento richiede, oltre alla possibilità giuridica dell'azione e alla legittimazione, un interesse ad agire personale, attuale e concreto, consistente nella possibilità di ottenere una specifica utilità dall'accoglimento. Nel caso concreto, i provvedimenti impugnati si limitavano a confermare l'approvazione di un dispositivo tecnico già autorizzato e largamente commercializzato, senza incidere negativamente sulla posizione della ricorrente. La società non era produttrice di dispositivi alternativi e non risultava impossibilitata a commercializzare l'apparecchiatura approvata; pertanto non era individuabile alcun vantaggio specifico conseguibile con l'annullamento. Inoltre, la ricorrente aveva allegato soltanto un generico pregiudizio commerciale, senza fornire elementi idonei a dimostrarne modalità e consistenza. La posizione azionata risultava quindi non differenziata da quella della generalità degli operatori del settore e le censure si risolvevano in una richiesta di sindacato astratto sulla legalità dell'azione amministrativa. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese, liquidate in euro 1.000,00 per compensi, oltre accessori, in favore di ciascuna parte resistente e controinteressata.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ricorrono i relativi presupposti, previa audizione delle parti.
art. 39, comma 1, c.p.a.
Richiama nel processo amministrativo le disposizioni del codice di procedura civile compatibili, tra cui l'art. 100 c.p.c. in materia di interesse ad agire.
art. 100 c.p.c.
Richiede che chi propone una domanda abbia interesse ad agire, inteso nel processo amministrativo come concreta possibilità di conseguire un'utilità personale, attuale e concreta.
Massime di principio
- L'interesse a ricorrere contro un provvedimento amministrativo costituisce una condizione dell'azione e richiede la dimostrazione di una specifica utilità derivante dall'eventuale annullamento dell'atto.
- L'interesse ad agire deve essere personale, attuale e concreto: non basta la prospettazione di una lesione meramente eventuale, ipotetica o riferibile indistintamente alla generalità degli operatori del settore.
- Nel caso di una dedotta lesione concorrenziale, il ricorrente deve provare rigorosamente un pregiudizio significativo, indicandone modalità di verificazione e consistenza; il mero richiamo a un generico pregiudizio commerciale non è sufficiente.
- Non è ammissibile un'azione di annullamento volta esclusivamente a ottenere un controllo generalizzato e astratto sulla legittimità dell'azione amministrativa, in assenza di una lesione differenziata e di un'utilità concreta conseguibile dal ricorrente.
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