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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 33406/2022 del 11/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Quadrelli propose opposizione all'esecuzione riguardante tre lotti immobiliari sostenendo che: 1) il credito vantato da Guber S.p.a. (cessionaria della Cassa di Risparmio di Firenze) era estinto perché la cedente avrebbe accettato a saldo e stralcio il versamento di euro 62.000; 2) la Banca di Credito Cooperativo aveva illegittimamente azionato l'esecuzione in violazione di un accordo transattivo con cui la banca si era impegnata a non eseguire sul lotto n.2; 3) contestò inoltre la domanda riconvenzionale di D'Astolto per risarcimento danni per ritardo nel decreto di trasferimento, ritenendo il ritardo non a lui imputabile e chiedendo invece risarcimento nei confronti dei creditori procedenti.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva respinto l'opposizione e la domanda di risarcimento del Quadrelli. La Cassazione ha ritenuto inammissibili o infondati vari motivi di ricorso: mancava la produzione probatoria della presunta transazione e della prova del pagamento di euro 62.000; non era adeguatamente documentata o motivata la presunta violazione della transazione con la Banca di Credito Cooperativo; la censura sulla mancanza di titoli esecutivi è stata male inquadrata sotto il vizio procedurale errato e, comunque, le parti procedenti avevano titolo per iniziare o intervenire nell'esecuzione. Quanto alla domanda risarcitoria di D'Astolto, la Corte ha ritenuto corretta e logicamente motivata la condanna per i danni legati al ritardo nell'emissione del decreto di trasferimento, correlato alle infondate iniziative giudiziarie del Quadrelli. È stata inoltre rilevata la sussistenza degli presupposti per l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 360 cod. proc. civ.

    Usata per valutare le censure di violazione di norme di diritto, omesso esame di fatto decisivo e omessa pronuncia; la Corte ha dichiarato inammissibili o infondati i motivi posti sotto tali parametri quando mancava la documentazione probatoria o era errata la qualificazione giuridica del vizio

  • artt. 1362 e 1366 cod. civ.

    principi di interpretazione dei contratti

    Richiamati dal ricorrente per sostenere violazioni nell'interpretazione degli accordi transattivi; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia prodotto né i testi delle transazioni né spiegato adeguatamente le ragioni per ritenere violate le regole ermeneutiche

  • art. 115 cod. proc. civ.

    potere di rilevare d'ufficio atti e fatti non allegati dalle parti

    Richiamato in relazione alla presunta mancata considerazione di prova documentale; la Corte ha ritenuto la motivazione coerente con le risultanze, non essendo provata l'estinzione del credito

  • art. 586 cod. proc. civ.

    Usato per giustificare il risarcimento riconosciuto a D'Astolto per il ritardo nell'emissione del decreto di trasferimento correlato a iniziative giudiziarie infondate del debitore

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    comma 1 bis e comma 1 quater

    Prevede l'obbligo, in caso di rigetto del ricorso, del versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso; la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per tale versamento

Massime di principio

  • Chi allega l'estinzione di un credito per transazione o pagamento deve produrre il testo dell'accordo transattivo e la prova del pagamento: senza documentazione specifica la pretesa di estinzione non è provata
  • La legittimità dell'intervento di un creditore ipotecario in una procedura esecutiva avviata da terzi può essere fondata per preservare la garanzia ipotecaria; l'esecuzione iniziata da altri creditori non impedisce legittimamente l'intervento del titolare del diritto reale
  • Se si censura la mancanza di una pronuncia (omessa pronuncia), è necessario richiamare il corretto parametro di impugnazione (art. 360 n.4); qualificare erroneamente il vizio può determinare l'inammissibilità del motivo
  • Le iniziative giudiziarie infondate del debitore che determinano ritardi procedurali possono giustificare una condanna per danni a favore dei terzi esecutanti in relazione al ritardo nell'emissione del decreto di trasferimento
  • Le questioni processuali e probatorie hanno un peso decisivo: la mancata produzione di documenti essenziali o l'assenza di specifica e motivata ricostruzione delle violazioni di diritto conduce al rigetto del gravame
  • In caso di rigetto del ricorso in Cassazione, può essere applicato l'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente ai sensi del d.P.R. n.115/2002

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