Sentenza del 20/12/2018 n. 9257 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Violazioni tributarie e sanzioni - Sanzioni per omessa dichiarazione di attività detenute all'estero - Natura
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe sanzioni per l'omessa dichiarazione delle attività finanziarie detenute all'estero hanno titolo autonomo rispetto all'eventuale recupero di imposte evase. La violazione dell'obbligo di monitoraggio è quindi sanzionabile anche quando non sia stata dimostrata alcuna evasione fiscale relativa alle attività estere non dichiarate. Il testo non specifica l'esito processuale concreto né identifica formalmente le parti.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguarda le sanzioni previste dall'art. 5, comma 2, del d.l. n. 167/1990 per l'omessa dichiarazione, nel quadro RW, di attività finanziarie detenute all'estero. La questione è se tali sanzioni possano essere applicate soltanto quando sia accertata anche un'evasione fiscale collegata alle attività estere non dichiarate, oppure se siano autonome. La sentenza afferma che la sanzione tutela l'obbligo dichiarativo e la funzione di monitoraggio dell'Amministrazione finanziaria, pertanto non richiede l'accertamento di imposte evase.
Norme richiamate
Art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 167/1990
Prevede le sanzioni per l'omessa dichiarazione delle attività finanziarie detenute all'estero. La norma è interpretata nel senso che la sanzione riguarda autonomamente la violazione dell'obbligo dichiarativo e non dipende dall'accertamento di un'evasione fiscale.
Cassazione civile, sentenza n. 2662/2018
È richiamata quale precedente conforme alla natura autonoma delle sanzioni per la violazione degli obblighi di monitoraggio fiscale.
Massime di principio
- L'omessa dichiarazione di attività finanziarie estere può essere sanzionata anche se il contribuente ha assolto tutte le imposte dovute e non è stata accertata alcuna evasione.
- Gli obblighi di monitoraggio fiscale hanno una funzione autonoma rispetto alla tassazione del reddito: servono a consentire all'Amministrazione di conoscere e controllare periodicamente le attività detenute all'estero.
- Per contestare validamente la sanzione, l'Amministrazione deve dimostrare la violazione dell'obbligo dichiarativo; non deve necessariamente provare anche un'imposta evasa.
- In situazioni analoghe, occorre distinguere tra la sanzione per omessa o infedele dichiarazione delle attività estere e l'eventuale recupero di imposte, interessi e sanzioni sulle relative rendite o redditi: si tratta di profili distinti e cumulabili.
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