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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36059/2023 del 29/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato in due censure: 1) violazione di legge per non aver concesso il termine a difesa richiesto dal difensore di fiducia nominato all'udienza del 1 luglio 2022 (contestazione fondata su artt. 108, 178, 185 c.p.p. e art. 7 d.lgs. n. 159/2011); 2) violazione di legge per carenza della motivazione della Corte di appello, che avrebbe confermato il decreto di prevenzione senza confrontarsi adeguatamente con le censure difensive sull'insussistenza dell'attualità della pericolosità sociale, richiamando artt. 1 e 4 d.lgs. n. 159/2011.

La decisione

La Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato l'inammissibilità: l'art. 108 c.p.p. non si applicava alla prima nomina in limine litis effettuata nell'udienza, essendo la norma riferita a ipotesi di rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono; quindi non sorgeva un automatismo per il rinvio. Sul secondo motivo ha ritenuto il motivo infondato: la Corte di appello aveva svolto un giudizio congruo sulla pericolosità sociale del ricorrente, fondato sulla pluralità e gravità dei procedimenti penali a suo carico (tra cui tentato omicidio aggravato, detenzione illegale di armi, rissa, furto aggravato, tentata estorsione, documenti contraffatti, ricettazione, detenzione di stupefacenti) nel periodo 2009-2018; la difesa non aveva prodotto in primo grado la documentazione richiamata in appello e tale produzione è stata ritenuta tardiva; inoltre la Corte ha legittimamente utilizzato elementi indiziari anche da processi penali, conformemente alla giurisprudenza. Conseguenza: rigetto del ricorso e condanna del ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 108 cod. proc. pen.

    Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento. Il termine di cui al comma 1 può essere inferiore se vi è consenso dell'imputato o del difensore o se vi sono specifiche esigenze processuali che possono determinare la scarcerazione dell'imputato o la prescrizione del reato. In tale caso il termine non può comunque essere inferiore a ventiquattro ore. Il giudice provvede con ordinanza.

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che protegge il nuovo difensore nei casi di rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono, ma non riconosce un diritto automatico al rinvio in caso di prima nomina in limine litis; il giudice può valutare la richiesta con riferimento anche alla ragionevole durata del processo e a specifiche esigenze processuali.

  • art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Norma richiamata nella prospettazione del vizio procedurale; nel caso concreto la Cassazione non ha ritenuto applicabile la tutela invocata perché non ricorrevano le fattispecie previste per il termine a difesa.

  • art. 185, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamata a corollario delle garanzie difensive; nel caso la Cassazione ha ritenuto bilanciata la valutazione di merito rispetto alla tempestività della nomina del difensore.

  • art. 7 d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159

    Norma richiamata nella contestazione rispetto ai presupposti delle misure di prevenzione; la Corte ha comunque ritenuto corretta l'applicazione delle regole sulle misure personali nel caso concreto.

  • art. 1 d.lgs. n. 159/2011

    Richiamato come principio generale sul regime delle misure di prevenzione; interpretazione: il giudice deve accertare la pericolosità con congrua motivazione, ma il sindacato di legittimità è limitato.

  • art. 4 d.lgs. n. 159/2011

    Stabilisce le categorie assoggettabili a misure di prevenzione e il criterio di accertamento della pericolosità. La Corte ha ritenuto legittimo il giudizio di attualità della pericolosità fondato su plurimi e gravi elementi processuali.

  • art. 4, comma 2 legge 27 dicembre 1956, n. 1423; art. 3-ter, comma 2 legge 31 maggio 1965, n. 575; art. 10, comma 3 d.lgs. n. 159/2011

    Richiamate per il principio che nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge; di conseguenza il sindacato sulla motivazione è estremamente limitato, potendo la Cassazione censurare la motivazione solo se inesistente o meramente apparente.

  • art. 606, comma 1, cod. proc. pen. (lett. c) e lett. e))

    La Corte segnala che, nel rito di prevenzione, possono essere dedotte in Cassazione violazioni di legge e casi di motivazione inesistente o meramente apparente (lett. c); invece l'illogicità manifesta (lett. e) è esclusa come vizio autonomo di legittimità salvo quando si traduca in motivazione inesistente o apparente.

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge; il controllo sulla motivazione è limitato e attivabile soprattutto se la motivazione è inesistente o meramente apparente.
  • La nomina tardiva del difensore in limine litis non genera automaticamente il diritto al rinvio dell'udienza ai sensi dell'art. 108 c.p.p.; la norma tutela specifiche ipotesi (rinuncia, revoca, incompatibilità, abbandono) e il giudice bilancia la richiesta con la ragionevole durata del processo e con le esigenze processuali.
  • Per accertare l'attualità della pericolosità sociale il giudice può valorizzare l'anagrafe giudiziaria e ogni elemento indiziario desumibile anche da procedimenti penali in corso o conclusi, purché gli elementi siano certi e sintomatici.
  • La produzione di documenti o elementi probatori in appello che non siano stati depositati in primo grado può essere ritenuta tardiva e non idonea a modificare il convincimento del giudice di merito, salvo che non sussistano giustificazioni adeguate per la tardività.
  • Il giudice di merito deve motivare in modo coerente e comprensibile il giudizio di pericolosità; tuttavia la Cassazione interviene solo se la motivazione manca totalmente o è meramente apparente, non per mere censure di logica o valutazione dei fatti.
  • La pluralità e la varietà di reati commessi nel tempo costituiscono elementi rilevanti per valutare la persistenza di una propensione a delinquere e giustificare l'applicazione di misure di prevenzione personali.

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