Sentenza n. 6393/2026 - Roma, Sezione 5
per l'annullamento, - per quanto riguarda il ricorso introduttivo: del provvedimento del 17 giugno 2025, avente ad oggetto “non ammissibilità della domanda di finanziamento agevolato a valere sul “Nuovo Fondo per il Piccolo Credito Sezione Ordinaria" - POC Lazio 2014-2020”, con cui è stata disposta la non ammissibilità della domanda di finanziamento prot. n. NFPC24-002308; - della comunicazione del 22 maggio 2025 avente ad oggetto “esito domanda di finanziamento agevolato a valere sul “Nuovo Fondo per il Piccolo Credito Sezione Ordinaria" - POC Lazio 2014-2020”, con cui sono stati comunicati i motivi ostativi all'accoglimento della domanda; - nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ancorché non conosciuti; per quanto riguarda i motivi aggiunti proposti in data 17 novembre 2025: - del provvedimento del 3 novembre 2025, avente ad oggetto “Riesame domanda di finanziamento agevolato a valere sul “Nuovo Fondo per il Piccolo Credito Sezione Ordinaria" – POC Lazio 2014-2020”; - del provvedimento del 17 giugno 2025, avente ad oggetto “non ammissibilità della domanda di finanziamento agevolato a valere sul “Nuovo Fondo per il Piccolo Credito Sezione Ordinaria" – POC Lazio 2014-2020”, con cui è stata disposta la non ammissibilità della domanda di finanziamento prot. n. NFPC24-002308; - della comunicazione del 22 maggio 2025 avente ad oggetto “esito domanda di finanziamento agevolato a valere sul “Nuovo Fondo per il Piccolo Credito Sezione Ordinaria" – POC Lazio 2014-2020”, con cui sono stati comunicati i motivi ostativi all’accoglimento della domanda; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali ancorché non conosciuti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di riesame del 3 novembre 2025 recante il diniego della domanda di finanziamento agevolato a valere sul Nuovo Fondo per il Piccolo Credito – POC Lazio 2014-2020, nonché gli originari atti di non ammissibilità
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente finanziamento)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui era stata dichiarata non ammissibile la domanda di finanziamento agevolato, deducendo la violazione dell’art. 4 dell’avviso pubblico e dell’art. 11 dello stesso avviso, nonché degli artt. 3 e 10-bis della l. n. 241/1990. Ha denunciato, inoltre, eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, travisamento ed erronea valutazione dei fatti e contraddittorietà. In particolare, ha contestato l’omessa verifica della natura personale o professionale dell’esposizione debitoria risultante dalla Centrale Rischi della Banca d’Italia, rilevante ai fini della soglia di accesso al finanziamento. A seguito dell’accoglimento della domanda cautelare con remand, il ricorrente ha impugnato con motivi aggiunti il provvedimento di riesame, deducendo anche la violazione dell’ordinanza cautelare.
La decisione
Il TAR ha ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità dell’intervento e del ricorso per mancata notifica alla B.N.L., poiché la notificazione era stata effettuata a un indirizzo PEC della banca risultante dal registro INIPEC. Ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, poiché il provvedimento originariamente impugnato era stato sostituito dal nuovo diniego adottato in sede di riesame. Ha invece accolto i motivi aggiunti. L’art. 4 dell’avviso pubblico, quale lex specialis della procedura, richiedeva che l’esposizione debitoria risultante dalla Centrale Rischi non superasse € 100.000, escludendo dal conteggio i prestiti inequivocabilmente non riferiti all’attività d’impresa. La B.N.L., quale mandataria del raggruppamento gestore del fondo, avrebbe dovuto verificare la natura personale o professionale dell’esposizione debitoria e sottoporre tale profilo al contraddittorio procedimentale. L’omessa comunicazione delle effettive ragioni ostative ha determinato violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Il primo motivo è stato accolto e gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. Gli atti impugnati sono stati annullati; le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 4 dell’Avviso Pubblico del 29 ottobre 2024
non rientrano nel conteggio i prestiti che inequivocabilmente non sono riferiti all’attività di impresa
La soglia di esposizione debitoria di € 100.000 ai fini dell’accesso al finanziamento deve essere applicata previa verifica della natura personale o professionale dei prestiti risultanti dalla Centrale Rischi.
art. 10-bis l. 241/1990
L’amministrazione, o il soggetto gestore investito dell’istruttoria, deve comunicare all’istante le effettive ragioni ostative all’accoglimento della domanda, consentendo un contraddittorio procedimentale effettivo.
art. 3 l. 241/1990
Il provvedimento di diniego deve essere adeguatamente motivato, anche con riguardo alla verifica dei presupposti fattuali rilevanti per l’accesso al beneficio.
Massime di principio
- Nelle procedure di concessione di finanziamenti pubblici, la lex specialis deve essere applicata mediante un’istruttoria effettiva sui presupposti di ammissione, non potendo l’amministrazione o il soggetto gestore limitarsi a registrare un dato formale senza verificarne la concreta riferibilità al requisito previsto dall’avviso.
- Quando l’avviso pubblico esclude dal calcolo dell’esposizione debitoria i prestiti non riferibili all’attività d’impresa, l’istruttoria deve accertare la natura personale o professionale delle singole esposizioni prima di adottare il diniego.
- Il preavviso di rigetto deve rendere conoscibili le specifiche ragioni ostative all’accoglimento dell’istanza; la loro omessa comunicazione viola l’art. 10-bis della l. 241/1990 e compromette l’effettività del contraddittorio procedimentale.
- La sostituzione del provvedimento impugnato con un nuovo atto adottato in sede di riesame determina la sopravvenuta carenza di interesse al ricorso originario, mentre le censure contro il nuovo atto devono essere proposte mediante motivi aggiunti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 754/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 120/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 121/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 122/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 123/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 9 apr 2026Sentenza n. 844/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →