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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24964/2023 del 21/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

A seguito di verifica della Guardia di finanza su più annualità d'imposta, era stata riscontrata l'irregolare tenuta o conservazione delle scritture contabili obbligatorie. L'Ufficio aveva quindi proceduto ad accertamento induttivo e aveva emesso avviso di accertamento per l'anno 2014, recuperando imposte e sanzioni in materia di IVA, IRES, IRAP e interessi. La società aveva impugnato l'atto; il giudice di primo grado aveva respinto il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello della contribuente ritenendo che, nell'accertamento induttivo, l'Amministrazione dovesse comunque considerare le rimanenze finali di magazzino e le variazioni dei costi, anche determinandole induttivamente, perché altrimenti sarebbe stata tassata la componente lorda del reddito. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione degli artt. 39 e 41 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che, in presenza di accertamento induttivo per assenza di scritture contabili, l'Ufficio poteva prescindere dalla valutazione delle rimanenze e che spettava alla società provare l'esistenza di costi e oneri deducibili concorrenti alla determinazione del reddito.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell'Agenzia. Ha riconosciuto che, in tema di accertamento induttivo puro, l'Amministrazione deve ricostruire il reddito tenendo conto anche delle componenti negative, eventualmente determinate induttivamente, per evitare la tassazione del profitto lordo anziché netto; tuttavia ha censurato la decisione del giudice di merito perché, invece di limitarsi ad annullare l'avviso, avrebbe dovuto procedere alla rideterminazione del reddito nell'ambito del processo tributario, che è di impugnazione-merito e non di mera impugnazione-annullamento. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 39 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato come base dell'accertamento induttivo, ma la Corte precisa che il processo tributario richiede una decisione di merito sulla pretesa fiscale e non la mera eliminazione dell'atto quando il vizio è sostanziale

  • art. 41 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato quale fondamento dell'accertamento d'ufficio/puro; l'Amministrazione può ricorrere a presunzioni anche supersemplici, ma il giudice deve comunque rideterminare il reddito se contesta la pretesa

  • art. 2697 c.c.

    invocato dal ricorrente per sostenere che l'onere di provare costi e oneri deducibili incombe sul contribuente a fronte della ricostruzione induttiva dell'Ufficio

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    norma processuale richiamata come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge

  • art. 53 Cost.

    richiamato per affermare che la ricostruzione del reddito deve evitare la tassazione del profitto lordo anziché di quello netto, in coerenza con la capacità contributiva

  • d.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (ora art. 109)

    richiamato solo per distinguere l'ipotesi dell'accertamento su dichiarazione sussistente, anche se infedele, rispetto all'accertamento induttivo puro

Massime di principio

  • Nel caso di accertamento induttivo puro per omessa o irregolare tenuta delle scritture contabili, l'Amministrazione finanziaria può utilizzare presunzioni anche prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, ma deve comunque ricostruire il reddito considerando, se emergenti o comunque determinabili induttivamente, anche i costi e le componenti negative.
  • Il principio di capacità contributiva impone che la pretesa fiscale sia riferita al reddito netto e non al profitto lordo; l'accertamento non può quindi prescindere, in via assoluta, dalla considerazione delle componenti negative del reddito.
  • Nel processo tributario, quando il vizio dell'avviso di accertamento è sostanziale e non meramente formale, il giudice opera in un giudizio di impugnazione-merito e non può limitarsi ad annullare l'atto, ma deve esaminare la pretesa fiscale nel merito e, se del caso, rideterminarla entro i limiti delle domande di parte.
  • L'onere di provare i costi deducibili può gravare sul contribuente a fronte della ricostruzione induttiva dell'Ufficio, ma ciò non esonera il giudice dal verificare la corretta determinazione del reddito secondo il metodo applicato.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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