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Sentenza

Sentenza n. 122/2026 - Parma, Sezione 1

per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 473/2023 in data 13 luglio 2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202500537

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Parma, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza alla sentenza del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro n. 473/2023, che aveva ordinato l’attribuzione di € 1.000,00 tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha agito ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 473/2023 del Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, notificata al Ministero il 20 dicembre 2024 e munita di certificazione di passaggio in giudicato del 22 novembre 2024. La sentenza del giudice ordinario aveva condannato il Ministero ad attribuirle l’importo nominale di € 1.000,00 mediante la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente. La ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione della pronuncia, nonostante la notificazione e il passaggio in giudicato. Il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale, non costituiti, non hanno contestato l’inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la documentazione prodotta dimostrava il passaggio in giudicato della sentenza del giudice ordinario e l’omesso adempimento dell’Amministrazione. Ha inoltre ritenuto decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, decorrente dalla notificazione della sentenza al domicilio digitale del Ministero. Ha quindi ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esecuzione al giudicato e di compiere gli adempimenti dovuti entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Per l’ulteriore inottemperanza ha nominato sin d’ora un Commissario ad acta, individuato nel Direttore generale competente del Ministero o in un dirigente o funzionario delegato, da attivare su richiesta della ricorrente entro i successivi sessanta giorni. Nessun compenso è stato riconosciuto al Commissario, in quanto dipendente della stessa Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500,00 oltre accessori, contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Consente l’attivazione del giudizio di ottemperanza per ottenere l’attuazione delle pronunce esecutive e dei giudicati nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo, inclusa la possibilità di ordinare all’amministrazione di eseguire il giudicato e di nominare un Commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Prevede un termine di centoventi giorni per l’esecuzione, da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, dei provvedimenti giurisdizionali notificati.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l’amministrazione obbligata non vi abbia dato adempimento.
  • Ai fini dell’ottemperanza nei confronti di un’amministrazione dello Stato, la notificazione della sentenza al domicilio digitale idoneo dell’amministrazione è sufficiente a far decorrere il termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, decorso il quale può essere azionato il rimedio dell’ottemperanza.
  • In presenza della prova del giudicato e dell’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare l’esecuzione degli specifici adempimenti imposti dalla sentenza entro un termine assegnato e nominare contestualmente un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
  • Il Commissario ad acta nominato tra i dipendenti della stessa amministrazione debitrice, già retribuiti per il proprio rapporto di servizio, non ha diritto a un compenso aggiuntivo per l’attività commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaPersonale scolastico
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimentoEfficacia ed esecutorietà

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