Sentenza n. 220/2026 - Parma, Sezione 1
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 171/2024 in data 15 aprile 2024 del Tribunale di Reggio Emilia - Sezione Lavoro.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte del Ministero, del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale ordinario relativa all’attribuzione della carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 171/2024 del Tribunale di Reggio Emilia, Sezione Lavoro, passata in giudicato e regolarmente notificata al Ministero il 19 settembre 2024. La sentenza aveva condannato il Ministero a rendere disponibile la carta docente per gli anni scolastici 2018/2019, 2020/2021 e 2021/2022, mediante accredito complessivo di euro 1.500,00, nonché al pagamento di un’indennità sostitutiva delle ferie. La ricorrente ha dedotto l’omessa esecuzione della pronuncia nella parte relativa alla carta docente e ha chiesto l’ordine di esecuzione entro sessanta giorni, oltre alla nomina di un commissario ad acta e al riconoscimento degli interessi legali sino al saldo. Il Ministero non si è costituito e non ha contestato l’inadempimento. È inoltre risultato decorso il termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni statali.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l’obbligo del Ministero di dare esecuzione, entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza, al giudicato formatosi sulla pronuncia del Tribunale di Reggio Emilia, limitatamente alla carta docente e agli adempimenti espressamente imposti dalla sentenza ordinaria. Ha nominato sin d’ora, per l’eventuale ulteriore inottemperanza, quale commissario ad acta il Direttore generale della competente Direzione generale del Ministero, o un dirigente o funzionario delegato, attribuendogli il compimento degli atti necessari entro i sessanta giorni successivi alla comunicazione della ricorrente. Nessun compenso è stato riconosciuto per l’attività commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente della stessa amministrazione debitrice. È stata invece respinta la richiesta di interessi legali sino al saldo: la sentenza da eseguire non disponeva tali interessi e il giudice dell’ottemperanza non può integrare il contenuto precettivo del giudicato del giudice ordinario. Inoltre, non era stata proposta la specifica azione prevista dall’art. 112, comma 3, c.p.a. per ottenere somme maturate dopo il passaggio in giudicato. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 700,00 oltre accessori e rifusione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per ottenere l’attuazione degli obblighi derivanti da un provvedimento giurisdizionale passato in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Attribuisce al giudice amministrativo il potere di ordinare all’amministrazione l’esecuzione del giudicato e di adottare le misure necessarie, inclusa la nomina di un commissario ad acta.
art. 112, comma 3, c.p.a.
La domanda per il pagamento di somme maturate a titolo di rivalutazione e interessi dopo il passaggio in giudicato deve essere proposta specificamente; non può essere introdotta implicitamente mediante una richiesta di interessi dalla maturazione del credito sino al saldo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Prevede un termine di centoventi giorni per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici; il suo decorso concorre a dimostrare l’inottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione richiamata dal giudicato da eseguire quale base normativa della carta docente.
DPCM 28 novembre 2016, artt. 2, 5, 6 e 8
Sono le disposizioni richiamate dalla ricorrente per le modalità operative e funzionali di attribuzione della carta docente.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all’amministrazione di eseguire un giudicato formatosi su una sentenza del giudice ordinario quando l’obbligo amministrativo risulti inequivocabilmente dal contenuto della pronuncia e l’amministrazione sia rimasta inadempiente.
- La notificazione della sentenza all’amministrazione e il decorso del termine di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 costituiscono elementi idonei a comprovare la maturazione dell’inottemperanza dell’amministrazione statale.
- Il giudice dell’ottemperanza deve limitarsi ad attuare il precetto contenuto nel giudicato e non può integrarlo, estenderlo o modificarlo riconoscendo obblighi ulteriori non disposti dalla sentenza da eseguire.
- La domanda di pagamento di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato deve essere proposta nelle forme specifiche previste dall’art. 112, comma 3, c.p.a.; una richiesta generica di interessi dalla maturazione del credito sino al saldo non consente al giudice dell’ottemperanza di ampliare il contenuto del giudicato.
- In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l’intervento al decorso infruttuoso del termine assegnato all’amministrazione e alla richiesta dell’interessato.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente della stessa amministrazione debitrice, già inserito nella relativa struttura, non è dovuto alcun compenso per l’attività commissariale.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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