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Sentenza

Sentenza n. 1507/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Milano n. 4353, Sezione lavoro, pubblicata in data 14.12.2023.

Giustizia amministrativa202504216

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta docente per sei annualità scolastiche

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano, Sezione lavoro, divenuta esecutiva e passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a sua disposizione la Carta docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2023/2024, per complessivi 3.000 euro. Ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione e chiesto l'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inottemperanza e l'applicazione di una penalità di mora. Il Ministero ha chiesto il rigetto. Il TAR ha rilevato d'ufficio la genericità della procura alle liti. La procura era stata redatta su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale e poi trasmessa in copia informatica tramite PEC; essa si limitava a riferirsi genericamente a un giudizio di ottemperanza davanti al Tribunale amministrativo regionale, per l'esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro relativa al bonus docente, senza indicare il TAR adito, gli estremi della sentenza, la parte resistente o la data di rilascio.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale. Ha ritenuto che l'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. richieda una procura speciale idonea a individuare oggetto della controversia, parti e autorità giudiziaria. La procura generica può beneficiare dell'eccezione relativa all'atto apposto in calce o a margine del ricorso quando il contesto documentale unitario consente di individuare la controversia; tale eccezione, però, non opera per una procura sottoscritta su supporto cartaceo e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale, se la procura non contiene autonomamente elementi sufficienti a identificare la lite. Il TAR ha escluso che l'allegazione telematica della procura determini, di per sé, l'incorporazione della procura nel ricorso e ha richiamato il principio secondo cui la procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso. Ha inoltre escluso la sanabilità del vizio mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stato concesso neppure l'errore scusabile ex art. 37 c.p.a., non sussistendo un'obiettiva incertezza normativa o un grave impedimento di fatto: l'Adunanza plenaria n. 11 del 2025 avrebbe confermato un indirizzo interpretativo già esistente e non innovato il quadro normativo. Il rilievo d'ufficio è stato ritenuto ammissibile senza avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., poiché il difensore della ricorrente non era presente alla camera di consiglio e aveva così rinunciato implicitamente al contraddittorio sulla questione. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale è stato proposto il ricorso.

  • art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a.

    Impone che il difensore che sottoscrive il ricorso sia munito di procura speciale, con elementi idonei a individuare la controversia, le parti e l'autorità giudiziaria.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    L'obbligo di provocare il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio opera quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione; non è stato ritenuto necessario quando il difensore non è presente all'udienza o alla camera di consiglio.

  • art. 39, comma 1, c.p.a.

    Richiamato insieme all'art. 182, comma 2, c.p.c. per escludere la rinnovazione della procura mancante o inidonea quando essa costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 182, comma 2, c.p.c.

    La disciplina della regolarizzazione della procura non è stata ritenuta applicabile al vizio originario della procura speciale nel processo amministrativo.

  • art. 37 c.p.a.

    Rimedio eccezionale, concedibile solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto non imputabile alla parte; non applicabile perché l'indirizzo seguito era già ricavabile prima della pronuncia dell'Adunanza plenaria.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La disposizione adatta la procura separata al processo telematico, ma non elimina la necessità che la procura contenga elementi autonomamente idonei a individuare la specifica controversia.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Richiamati per sottolineare la generalizzata obbligatorietà della difesa tecnica nel processo amministrativo.

  • art. 1, comma 121, l. 107/2015

    Prevede la Carta elettronica del docente, oggetto del giudicato del giudice ordinario che la ricorrente chiedeva di eseguire.

  • art. 24 Cost.

    Richiamato in relazione alla funzione di tutela del diritto di difesa e del contraddittorio.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve indicare elementi sufficienti a identificare la controversia, le parti e l'autorità giudiziaria; una procura separata e genericamente riferita a un giudizio di ottemperanza non soddisfa tale requisito se non consente di individuare autonomamente la specifica lite.
  • La procura sottoscritta su supporto cartaceo e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale non diviene automaticamente una procura apposta in calce al ricorso ai fini della specialità, quando il suo contenuto non identifica la controversia e non offre garanzia della consapevolezza del conferente circa l'atto cui si riferisce.
  • La procura speciale deve preesistere, o almeno essere coeva, alla redazione del ricorso; la mera allegazione telematica della copia della procura al messaggio PEC di notifica o alla busta telematica di deposito non dimostra tale anteriorità e non supplisce all'originaria genericità della procura.
  • Quando l'esistenza della procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso, la sua mancanza o genericità originaria non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 39 c.p.a.
  • L'errore scusabile non è concedibile per una scelta processuale imprudente compiuta in presenza di indirizzi interpretativi già esistenti e idonei a orientare la condotta, anche se tali indirizzi erano discordanti; la successiva pronuncia dell'Adunanza plenaria che confermi uno di essi non determina, di per sé, un'innovazione normativa.
  • L'avviso previsto dall'art. 73, comma 3, c.p.a. per le questioni rilevate d'ufficio non è necessario quando il difensore non partecipa all'udienza o alla camera di consiglio, poiché tale assenza implica rinuncia al contraddittorio sulla questione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaPrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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