Ordinanza n. 498/2026 - Bari, Sezione 3
per l'annullamento “della Comunicazione dell’Arca Puglia Centrale prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- con cui è rigettata la richiesta della ricorrente di assegnazione di alloggio E.R.P. sito in -OMISSIS-, int. -OMISSIS- in -OMISSIS-, ex art.15 L.R. nr.54/1984 e contestuale diffida ex art. 20 L.10/2014 ed art.18 DPR n.1035/1972 al rilascio dell’immobile detenuto abusivamente, nonché della successiva Comunicazione trasmessa via pec sempre dall’ARCA Puglia Centrale di rigetto dell’istanza di riesame in autotutela del 09.06.2021, nonché di ogni altro atto preordinato, connesso, consequenziale o comunque lesivo dei diritti della ricorrente, finalizzato a negare il suo diritto a subentrare nell'alloggio E.R.P. suddetto, ancorché non conosciuto”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di assegnazione o subentro in un alloggio ERP, accompagnato dalla diffida al rilascio dell'immobile detenuto abusivamente, e successivo diniego dell'istanza di riesame in autotutela
Esito
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la comunicazione con cui Arca Puglia Centrale aveva rigettato la richiesta di assegnazione o subentro nell'alloggio ERP occupato, disponendone contestualmente il rilascio, nonché la successiva comunicazione di rigetto dell'istanza di riesame in autotutela. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso principale. L'ordinanza interviene invece sulla successiva istanza di liquidazione delle spese e del compenso del difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non corredata dalla documentazione attestante la permanenza delle condizioni reddituali.
La decisione
Il TAR non ha definito la controversia sull'assegnazione dell'alloggio ERP né ha deciso l'istanza di liquidazione. Rilevato che il processo, iniziato nel 2021, si è concluso con una sentenza non identificata nel testo, il Collegio ha disposto un incombente istruttorio prima di deliberare sulla liquidazione del compenso. La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato deve depositare entro 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi degli artt. 47 e 76 d.P.R. 445/2000 e corredata da documento d'identità, oltre alle eventuali dichiarazioni dei redditi, attestante il mantenimento dei requisiti reddituali per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 e per il 2026 fino alla pubblicazione della sentenza conclusiva. La trattazione dell'istanza di liquidazione è stata rinviata alla camera di consiglio del 17 giugno 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi della ricorrente.
Norme richiamate
artt. 65, 66 e 67 c.p.a.
Richiamati quali norme processuali poste a fondamento dell'acquisizione o verifica istruttoria, senza ulteriore specificazione nel testo.
art. 76 d.P.R. 115/2002
Rileva per la determinazione del reddito complessivo valutabile ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, comprendente i redditi imponibili dei componenti della famiglia.
art. 79 d.P.R. 115/2002
L'istanza di gratuito patrocinio contiene, a pena di inammissibilità, una dichiarazione sostitutiva di certificazione ... nonché l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito.
L'interessato deve attestare i requisiti reddituali e comunicare le variazioni rilevanti fino alla definizione del processo.
art. 127, comma 4, d.P.R. 115/2002
Impone al tribunale di accertare la permanenza delle condizioni reddituali che legittimano l'ammissione al patrocinio prima di decidere sull'istanza di liquidazione, fermi i successivi controlli delle autorità competenti.
art. 136, comma 1, d.P.R. 115/2002
Richiamato per individuare il momento fino al quale devono essere considerate le variazioni reddituali, coincidente con la definizione del processo.
artt. 47 e 76 d.P.R. 445/2000
Fondano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà richiesta alla persona ammessa al patrocinio.
art. 38, comma 3, d.P.R. 445/2000
Richiede che la dichiarazione sostitutiva sia corredata dalla copia di un documento d'identità in corso di validità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, in relazione alla protezione dei dati personali.
Massime di principio
- Prima di decidere sull'istanza di liquidazione del compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il giudice deve verificare la permanenza delle condizioni reddituali che legittimano l'ammissione, senza pregiudizio per i successivi controlli delle autorità competenti.
- Ai fini della verifica della permanenza dei requisiti reddituali, devono essere considerate sia le condizioni risultanti dall'ultima dichiarazione dei redditi rilevante al momento della proposizione del ricorso, sia le variazioni rilevanti intervenute nell'anno precedente fino all'anno in cui è adottata la decisione che definisce il processo.
- Il giudice può disporre un incombente istruttorio assegnando alla parte ammessa al patrocinio un termine per depositare una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, corredata dal documento d'identità e, ove disponibili, dalle dichiarazioni dei redditi, attestante il rispetto dei limiti reddituali per il periodo processuale rilevante.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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