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Ordinanza

Ordinanza n. 574/2026 - Bari, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 958 del 6 maggio 2024, resa dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, notificata, in copia conforme ai fini dell’esecuzione forzata, al Ministero dell’Istruzione e del Merito ed all’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia il 7 maggio 2024; - per l’adozione di tutte le misure attuative del giudicato, compresa la nomina del Commissario ad acta; - e per la fissazione della c.d. penalità di mora ex art.114, 4° comma, lett. e) del D. Lgs. n.104/2010, per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato, nella misura che l’On. T.A.R. Puglia - Sede di Bari riterrà più opportuna.

Giustizia amministrativa202500368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani e perdurante inadempimento dell'amministrazione rispetto al giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, notificata al Ministero dell'Istruzione e del Merito e all'Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia. Dopo la precedente sentenza del TAR, che aveva accolto il ricorso per l'esecuzione del giudicato e assegnato all'amministrazione un termine per adempiere, la ricorrente ha rappresentato l'inutile scadenza del termine e il perdurante inadempimento, chiedendo la nomina di un Commissario ad acta e la fissazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza, ritenendo sussistente il perdurante inadempimento del Ministero rispetto al giudicato. Ha nominato quale Commissario ad acta il Direttore generale pro tempore competente per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, attribuendogli facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio. Il Commissario dovrà provvedere in luogo dell'amministrazione inadempiente entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza. Le spese dell'ulteriore fase del giudizio di ottemperanza sono state poste a carico del Ministero e liquidate in € 250,00 in favore del difensore antistatario. La richiesta di penalità di mora non risulta espressamente decisa nel dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base per la richiesta di fissazione della penalità di mora in caso di violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; il provvedimento non precisa se tale misura sia stata applicata.

Massime di principio

  • In caso di perdurante inadempimento dell'amministrazione dopo la scadenza del termine assegnato per l'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un Commissario ad acta affinché provveda in luogo dell'amministrazione inadempiente.
  • Il Commissario ad acta può essere individuato nel titolare pro tempore della struttura amministrativa competente all'adozione degli atti necessari all'esecuzione, con facoltà di delega a un altro dirigente dell'ufficio e assegnazione di un termine per provvedere.
  • Le spese della fase ulteriore del giudizio di ottemperanza conseguente all'inadempimento dell'amministrazione possono essere poste a carico dell'amministrazione medesima.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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