Sentenza n. 284/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 147/2024, pubblicata il 10.7.2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 147/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Ferrara n. 147/2024, passata in giudicato e notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione. Il Ministero non si è costituito. Prima della decisione, l'amministrazione ha adempiuto bonariamente, accreditando sul portale del docente le somme da questi legittimamente pretese. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'adempimento sopravvenuto dell'amministrazione ha assicurato la piena e puntuale soddisfazione della pretesa sostanziale fatta valere nel giudizio di ottemperanza. Le spese sono state poste a carico del Ministero secondo la regola della soccombenza, in ragione della necessità del ricorso, e liquidate in complessivi 800 euro, oltre spese generali e oneri accessori, nonché con restituzione del contributo unificato effettivamente versato. È stata disposta la distrazione delle spese in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione del giudicato; il ricorso è stato esaminato sulla base di tale disposizione.
art. 34, comma 5, c.p.a.
Consente di dichiarare cessata la materia del contendere quando la pretesa sostanziale azionata risulta pienamente soddisfatta per effetto di una sopravvenienza.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'adempimento integrale e puntuale dell'amministrazione intervenuto nel corso del processo determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno la pretesa sostanziale azionata.
- La cessazione della materia del contendere per sopravvenuto adempimento non esclude la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza, con possibilità di porle a carico dell'amministrazione che abbia reso necessario il ricorso.
- Ai fini dell'esecuzione del giudicato, la notifica della sentenza e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge costituiscono presupposti rilevanti per la proponibilità dell'azione di ottemperanza.
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