Sentenza del 20/06/2016 n. 200 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Operazioni inesistenti- Sanzioni massime - Deducibilità perdite su crediti procedure concorsuali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava, da un lato, l'annotazione di fatture relative a operazioni ritenute inesistenti, per le quali il contribuente contestava l'applicazione delle sanzioni nella misura massima; dall'altro, la deduzione fiscale di perdite su crediti nei confronti di un debitore in difficoltà economico-finanziaria, ma non ancora formalmente assoggettato a una procedura concorsuale. La tesi del contribuente era che le difficoltà del debitore fossero sufficienti a dimostrare la perdita e a consentirne la deduzione.
La decisione
La contestazione sulle operazioni inesistenti è stata considerata grave e idonea a giustificare l'applicazione della sanzione massima. È stata inoltre negata la deducibilità della perdita su crediti, poiché la deduzione richiede elementi certi e precisi oppure, nel caso delle procedure concorsuali, l'effettivo assoggettamento del debitore alla procedura. Ai fini del concordato preventivo, tale condizione si verifica dalla data del decreto di ammissione; la mera difficoltà economica o finanziaria non è sufficiente. Nel complesso, la decisione ha favorito l'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Norme fiscali sulla deducibilità delle perdite su crediti
La perdita su crediti è deducibile solo se risulta da elementi certi e precisi ed in ogni caso se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali.
La deduzione richiede una perdita effettiva, documentata e non meramente probabile. L'apertura di una procedura concorsuale costituisce una situazione tipizzata che consente di presumere la sussistenza degli elementi richiesti.
Disciplina del concordato preventivo
Il debitore si considera assoggettato a procedura concorsuale dalla data del decreto di ammissione al concordato preventivo.
La sola crisi o difficoltà finanziaria del debitore non basta: occorre il provvedimento formale di ammissione alla procedura, dal quale decorrono gli effetti fiscali rilevanti.
Disciplina sanzionatoria delle operazioni inesistenti
Le annotazioni di fatture relative ad operazioni inesistenti costituiscono contestazioni gravi tali per le quali si ritiene opportuna l'applicazione di sanzione massima.
L'utilizzo o l'annotazione di documentazione relativa a operazioni inesistenti è considerato un comportamento di particolare gravità e può giustificare l'applicazione della sanzione nella misura massima, in ragione dell'incidenza sulla corretta determinazione dell'imponibile e dell'imposta.
Massime di principio
- La deduzione di una perdita su crediti non può basarsi sulla sola percezione di insolvenza o sulla difficoltà economico-finanziaria del debitore: occorrono elementi oggettivi, certi e precisi.
- Quando il debitore è coinvolto in un concordato preventivo, la condizione rilevante decorre dal decreto formale di ammissione, non da precedenti segnali di crisi o da trattative informali.
- Per sostenere fiscalmente una perdita su crediti è opportuno conservare documentazione sulla situazione del debitore, sulle azioni di recupero e sull'eventuale apertura della procedura concorsuale.
- Le fatture relative a operazioni inesistenti espongono il contribuente a conseguenze sanzionatorie particolarmente gravi; è quindi essenziale verificare l'effettività delle operazioni e la congruità della relativa documentazione.
- In presenza di contestazioni su operazioni inesistenti, la gravità della condotta può orientare l'Amministrazione e il giudice verso l'applicazione della sanzione massima, salvo prova di circostanze attenuanti o di una diversa graduazione proporzionata.
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