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Sentenza

Sentenza n. 6098/2026 - Roma, Sezione 2

per l'annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo: della Determinazione dirigenziale n. 172 del 13.12.2022 della Regione Veneto – Direzione sanità e sociale, ivi compreso l''Allegato A, con cui sono stati determinati gli importi asseritamente dovuti dalla Impresa ricorrente; del Decreto del 6.10.2022 del Ministero della Salute; del Decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell''economia e delle finanze, 6.7.2022; dell''Accordo del 7.11.2019 Rep. Atti n. 181/CSR sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e ulteriori atti precisati nel ricorso; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 23/10/2023: del Decreto del Direttore Generale dell' Area Sanità e Sociale della Regione Veneto n. 101 del 20.7.2023, pubblicato sul Bur n. 96 del 21.07.2023, ivi compreso l'Allegato A, che rettifica, per errori materiali, gli importi asseritamente dovuti dai singoli fornitori considerati, tra cui la Impresa ricorrente.

Giustizia amministrativa202304097

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti statali e regionali di determinazione e rettifica degli importi dovuti nell'ambito del meccanismo del payback sanitario

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato la determinazione dirigenziale della Regione Veneto n. 172 del 13 dicembre 2022, il relativo allegato, il decreto ministeriale del 6 ottobre 2022, il decreto interministeriale del 6 luglio 2022, l'Accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019 e ulteriori atti connessi al meccanismo del payback, deducendo profili di illegittimità degli atti e contestando gli importi richiesti. Con motivi aggiunti ha impugnato anche il decreto regionale n. 101 del 20 luglio 2023, recante la rettifica per errori materiali degli importi attribuiti ai fornitori, compresa la ricorrente. In prossimità dell'udienza, la ricorrente ha chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere o, in subordine, la sopravvenuta carenza di interesse, avendo versato la quota ridotta, pari al 25 per cento dell'importo indicato nei provvedimenti di ripiano, ai sensi dell'art. 7 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse. Ha escluso la cessazione della materia del contendere, ritenendo che essa avrebbe potuto derivare soltanto dall'annullamento d'ufficio degli atti impugnati. Il pagamento della quota ridotta non è stato considerato satisfattivo della domanda di annullamento, che era stata proposta per ottenere l'eliminazione degli atti e non effettuare alcun pagamento. Tuttavia, il versamento ha reso certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale, facendo venir meno l'utilità concreta della decisione per la ricorrente. Le spese sono state integralmente compensate per le peculiarità delle questioni trattate e per l'andamento della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95

    quota ridotta pari al 25% dell'importo indicato nei singoli provvedimenti di ripiano

    Il pagamento della quota ridotta prevista dalla disposizione ha reso definitiva l'inutilità della pronuncia richiesta, determinando il venir meno dell'interesse concreto della ricorrente alla decisione sul ricorso.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, unitamente all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale fondamento della compensazione integrale delle spese per eccezionali ragioni.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato, unitamente all'art. 26, comma 1, c.p.a., per giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.

Massime di principio

  • La sopravvenuta carenza di interesse sussiste quando un comportamento successivo della parte ricorrente rende certa e definitiva l'inutilità della pronuncia giudiziale, facendo venir meno l'utilità concreta della decisione richiesta.
  • Il pagamento dell'importo richiesto dall'amministrazione, anche se effettuato in misura ridotta in forza di una disciplina sopravvenuta, non determina di per sé la cessazione della materia del contendere, perché non equivale all'annullamento d'ufficio degli atti impugnati e non soddisfa la domanda demolitoria volta a ottenere l'eliminazione degli atti e l'assenza di qualsiasi pagamento.
  • Quando il pagamento sopravvenuto rende comunque inutile la decisione sul merito dell'impugnazione, il giudice deve dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, anziché la cessazione della materia del contendere.
  • La compensazione integrale delle spese può essere disposta in presenza di eccezionali ragioni desunte dalle peculiarità delle questioni trattate e dall'andamento della vicenda processuale.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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