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Sentenza

Sentenza del 16/01/2017 n. 88 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IVA - Soggetto non legittimato ad operare la rivalsa - Indetraibilità dell'Iva corrisposta - Sussiste - Divieto di somministrazione manodopera - Deducibilità - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava, da un lato, la detraibilità dell'IVA addebitata da un soggetto non legittimato a operare la rivalsa, nell'ambito di operazioni ritenute oggettivamente o soggettivamente inesistenti; dall'altro, la deducibilità ai fini IRAP dei costi relativi a manodopera fornita in violazione del divieto di somministrazione irregolare di lavoro.

La decisione

La contestazione del contribuente è stata respinta. L'IVA corrisposta non è stata riconosciuta in detrazione, poiché mancavano i presupposti sostanziali del diritto, non essendo il fornitore legittimato a effettuare la rivalsa o non risultando veritieri i soggetti coinvolti nell'operazione. È stato inoltre confermato il recupero a tassazione dei costi di manodopera ai fini IRAP, in quanto sostenuti in violazione del divieto di somministrazione di manodopera.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 633/1972, disciplina IVA sulla rivalsa e detrazione

    L'IVA è detraibile solo quando deriva da un'operazione effettiva e da un soggetto legittimato a esercitare la rivalsa. Se il soggetto che ha emesso la fattura non è veritiero o non può effettuare la rivalsa, l'imposta indicata in fattura non attribuisce il diritto alla detrazione.

  • D.Lgs. n. 446/1997, articoli 5 e 11

    Ai fini IRAP, la deduzione dei costi deve rispettare le regole proprie della base imponibile e non può comprendere costi di manodopera sostenuti nell'ambito di una somministrazione vietata o irregolare. Tali costi possono quindi essere recuperati a tassazione.

  • Cassazione, sentenze n. 16852/2013 e n. 19759/2013

    La giurisprudenza richiamata conferma che l'IVA non è detraibile sia nelle operazioni oggettivamente inesistenti, prive di effettiva esecuzione, sia nelle operazioni soggettivamente inesistenti, nelle quali i soggetti formalmente indicati non corrispondono ai reali partecipanti all'operazione.

Massime di principio

  • La detrazione IVA richiede non solo una fattura formalmente regolare, ma anche un'operazione realmente eseguita e riferibile a soggetti effettivamente coinvolti e legittimati alla rivalsa.
  • La mera indicazione dell'IVA in fattura non consente la detrazione quando il cedente o prestatore non aveva titolo per applicarla oppure quando l'operazione è oggettivamente o soggettivamente inesistente.
  • In caso di contestazioni fiscali, il contribuente deve poter dimostrare la realtà dell'operazione, l'identità effettiva del fornitore e la sua legittimazione a operare nel regime IVA applicato.
  • Ai fini IRAP, i costi per personale o manodopera devono derivare da rapporti giuridicamente leciti e coerenti con la disciplina applicabile; i costi sostenuti mediante somministrazione vietata possono essere indeducibili e recuperati a tassazione.
  • La deducibilità fiscale di un costo non discende automaticamente dal suo pagamento o dalla sua contabilizzazione, ma richiede che il rapporto sottostante sia effettivo, documentato e conforme alla legge.

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