Cassazione Civile, Ordinanza n. 14729/2025 del 01/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da una precedente sentenza che aveva accertato l'insussistenza del diritto dei convenuti di transitare, pedonalmente e carrabilmente, su una particella di proprietà degli attori per accedere a un garage. I proprietari confinanti hanno dedotto che, nonostante tale decisione, la controparte continuava a transitare sul loro fondo e aveva anche realizzato un secondo garage, rispetto al quale era stata avviata una distinta azione. Parallelamente avevano promosso un procedimento esecutivo per ottenere modalità attuative della sentenza, ma senza esito utile, poiché la decisione precedente era stata qualificata come mero accertamento negativo. In questo giudizio i proprietari hanno chiesto solo la fissazione di una misura coercitiva indiretta ex art. 614-bis c.c., al fine di rafforzare il divieto di passaggio, senza formulare espressamente una autonoma domanda di cessazione delle turbative. Il tribunale aveva accolto la domanda, mentre la corte d'appello aveva confermato la decisione ritenendo che la richiesta di astreinte implicasse necessariamente anche una domanda di inibitoria. I ricorrenti principali hanno censurato: 1) la pretesa proponibilità autonoma dell'astreinte; 2) l'erronea interpretazione del precedente giudicato; 3) la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per avere il giudice introdotto d'ufficio una domanda di cessazione delle turbative; 4) l'ultra/extra petizione e la violazione del giudicato sulla portata della precedente sentenza; 5) l'esorbitanza dell'importo giornaliero fissato. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale sostenendo che l'astreinte potesse essere chiesta anche in un giudizio autonomo e successivo rispetto alla condanna, senza necessaria contestualità con essa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo e il terzo motivo del ricorso principale, ritenendo assorbiti gli altri, ha rigettato il ricorso incidentale condizionato e ha cassato la sentenza impugnata decidendo nel merito. Ha dichiarato inammissibile l'originaria domanda dei proprietari confinanti perché volta a ottenere la sola misura coercitiva ex art. 614-bis c.p.c. in assenza di un valido titolo di condanna cui tale misura potesse accedere. La Corte ha chiarito che la domanda attorea, correttamente interpretata, non conteneva una richiesta autonoma di inibitoria, ma soltanto l'istanza di astreinte quale accessorio di un preteso comando già contenuto nella precedente sentenza; poiché invece quella sentenza aveva natura meramente dichiarativa, mancava il presupposto necessario per la coercizione indiretta. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate per l'incertezza interpretativa della questione.
Norme richiamate
art. 614-bis c.p.c.
La misura coercitiva indiretta ha natura accessoria e presuppone un provvedimento di condanna suscettibile di esecuzione forzata; non è ammissibile, nel caso concreto, come domanda autonoma sganciata da un titolo condannatorio.
art. 612 c.p.c.
Il precedente procedimento esecutivo aveva confermato che la sentenza azionata era di mero accertamento negativo e non costituiva titolo esecutivo idoneo a imporre misure attuative esecutive.
art. 949 c.c.
Richiamato nel ricorso per sostenere che la sentenza precedente non fosse solo dichiarativa ma anche inibitoria; la Corte non accoglie tale lettura.
art. 2909 c.c.
Invocato per il giudicato esterno; la Corte osserva che il precedente giudicato non conteneva una statuizione di condanna all'astensione dal passaggio.
art. 112 c.p.c.
Il giudice non può introdurre d'ufficio una domanda diversa da quella proposta; la Corte ha ravvisato violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato per la dedotta nullità della sentenza per extra/ultra petizione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il motivo sull'asserita esorbitanza del quantum dell'astreinte, poi assorbito.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte, non richiedendo ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito dichiarando inammissibile la domanda originaria.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/02
Rilevato il presupposto per l'ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti incidentali.
art. 3, comma 44, d.lgs. n. 149 del 2022
La novella è richiamata solo per confermare, sul piano esegetico, la natura accessoria dell'astreinte, ma non è applicabile ratione temporis.
art. 3, comma 7, d.lgs. n. 164 del 2024
Ulteriore modifica normativa richiamata come conferma della perdita di efficacia dell'astreinte in caso di estinzione del processo esecutivo.
Massime di principio
- La misura coercitiva indiretta ex art. 614-bis c.p.c. è accessoria a un comando giudiziale di condanna e non può essere utilizzata per supplire all'assenza di un titolo condannatorio.
- La domanda volta solo all'applicazione dell'astreinte non può essere reinterpretata dal giudice come domanda autonoma di cessazione delle turbative o di inibitoria quando il contenuto sostanziale dell'atto introduttivo riveli che la parte assumeva già esistente un precedente titolo sul punto.
- Se il precedente giudicato ha contenuto meramente dichiarativo e non contiene una statuizione di condanna, manca il presupposto per l'applicazione della coercizione indiretta.
- In caso di vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la Cassazione può esaminare direttamente gli atti processuali e, ove non servano ulteriori accertamenti di fatto, può decidere nel merito dichiarando inammissibile la domanda proposta.
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