Cassazione Civile, Ordinanza n. 21945/2025 del 30/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
La controversia trae origine dall’impugnazione, da parte di una società contribuente, di un pignoramento, di una intimazione di pagamento e, in via mediata, della cartella di pagamento sottostante relativa a IVA e ritenute alla fonte per l’anno 2009. La società sosteneva che la cartella non le fosse stata ritualmente notificata e che il giudice di appello avesse erroneamente ritenuto valida la notifica applicando l’art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973 invece dell’art. 145 c.p.c., trattandosi di notifica a società di capitali. L’agente della riscossione proponeva ricorso incidentale deducendo la nullità della sentenza per avere il giudice d’appello ritenuto ammissibile l’originario ricorso nonostante, in precedenza, fosse stata notificata un’intimazione di pagamento non impugnata nel 2018 e altri successivi atti di riscossione recanti le medesime pretese; secondo la resistente, la mancata impugnazione dell’atto intermedio aveva consolidato la pretesa e precluso ogni censura sui vizi della cartella originaria.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso incidentale dell’agente della riscossione, ritenendo fondata la dedotta preclusione processuale derivante dalla mancata impugnazione dell’intimazione di pagamento notificata nel 2018. Di conseguenza ha dichiarato assorbito il ricorso principale della contribuente, ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo limitatamente alla pretesa fiscale oggetto del pignoramento fondato sulla cartella sottostante. Le spese dell’intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato quale parametro del motivo di ricorso principale per denuncia di violazione di legge sulla disciplina della notificazione della cartella.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale parametro del motivo di ricorso incidentale per dedotta nullità della sentenza.
art. 26, comma 4, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
La sentenza d’appello aveva ritenuto valida la notifica della cartella effettuata secondo questa disposizione dopo irreperibilità del destinatario; la Cassazione non si sofferma su tale profilo perché ritiene preclusa la contestazione della cartella.
art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Norma invocata dalla contribuente per sostenere l’erroneità del regime notificatorio applicato alla società; la censura resta assorbita.
art. 145 c.p.c.
Norma invocata dalla contribuente in alternativa alla disciplina tributaria delle notificazioni; la censura resta assorbita.
art. 19, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
La Corte afferma che la mancata impugnazione di un atto autonomamente impugnabile successivo, come l’intimazione di pagamento, preclude la contestazione dei vizi dell’atto precedente e consolida la pretesa, che può essere poi censurata solo per vizi propri dell’atto impugnato.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato nel ricorso incidentale come parte del combinato disposto relativo ai termini e all’ammissibilità dell’impugnazione.
art. 50 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È richiamato con riferimento all’intimazione di pagamento notificata nel 2018, la cui mancata impugnazione ha determinato la cristallizzazione della pretesa.
art. 58 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
È menzionato solo per escludere la pertinenza della sentenza costituzionale evocata dalla contribuente, che riguardava la produzione di nuove prove in appello.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte, ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, decide direttamente nel merito dopo la cassazione.
art. 19, comma 3, ultimo periodo, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"La mancata notificazione di atti autonomamente impugnabili, adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo"
La Corte precisa che la norma consente di impugnare congiuntamente all’atto notificato gli atti precedenti non notificati, ma non consente di recuperare censure verso un atto precedente quando sia stato impugnato, e non lo sia stato, l’atto successivo autonomamente impugnabile che ha consolidato la pretesa.
Massime di principio
- In materia tributaria, la mancata impugnazione di un atto autonomamente impugnabile successivo, quale l’intimazione di pagamento, consolida la pretesa fiscale e preclude al contribuente di far valere in seguito vizi propri dell’atto precedente non più contestabile autonomamente.
- L’impugnazione del successivo atto della sequenza esattoriale è il momento processuale utile per dedurre non solo i vizi propri di quell’atto, ma anche i vizi o le cause estintive maturate prima della sua notificazione; se tale atto non viene impugnato, la pretesa si cristallizza.
- L’art. 19, comma 3, d.lgs. 546/1992 opera come regola di recupero delle impugnazioni omesse, ma non come rimedio per superare la definitività dell’atto successivo non contestato.
- Quando il giudizio d’appello affronta questioni ormai precluse dalla definitività di un atto successivo non impugnato, l’eventuale censura sulla notificazione dell’atto originario resta assorbita dalla preclusione processuale.
- Se la Corte di cassazione ritiene fondata la censura incidentale che investe l’ammissibilità stessa del ricorso originario, può cassare la sentenza e decidere nel merito senza rinvio quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 30 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21890/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_civile · 30 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21891/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_civile · 30 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21897/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_civile · 30 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21899/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_civile · 30 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21904/2025 del 30/07/2025
- ordinanza_civile · 30 lug 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 21905/2025 del 30/07/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →