Sentenza n. 263/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento della deliberazione del Consiglio Comunale di Seriate n. 28 del 13.6.2022, pubblicata sul B.U.R.L. Serie Avvisi e Concorsi n. 40 in data 5 ottobre 2022 (approvazione del nuovo PGT), nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente o connesso, ivi incluso il parere motivato finale dell'Autorità competente per la VAS, della dichiarazione di sintesi finale predisposta dall'Autorità procedente, e della deliberazione del Consiglio Comunale di Seriate n. 46 del 2.12.2021 (adozione del nuovo PGT).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: deliberazioni consiliari di adozione e approvazione del nuovo PGT, comprese le controdeduzioni all’osservazione, il parere motivato finale VAS e la dichiarazione di sintesi finale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, proprietaria di un compendio immobiliare precedentemente incluso in un comparto terziario-commerciale con possibilità di riconversione mediante permesso di costruire convenzionato, ha impugnato il nuovo PGT comunale che ha classificato l’area come “Tessuto urbano di valenza ecologica o paesaggistica”. La nuova disciplina consente soltanto interventi conservativi e di ristrutturazione senza demolizione e ricostruzione, escludendo inoltre varie destinazioni d’uso, tra cui il medio e grande commercio, la logistica e le attività produttive. Con il primo motivo sono state dedotte la violazione dell’art. 13 l.r. 12/2005, della legge urbanistica n. 1150/1942, degli artt. 41, 42 e 97 Cost. e dell’art. 3 l. 241/1990, nonché eccesso di potere per difetto e incongruenza della motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, manifesta illogicità, violazione dei principi di proporzionalità, tutela dell’affidamento e ragionevolezza, perplessità e sviamento. La ricorrente ha contestato l’incoerenza della nuova scelta rispetto alla precedente destinazione terziario-commerciale e l’attribuzione di valenza ecologica o paesaggistica a un’area collocata in un contesto urbano densamente edificato. Con il secondo motivo sono stati dedotti analoghi vizi, oltre alla violazione dell’art. 3 d.P.R. 380/2001, contro le disposizioni del nuovo PGT che escludono gli ampliamenti e la ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione, assumendo che l’edificio non fosse sottoposto a vincoli, non ricadesse in zona A e non avesse particolare pregio architettonico.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ribadito che le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e costituiscono apprezzamento di merito, sindacabile soltanto in presenza di errori di fatto, manifesta illogicità o irrazionalità. La destinazione delle singole aree non richiede una motivazione puntuale ulteriore rispetto ai criteri generali posti a fondamento del piano, salvo la presenza di situazioni particolari idonee a fondare un affidamento qualificato. Nel caso concreto, il Comune aveva motivato la riclassificazione con l’esigenza di ridurre il consumo di suolo e costruire una rete ecologica collegata a sistemi verdi comunali e sovracomunali. Il TAR ha riconosciuto che la rete ecologica presentava una strozzatura e che il collegamento con l’area ricorrente non corrispondeva pienamente allo stato dei luoghi, ma ha ritenuto non irragionevole preferire il mantenimento della destinazione residenziale, coerente con le edificazioni circostanti e meno impattante della trasformazione terziario-commerciale. La previsione urbanistica precedente non era stata attuata e, pertanto, non aveva determinato un affidamento qualificato né vincolava la successiva pianificazione. Quanto al divieto di demolizione e ricostruzione e alle limitazioni delle destinazioni d’uso, il TAR ha ritenuto tali prescrizioni coerenti con l’obiettivo conservativo del nuovo tessuto urbano, volto a preservare i caratteri tipologici e architettonici esistenti e il patrimonio arboreo, considerato elemento di rilevanza paesistico-ambientale. La limitazione delle destinazioni d’uso è stata ritenuta giustificata dai medesimi obiettivi di contenimento dell’impatto urbanistico, riduzione del consumo di suolo e sviluppo sostenibile. Le spese sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 13 l.r. 12/2005
La norma è stata invocata dalla ricorrente in relazione alla disciplina e alla formazione degli strumenti urbanistici regionali; il giudice non ha ravvisato violazioni nella formazione o nelle scelte del PGT.
legge n. 1150/1942
Invocata quale disciplina generale urbanistica; il ricorso è stato respinto non essendo emersi vizi di legittimità della pianificazione comunale.
artt. 41, 42 e 97 Cost.
Invocati a tutela dell’iniziativa economica, della proprietà e del buon andamento; tali parametri non impediscono la revisione peggiorativa delle destinazioni urbanistiche in assenza di un affidamento qualificato.
art. 3 l. 241/1990
L’obbligo di motivazione delle scelte urbanistiche è soddisfatto, di regola, mediante il richiamo ai criteri generali tecnico-discrezionali del piano; non è necessaria una motivazione analitica per ogni singola area, salvo situazioni particolari.
art. 3 d.P.R. 380/2001
Invocato contro l’esclusione della ristrutturazione mediante demolizione e ricostruzione; il giudice ha ritenuto legittima la limitazione pianificatoria, coerente con la finalità conservativa del tessuto urbano e con la salvaguardia del patrimonio arboreo.
Adunanza Plenaria n. 24 del 22 dicembre 1999
La mera riduzione dell’attitudine edificatoria di un’area non richiede una motivazione ulteriore rispetto ai criteri tecnici generali del piano, quando non sussista un affidamento qualificato del privato.
d.m. 2 aprile 1968
Richiamato nella ricostruzione dei casi eccezionali nei quali la tutela dell’affidamento può imporre una motivazione specifica per le scelte pianificatorie.
Massime di principio
- Le scelte di pianificazione urbanistica sono espressione di ampia discrezionalità amministrativa e sono sindacabili dal giudice soltanto per errori di fatto, manifesta illogicità o irrazionalità; il giudice non può sostituire la propria valutazione a quella dell’amministrazione circa la condivisibilità delle soluzioni urbanistiche.
- La destinazione urbanistica di una singola area non richiede, di regola, una motivazione analitica ulteriore rispetto ai criteri generali tecnico-discrezionali posti a fondamento del piano, salvo che specifiche situazioni abbiano creato un affidamento qualificato meritevole di considerazione.
- La precedente destinazione urbanistica favorevole, se non attuata e non assistita da una convenzione urbanistica, da un giudicato o da altra posizione giuridica qualificata, non vincola la successiva pianificazione e non fonda un affidamento tutelabile alla conservazione della capacità edificatoria o della destinazione d’uso.
- È legittimo qualificare un’area urbanizzata come parte di una rete ecologica e limitarne la trasformazione edilizia quando la scelta sia coerente con obiettivi di riduzione del consumo di suolo, contenimento dell’impatto urbanistico e salvaguardia delle componenti arboree e naturalistiche, anche se il collegamento ecologico risulta imperfetto rispetto allo stato dei luoghi.
- Una disciplina urbanistica conservativa può legittimamente escludere la demolizione e ricostruzione e limitare le destinazioni d’uso quando tali restrizioni siano coerenti con l’obiettivo di preservare i caratteri esistenti, ridurre l’impatto urbanistico e tutelare il patrimonio arboreo e paesistico-ambientale.
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