Cassazione Civile, Ordinanza n. 23467/2026 del 17/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La lite trae origine da un decreto ingiuntivo con cui veniva intimato a tre soggetti, in solido, il pagamento di una somma molto elevata in favore del creditore, sulla base di una scrittura privata del 2008. Gli ingiunti proponevano opposizione deducendo, tra l'altro, difetto di legittimazione passiva di uno di essi, inesistenza della pretesa creditoria, difetto di titolarità del credito in capo all'ingiungente, prescrizione e nullità degli atti intercorso tra le parti. In via riconvenzionale chiedevano l'accertamento della simulazione relativa e la nullità degli atti di vendita richiamati, sostenendo che essi mascherassero un mutuo con interessi usurari, oppure una datio in solutum o una vendita a scopo di garanzia nulla per patto commissorio. Il Tribunale sospendeva il giudizio civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c. in attesa della definizione di procedimenti penali nei quali era contestato il concorso in usura al creditore ingiungente e, in altro procedimento, l'estorsione per il recupero del medesimo credito. Il ricorrente ha impugnato tale sospensione con regolamento necessario di competenza deducendo: 1) insussistenza di un rapporto di dipendenza attiva tra processo civile e processi penali; 2) mancanza di identità oggettiva e di pregiudizialità tecnica, poiché il giudizio civile verteva sulla validità del credito e non sulla commissione del reato di estorsione; 3) violazione del principio di ragionevole durata del processo per la sospensione sine die. La Corte ha ritenuto che il procedimento penale rilevante fosse quello sul concorso in usura, poiché solo in relazione ad esso sussisteva una pregiudizialità tecnica potenzialmente idonea a incidere sulla validità del credito fondato su un reato-contratto. Tuttavia, poiché nel processo penale era già intervenuta una sentenza di primo grado non passata in giudicato, l'eventuale sospensione del giudizio civile non poteva essere qualificata come necessaria ex art. 295 c.p.c., ma solo come facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c.; pertanto l'ordinanza di sospensione è stata annullata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento necessario di competenza, annullando l'ordinanza con cui il Tribunale aveva sospeso il giudizio civile ai sensi dell'art. 295 c.p.c. La Corte ha affermato che, nella situazione concreta, non ricorrevano i presupposti della sospensione necessaria, poiché la pendenza del giudizio penale sul concorso in usura, già definito in primo grado e ancora sub iudice in appello, poteva semmai giustificare una sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., da motivare in termini di opportunità. Il giudizio è stato quindi rimesso al Tribunale di Roma per la prosecuzione, con riserva al giudice di merito di valutare eventualmente una nuova sospensione facoltativa e con rinvio anche per le spese del procedimento di legittimità.
Norme richiamate
art. 42 c.p.c.
indicato come rimedio esperito mediante regolamento necessario di competenza avverso il provvedimento di sospensione.
art. 295 c.p.c.
la sospensione necessaria è configurabile solo quando la decisione della causa dipende dalla definizione di un'altra controversia che abbia efficacia di giudicato nel processo pregiudicato; in concreto, il suo uso è stato ritenuto illegittimo perché mancava il presupposto del giudicato penale.
art. 654 c.p.p.
richiamato per i rapporti tra giudicato penale e processo civile, a sostegno della verifica della pregiudizialità tecnica.
art. 211 disp. att. c.p.p.
richiamato quale norma che consente la sospensione necessaria del processo civile solo se il processo penale può dare luogo a sentenza con efficacia di giudicato e l'azione penale è già stata esercitata.
art. 75 c.p.p.
menzionato per escludere che nel caso concreto venisse in rilievo un'azione civile restitutoria o risarcitoria da coordinare con il processo penale.
art. 1418 c.c.
richiamato per affermare che il contratto concluso in diretta attuazione di un reato-contratto, quale l'usura, è nullo per contrasto con norme imperative e ordine pubblico.
art. 644 c.p.
individua il reato di usura la cui commissione è stata posta a base della dedotta nullità del rapporto negoziale.
art. 110 c.p.
richiamato per spiegare che il concorso di persone nel reato presuppone comunque il fatto materiale tipico del reato-base.
art. 111 Cost.
richiamato come parametro di ragionevole durata del processo, invocato dal ricorrente contro la sospensione sine die.
art. 337, secondo comma, c.p.c.
qualifica correttamente la sospensione quando il processo pregiudicante penda in appello su sentenza non definitiva; in tale ipotesi la sospensione è solo facoltativa e richiede motivazione sull'opportunità.
art. 336, secondo comma, c.p.c.
richiamato come regola sul conflitto tra giudicati in caso di sospensione facoltativa.
Massime di principio
- La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità con processo penale richiede non solo la connessione fattuale tra i procedimenti, ma un vero nesso di dipendenza giuridica: l'effetto dedotto nel giudizio civile deve essere normativamente collegato al reato oggetto dell'imputazione penale e la futura sentenza penale deve poter spiegare efficacia di giudicato nel processo civile.
- Quando la controversia civile investe la validità di un credito fondato su un contratto che si assume essere strumento o momento di consumazione di un reato-contratto, come l'usura, può configurarsi una pregiudizialità tecnica idonea a incidere sulla decisione civile.
- Il concorso di persone nel reato non elimina il requisito della commissione del fatto tipico del reato-base: la pregiudizialità penale può sussistere anche se nel processo civile si controverte della partecipazione di un soggetto a un reato compiuto da altri.
- Se il processo penale pregiudicante è già definito in primo grado ma la sentenza è impugnata, la sospensione del processo civile non è più necessariamente ex art. 295 c.p.c., ma può essere disposta soltanto in via facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., con motivazione sull'opportunità e sul rischio di contrasto tra giudicati.
- La sospensione facoltativa del processo civile non richiede di dimostrare in modo analitico la fondatezza dell'impugnazione penale, ma solo di evidenziare le ragioni concrete per cui la decisione del giudizio pregiudicante può incidere sull'esito del giudizio pregiudicato.
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