Cassazione Penale, Sentenza n. 14801/2023 del 06/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame di Trieste che, annullato il decreto di convalida del sequestro probatorio di una pistola giocattolo priva del tappo rosso, aveva comunque disposto il mantenimento del vincolo ritenendo l'oggetto non restituibile per possibile confisca. Il ricorrente deduce violazione di legge (art.606, comma 1, lett. b) c.p.p.) sostenendo che il mantenimento del vincolo sarebbe possibile solo quando ricorra l'ipotesi indicata dall'art.240, comma secondo, n.2 c.p., circostanza che a suo avviso non sussiste nel caso di specie e che il Tribunale avrebbe quindi applicato erroneamente l'art.324, comma 7 c.p.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il divieto di restituzione previsto dall'art.324, comma 7, c.p.p. opera anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio, richiamando la giurisprudenza di legittimità (Sez. U, Sent. n. 40847/2019). Di conseguenza il mantenimento del vincolo sulla pistola giocattolo era legittimo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 658 cod. pen.
Norma relativa al fatto-reato contestato (getto pericoloso di cose); indica il tipo di reato per cui è stato effettuato il sequestro.
art. 240, comma secondo, cod. pen.
Riferimento alla disciplina della confisca di oggetti usati per commettere reati; il Tribunale aveva ritenuto che la pistola potesse essere assoggettata a confisca ai sensi di questa norma.
art. 327, comma settimo, cod. proc. pen.
Norma processuale richiamata dal Tribunale in relazione alla confisca prevista dall'art.240 c.p.; utilizzata come richiamo normativo per giustificare il mantenimento del vincolo.
art. 324, comma 7, cod. proc. pen.
Norma che vieta la restituzione del bene sequestrato in determinate ipotesi; la Corte ha interpretato detta disposizione nel senso che il divieto di restituzione opera non solo per il sequestro preventivo ma anche quando il decreto di sequestro probatorio è annullato.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che specifica il motivo di ricorso in Cassazione invocato dal ricorrente (violazione di legge).
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali del ricorrente a seguito del rigetto del ricorso.
Sez. U, Sentenza n. 40847 del 30/05/2019 (Rv. 276690 - 01)
Sezione Unite, sentenza citata nella decisione
Giurisprudenza di legittimità richiamata per affermare che il divieto di restituzione di cui all'art.324, comma 7, c.p.p. si applica anche in caso di annullamento del decreto di sequestro probatorio.
art. 23 dl. n. 137 del 2020
Riferimento formale alla norma che ha consentito la requisitoria scritta del Pubblico ministero in Cassazione; non incide sul merito della questione sostanziale.
Massime di principio
- Il divieto di restituzione previsto dall'art.324, comma 7, c.p.p. può operare anche quando il decreto di sequestro probatorio viene annullato: l'annullamento formale non impone necessariamente la restituzione immediata del bene.
- Il giudice del riesame può mantenere il vincolo sul bene sequestrato se sussiste la ragionevole prospettiva che l'oggetto sia assoggettabile a confisca o rientri in ipotesi vietate di restituzione; l'assenza di motivazione del decreto di convalida non elimina automaticamente tali valutazioni.
- In ricorso per cassazione per violazione di legge (art.606 c.p.p.) il ricorrente deve dimostrare l'erronea interpretazione o applicazione della norma: richiamare una norma diversa senza confutare la giurisprudenza dominante o il concreto fondamento giuridico del mantenimento del vincolo è insufficiente.
- La giurisprudenza di legittimità (Sezioni Unite) ha un ruolo decisivo nell'interpretare la portata del divieto di restituzione e può estendere l'applicazione della norma anche a ipotesi non immediatamente previste dal testo se coerente con finalità e prassi.
- Chi si trova nella stessa situazione dovrebbe valutare sia la sussistenza di un concreto rischio di confisca sia la giurisprudenza rilevante prima di proporre impugnazioni, e, se possibile, contestare specificamente l'interpretazione giurisprudenziale oltre che la mera applicazione normativa.
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