Cassazione Penale, Sentenza n. 22518/2026 del 17/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento cautelare che aveva disposto gli arresti domiciliari per il reato previsto dagli artt. 512-bis e 416-bis c.p. Ha dedotto: (1) vizio di inosservanza dell'art. 178 c.p.p., sostenendo che il Tribunale avrebbe mutato la connotazione materiale del fatto rispetto all'incolpazione provvisoria (da intestatario fittizio a extraneus che stipula contratti di noleggio simulati), il che sarebbe competenza esclusiva del pubblico ministero; (2) errata applicazione della legge penale (artt. 110 e 512-bis c.p.), affermando che non si sarebbe mai realizzata una intestazione fittizia del veicolo perché l'auto è rimasta formalmente intestata alla societa' tedesca e il Diano non avrebbe mai trovato un prestanome, per cui mancherebbero gli elementi costitutivi della fattispecie contestata.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la ricostruzione del Tribunale non abbia modificato radicalmente il nucleo essenziale dell'incolpazione, che già prospettava la disponibilità del veicolo a favore di Diano mediante contratti di noleggio simulati; la fase delle indagini è fluida e la diversa qualificazione formale (il veicolo formalmente intestato alla societa' tedesca ma gestito tramite societa' riconducibili a Gullotta) non ha pregiudicato il diritto di difesa. Sul secondo motivo la Corte ha stabilito che l'attribuzione fittizia della titolarità può realizzarsi anche mantenendo il bene formalmente intestato al precedente proprietario (cioè 'coprendo' l'acquisto) e che, pertanto, la condotta di consentire la disponibilità mediante noleggi simulati può integrare il concorso nel reato di 512-bis c.p. Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000,00 a favore della cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.). Sentenza depositata il 10 aprile 2026.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente per contestare la diversa qualificazione del fatto operata dal giudice del riesame; la Corte ha ritenuto che la diversa ricostruzione non abbia alterato il nucleo essenziale dell'incolpazione e pertanto non configuri violazione di tale norma.
art. 512-bis cod. pen.
Norma che sanziona l'attribuzione fittizia della titolarita' di beni per eludere misure di prevenzione o agevolare reati patrimoniali; la Corte ha interpretato che l'attribuzione fittizia puo' realizzarsi anche mantenendo la titolarita' formale al precedente proprietario e coprendo l'acquisto mediante contratti simulati, e che pertanto la condotta contestata puo' integrare il reato.
art. 416-bis cod. pen.
Riferimento alla partecipazione o agevolazione di associazione camorristica; la gravita' dell'aggravante (aver agevolato il clan Amato-Pagano) è stata considerata nel contesto dell'accusa sostenuta dal Tribunale.
art. 110 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione al concorso di persone nel reato; la Corte ha ritenuto compatibile l'imputazione del concorso per la condotta di aver consentito la disponibilità del veicolo mediante contratti simulati.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e all'ammenda (euro 3.000) a carico del ricorrente in seguito alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In fase di indagini preliminari e riesame il giudice può formulare una ricostruzione del fatto diversa nella qualificazione formale rispetto all'incolpazione provvisoria purché il nucleo essenziale della fattispecie rimanga invariato e non siano pregiudicati i diritti di difesa.
- La cosiddetta intestazione fittizia prevista dall'art. 512-bis può essere realizzata non solo mediante il formale passaggio di titolo a un prestanome ma anche mantenendo il bene formalmente intestato al precedente proprietario e 'coprendo' l'effettiva disponibilità tramite contratti simulati o altre operazioni apparenti.
- Per contestare efficacemente una misura cautelare per 512-bis è necessario dimostrare che manchi l'elemento della volontà di eludere misure di prevenzione o di agevolare reati come il riciclaggio; elementi probatori utili sono la prova di pagamenti reali, la genuinità dei contratti e l'assenza di accordi volti a celare la reale titolarità.
- Le impugnazioni fondate su una presunta modificazione del fatto (art. 178 c.p.p.) richiedono di dimostrare una trasformazione radicale del fatto contestato, non semplici variazioni nella descrizione formale o nella qualifica giuridica della condotta.
- Il rigetto del ricorso per cassazione può comportare l'onere delle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie ai sensi dell'art. 616 c.p.p.; pertanto valutare la fondatezza del ricorso prima del deposito è strategico.
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