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Sentenza

Sentenza n. 888/2026 - Bari, Sezione 2

per l'ottemperanza alla Sentenza n. -OMISSIS-/2023 emessa dal Tribunale Amministrativo per la Puglia, sezione di BARI, pubblicata il 14/12/2023.

Giustizia amministrativa202500307

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: riesame dell'esito dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, con conferma della votazione senza attribuzione della speciale menzione richiesta

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I genitori dello studente hanno proposto ricorso per ottemperanza, integrato da motivi aggiunti, sostenendo che l'Amministrazione scolastica non avesse correttamente eseguito una precedente sentenza del TAR Puglia del 2023. Tale sentenza aveva annullato l'esito dell'esame finale nella parte in cui non era stata concessa allo studente una speciale attribuzione e aveva disposto che una Commissione diversamente composta procedesse a una rivalutazione del percorso scolastico e delle prove d'esame secondo i parametri ritenuti violati. In esecuzione della pronuncia, l'Amministrazione ha nominato una nuova Commissione, che ha riesaminato il voto di ammissione, i risultati delle prove scritte e orali e il percorso scolastico triennale, confermando la votazione finale senza attribuzione della menzione. I ricorrenti hanno dedotto la violazione del giudicato e del suo effetto conformativo, ritenendo che il riesame avrebbe dovuto condurre al riconoscimento del bene della vita perseguito.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la precedente sentenza di annullamento non imponesse l'automatico riconoscimento della menzione, ma prescrivesse un rinnovato esercizio del potere da parte di una Commissione diversamente composta. L'Amministrazione ha rispettato tale vincolo nominando una nuova Commissione, richiamando la disciplina dell'esame di Stato e rivalutando il percorso triennale e gli esiti delle prove. Il giudicato di annullamento ha orientato e conformato l'attività amministrativa, riducendone la discrezionalità, ma non ha eliminato la potestà valutativa dell'Amministrazione né consentito al giudice di sostituirsi alla Commissione nelle valutazioni scolastiche. È stata inoltre richiamata la disciplina secondo cui la speciale menzione, collegata alla votazione massima, richiede una deliberazione unanime della Commissione e una valutazione complessiva del percorso scolastico e degli esiti delle prove. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in 1.500 euro, oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    Costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza proposta per ottenere l'esecuzione della precedente sentenza amministrativa.

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR ha verificato la conformità dell'attività amministrativa al giudicato.

  • art. 13, comma 7, D.M. 741/2017

    La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata -OMISSIS-, con deliberazione assunta all’unanimità dalla commissione, su proposta della sottocommissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle prove d’esame.

    La speciale menzione non consegue automaticamente alla votazione finale massima, ma presuppone una deliberazione unanime della Commissione, fondata sulla valutazione del percorso triennale e degli esiti delle prove.

  • art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003

    Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati identificativi del minore e dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale.

  • art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale ulteriore fondamento della protezione dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza di annullamento, l'effetto conformativo del giudicato vincola l'Amministrazione alla riedizione del potere secondo le indicazioni giudiziali, ma non comporta automaticamente l'attribuzione del bene della vita perseguito quando la decisione lasci residui spazi di valutazione amministrativa.
  • La nomina di un organo diversamente composto, il riesame secondo la disciplina applicabile e la rivalutazione degli elementi indicati dal giudicato possono integrare corretta esecuzione della sentenza anche quando il rinnovato esercizio del potere conduca allo stesso risultato sostanziale precedente.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice non può sostituirsi all'Amministrazione nell'esercizio di valutazioni rimesse alla sua competenza esclusiva; può verificare il rispetto dei limiti conformativi del giudicato, non imporre una specifica valutazione discrezionale in assenza di un obbligo puntuale in tal senso.
  • Quando la disciplina dell'esame di Stato subordina il riconoscimento di una speciale menzione a una deliberazione unanime della Commissione e alla considerazione complessiva del percorso scolastico e delle prove, la menzione non costituisce una conseguenza automatica del conseguimento della votazione massima.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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