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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20869/2023 del 16/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria che aveva rigettato i loro appelli avverso l'ordinanza del GIP di Palmi del 20/05/2022. Essi sostenevano che l'originaria ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP di Palmi (14/04/2022), dopo che quel giudice si era dichiarato incompetente e aveva trasmesso gli atti al GIP di Reggio Calabria, fosse divenuta inefficace per decorso del termine perentorio di 20 giorni previsto dall'art.27 c.p.p., dato che il GIP di Reggio Calabria non aveva adottato una nuova ordinanza di rinnovo entro tali termini. In sostanza chiedevano che si dichiarasse l'inefficacia della misura cautelare per decorso del termine.

La decisione

La Corte ha respinto i ricorsi ritenendoli infondati. Ha condiviso il principio secondo cui, nella fattispecie, il GIP di Reggio Calabria ha sollevato conflitto negativo di competenza e, essendo legittimato a sollevare il conflitto, non poteva nel contempo emettere una nuova misura cautelare; tuttavia ciò non comporta che la misura originaria sia automaticamente venuta meno per il decorso del termine di cui all'art.27 c.p.p. La Corte ha richiamato la giurisprudenza che stabilisce che il giudice della cautela che riceva atti trasmessi per incompetenza deve o rinnovare il provvedimento ai sensi degli artt.27 e 292 (o 317 o 321) c.p.p. oppure declinare la competenza ai sensi dell'art.28 c.p.p., evitando di porre in essere atti che configurino un esercizio della competenza e possano determinare l'insorgenza del conflitto. Inoltre la Corte ha richiamato l'art.32 c.p.p. sulla comunicazione della decisione della Cassazione e sul decorso del termine una volta comunicata la sentenza di risoluzione del conflitto. Per questi motivi i ricorsi sono stati rigettati e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art.27 cod. proc. pen.

    Prevede il termine perentorio di 20 giorni per la rinnovazione della misura cautelare quando il giudice originario si dichiara incompetente e trasmette gli atti; la Corte interpreta che tale termine non determina automaticamente l'inefficacia della misura se ricorre la fattispecie del conflitto negativo sollevato dal giudice chiamato a decidere

  • art.28 cod. proc. pen.

    Definisce il conflitto negativo di competenza; la Corte conferma che il giudice può sollevare conflitto negativo quando rifiuta di conoscere della stessa materia e che, nel settore cautelare, il giudice cui sono trasmessi gli atti deve o rinnovare la misura o declinare la competenza, evitando atti incompatibili con la declinazione

  • art.29 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina gli effetti del conflitto; viene richiamata nel contesto della necessità di non porre in essere decisioni che possano pregiudicare l'insorgenza del conflitto

  • art.32 cod. proc. pen.

    Stabilisce che, dopo la risoluzione del conflitto da parte della Cassazione, la sentenza venga comunicata ai giudici e al PM e notificata alle parti; la Corte evidenzia che il termine per eventualmente provvedere ex art.27 decorre dalla comunicazione della sentenza di risoluzione

  • art.310 cod. proc. pen.

    Riferito alla possibilità di impugnazione delle ordinanze del giudice del riesame; quadro procedurale per i ricorsi che furono proposti

  • art.616 cod. proc. pen.

    Norma invocata per la condanna alle spese processuali a carico dei ricorrenti in caso di rigetto del ricorso

  • art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    Norme di designazione dei motivi di ricorso per cassazione (vizi di violazione di legge e vizi di motivazione) richiamate nella impugnazione

  • art.416-bis cod. pen.

    Aggravante (associazione mafiosa) rilevante ai fini della qualificazione del reato per cui era stata disposta la misura cautelare; la presenza o meno dell'aggravante è centrale nella valutazione della competenza e nella decisione sul conflitto

  • artt.178, 292, 317, 321 cod. proc. pen.

    Articolazioni procedurali richiamate: art.178 attinente all'istruzione; art.292 (rinnovazione del provvedimento) e artt.317/321 (misure cautelari in altre fasi) utilizzati nella ricostruzione delle opzioni del giudice che riceve gli atti per competenza

  • art.94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Riferimento agli adempimenti a carico della cancelleria dopo la definizione del ricorso; citato per l'esecuzione formale della sentenza

  • art.23 d.l. n.137 del 2020

    Citato in relazione alla requisitoria scritta del PM (norma formale richiamata per il deposito della requisitoria scritta)

Massime di principio

  • Il termine di 20 giorni previsto dall'art.27 c.p.p. per la rinnovazione della misura non determina automaticamente l'inefficacia della misura originaria se, nella fase successiva, è stato sollevato un conflitto negativo di competenza: va valutata la natura dell'intervento del giudice che riceve gli atti
  • Quando il giudice che riceve atti trasmessi per incompetenza è nel contempo chiamato a decidere sulla cautela, ha due opzioni alternative e incompatibili: rinnovare/stabilizzare la misura (es. art.27 e 292 c.p.p.) oppure declinare la competenza ai sensi dell'art.28 c.p.p.; adottare atti che appaiano come esercizio della competenza e contemporaneamente sollevare il conflitto può essere irregolare
  • Il conflitto negativo di competenza va risolto dalla Corte di Cassazione; fino alla sua decisione non tutte le conseguenze procedurali (compreso il decorso dei termini per la rinnovazione) scattano automaticamente: la decorrenza di taluni termini può essere collegata alla comunicazione della sentenza di risoluzione del conflitto (art.32 c.p.p.)
  • In caso di dubbi sulla competenza territoriale/di merito in materia cautelare, è essenziale verificare se il giudice ha compiuto atti compatibili con l'esercizio della competenza o ha invece correttamente declinato la stessa sollevando conflitto; la correttezza formale dell'operato giudiziario incide direttamente sulla permanenza o perdita di efficacia delle misure
  • Chi impugna per inefficacia della misura a seguito di trasmissione degli atti alla luce dell'art.27 deve considerare la giurisprudenza consolidata sulla compatibilità tra provvedimenti cautelari e sollevamento del conflitto, non potendo assumere che il mero decorso del termine produca automaticamente estinzione della misura senza esame della specifica fattispecie

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