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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24112/2022 del 03/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA per il periodo d’imposta 2007, emesso a seguito di PVC, con cui l’Amministrazione finanziaria aveva disconosciuto la detrazione dell’IVA su fatture di acquisto relative a lavori di costruzione di uno stabilimento industriale. Le fatture erano ritenute soggettivamente inesistenti perché emesse da un fornitore considerato privo di adeguata organizzazione e ritenuto non essere il reale esecutore delle opere, che sarebbero state invece svolte da un’altra impresa socia della contribuente. La CTP aveva accolto il ricorso della società; la CTR aveva respinto l’appello dell’Ufficio, valorizzando, tra l’altro, la circostanza che i pagamenti fossero avvenuti tramite bonifici bancari. L’Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione delle regole su onere della prova e presunzioni, per avere la CTR isolato un elemento indiziario e non valutato complessivamente il quadro probatorio offerto dall’Ufficio; (2) violazione delle norme processuali e sostanziali sull’onere probatorio, per avere attribuito rilievo alla regolarità dei pagamenti quale prova idonea a superare la presunzione di operazione soggettivamente inesistente, nonostante la frode possa essere schermata da una apparente regolarità formale. La resistente ha chiesto anche l’interruzione del giudizio per sopravvenuto fallimento, istanza disattesa dalla Corte.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati entrambi i motivi del ricorso. Ha affermato che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, il giudice di merito deve valutare gli indizi addotti dall’Amministrazione sia singolarmente sia nel loro complesso, senza isolare un solo elemento e senza trascurare il dato dell’assenza di struttura organizzativa dell’emittente. Ha inoltre ribadito che la mera regolarità dei pagamenti non è di per sé idonea a superare la contestazione, poiché può costituire un elemento compatibile con una frode ben congegnata. Ha quindi cassato la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, Sezione staccata di Salerno, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Viene utilizzato come parametro del sindacato di legittimità per denunciare violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 2697 c.c.

    L’Amministrazione, quando contesta operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare gli elementi costitutivi della pretesa e, in particolare, la consapevolezza o conoscibilità della frode da parte del cessionario; al contribuente incombe la prova della propria diligenza e della qualità soggettiva del reale fornitore, secondo i casi.

  • art. 2729 c.c.

    Gli indizi devono essere apprezzati dal giudice di merito sia analiticamente sia complessivamente, per verificare se la loro combinazione valga come prova presuntiva.

  • art. 41-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamato quale norma procedurale a fondamento dell’accertamento fiscale oggetto di contestazione.

  • art. 54 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato quale base normativa dell’accertamento IVA e della contestazione della detrazione.

  • art. 115 c.p.c.

    La decisione ribadisce che la valutazione della prova deve rispettare le risultanze acquisite e non può attribuire valore decisivo a elementi intrinsecamente non dirimenti, come la mera regolarità formale dei pagamenti.

Massime di principio

  • In caso di contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni, ma il giudice deve valutarle globalmente e non può limitarsi a considerare isolatamente un solo indice.
  • Il diritto alla detrazione IVA non spetta quando il cessionario sia consapevole, o avrebbe dovuto esserlo con l’ordinaria diligenza, che il fornitore indicato in fattura è fittizio o che l’operazione si inserisce in un’evasione dell’imposta.
  • La regolarità formale dei pagamenti o della contabilità non è prova decisiva dell’effettività soggettiva dell’operazione, poiché tali elementi possono essere compatibili con schemi fraudolenti ben organizzati.
  • Quando il contribuente invoca la legittimità della detrazione in presenza di una frode IVA, deve dimostrare di avere adottato la massima diligenza esigibile in concreto e, ove necessario, di avere verificato la reale qualità soggettiva del fornitore.
  • In sede di accertamento delle operazioni soggettivamente inesistenti, il dato decisivo non è solo l’effettiva esecuzione materiale dell’opera o della prestazione, ma anche la riferibilità dell’operazione al soggetto indicato in fattura e la consapevolezza del cessionario rispetto all’assetto fraudolento.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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