Cassazione Penale, Sentenza n. 2255/2023 del 19/01/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione con un unico motivo: violazione degli artt. 216 e 217 della legge fallimentare e vizio di motivazione riguardo all'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta documentale. La difesa sosteneva che Penati aveva delegato la tenuta della contabilità al consulente contabile Paolo Zinni (definito "consulente occulto") e quindi non era a conoscenza delle irregolarità contabili che avrebbero reso impossibile la ricostruzione del patrimonio; perciò si chiedeva la riqualificazione in bancarotta documentale semplice o l'assoluzione per carenza di dolo specifico.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità: la Corte di Cassazione ha ritenuto che la Corte d'appello di Brescia avesse adeguatamente motivato la sussistenza del dolo (anche in forma generica) sulla base di dati probatori quali testimonianze del curatore, del commercialista e di dipendenti, che confermavano il ruolo effettivo di Penati come amministratore. La Corte ha affermato che l'onere della regolare tenuta dei libri contabili gravava sull'imputato e che la delega a un consulente non lo esonerava dalla responsabilità. Richiamando precedenti giurisprudenziali, ha precisato che, nell'ipotesi di tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione degli affari e del patrimonio, è sufficiente il dolo generico e diventa superfluo accertare il dolo specifico relativo a sottrazione o distruzione. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Art. 216, comma 1, n. 2, legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)
comma 1, n. 2, prima e seconda ipotesi
Le due ipotesi previste sono alternative: accertata la responsabilità per la tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio (fatto che richiede il dolo generico), diventa superfluo provare il dolo specifico relativo alla sottrazione o distruzione dei libri
Art. 217 legge fallimentare
Norma richiamata nel contesto della disciplina delle fattispecie fallimentari attinenti ai documenti contabili; utilizzata insieme all'art. 216 per inquadrare la fattispecie contestata
Art. 173 disposizioni attuative cod. proc. pen.
Richiami procedurali relativi ai limiti di enunciazione del motivo di cassazione (specificità del motivo)
Art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. L. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale
Art. 616 cod. proc. pen.
Prevede le conseguenze processuali della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, compresa la condanna alle spese e l'ammenda alla Cassa delle ammende
Giurisprudenza: Sez. 5, n. 43977 del 14/07/2017 (Pastechi, Rv. 271753 - 01)
in tema di reati fallimentari, le ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, prima e seconda ipotesi, legge fall. sono alternative, ciascuna idonea ad integrare il delitto in questione, per cui, accertata la responsabilità in ordine alla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita - che richiede il solo dolo generico - diviene superfluo accertare il dolo specifico richiesto per la condotta di sottrazione o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili, anch'essa contestata
Principio utilizzato dalla Corte per affermare che la prova del dolo generico sulla tenuta della contabilità che ostacola la ricostruzione patrimoniale è sufficiente a integrare il reato, senza necessità di provare il dolo specifico relativo a distruzione/sottrazione
Massime di principio
- La mera delega della tenuta della contabilità a un consulente non esonera l'amministratore dalla responsabilità penale: l'obbligo di regolare conservazione e tenuta dei libri gravita sull'amministratore effettivo.
- Nella bancarotta fraudolenta documentale le condotte alternative previste dall'art. 216 (tenuta irregolare che rende impossibile la ricostruzione o sottrazione/distruzione dei libri) sono autonome: provare che la contabilità sia stata tenuta in modo tale da impedire la ricostruzione patrimoniale richiede solo dolo generico e basta a integrare il reato.
- In Cassazione il ricorso deve confrontarsi specificamente con le argomentazioni dei giudici del merito: motivi generici o non focalizzati sulla motivazione resa dalla Corte territoriale sono suscettibili di inammissibilità.
- Il ruolo probatorio grava sulla difesa: se le deduzioni difensive non confutano in modo positivo le prove emerse in giudizio (testimonianze, documenti), il vizio di motivazione lamentato tendenzialmente non è sufficiente.
- La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e ammontare alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
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