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Ordinanza

Ordinanza n. 1498/2026 - Roma, Sezione 2B

per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, dell’ordinanza n. 135 del 28/11/2025 con la quale il Comune di Riano ordina alla Società ricorrente, nella persona del legale rappresentante pro tempore, la sospensione immediata delle attività del nido denominato “Isola Felice”, gestito dalla medesima ricorrente, sito in Via Rianese n. 226 in Riano, fino al completo ripristino delle condizioni igienico-sanitarie ed al successivo rilascio del parere favorevole della A.S.L. Roma 4 competente, nonché del parere dell’Ufficio Tecnico del Comune.

Giustizia amministrativa202601981

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di sospensione immediata delle attività dell’asilo nido fino al ripristino delle condizioni igienico-sanitarie e all’acquisizione dei pareri favorevoli dell’ASL e dell’Ufficio tecnico comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società gestrice dell’asilo nido ha impugnato l’ordinanza comunale che disponeva la sospensione immediata delle attività, chiedendone cautelarmente la sospensione. Dal testo emerge che la ricorrente contestava, in sostanza, gli accertamenti posti a fondamento dell’ordinanza, negando o ridimensionando le criticità rilevate durante i sopralluoghi. Il Comune ha resistito. Le verifiche avevano evidenziato: la presenza di 49 bambini a fronte di una capacità autorizzata di 40; un numero di educatori pari a 6, insufficiente rispetto al rapporto di un educatore ogni 7 bambini; un defibrillatore semiautomatico scaduto; la mancanza dello spazio destinato a infermeria o visite pediatriche; irregolarità della sala igienica, anche quanto a superficie; l’utilizzo non conforme di un locale come refettorio per lattanti; muffa e umidità; carenze igieniche nella cucina; indisponibilità delle tabelle dietetiche vidimate dall’ASL; disordine in alcuni locali; presenza di farmaci non adeguatamente conservati e accessibili ai minori; mancata esibizione della SCIA antincendio; ulteriori insufficienze igienico-sanitarie generali e l’ubicazione seminterrata della struttura, ritenuta non idonea ai sensi della normativa regionale.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare, ritenendo insussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus, il Collegio ha considerato plurime, gravi, circostanziate e documentate le criticità emerse dai sopralluoghi. Le deduzioni della società sono state ritenute mere negazioni non provate o comunque insufficienti a superare, nella sommaria cognizione cautelare, gli accertamenti dell’amministrazione. Quanto al periculum, il TAR ha dato prevalenza all’interesse dei minori, particolarmente piccoli, a frequentare un ambiente salubre e sicuro, rispetto agli asseriti danni economici e d’immagine della società. La sospensione è stata inoltre ritenuta temporanea e non impeditiva in via definitiva dell’attività, poiché la ripresa è subordinata alla rimozione integrale delle criticità e all’acquisizione dei pareri favorevoli richiesti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare collegiale; il giudice ha verificato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.

  • art. 35, comma 1, l.r. Lazio 5 agosto 2020, n. 7

    rapporto pari a 1 educatore per 7 bambini

    Il rapporto numerico tra educatori e bambini è stato utilizzato per ritenere insufficiente il personale presente nella struttura.

  • art. 12, comma 1, lett. c), regolamento regionale Lazio 16 luglio 2021, n. 12

    Prevede lo specifico spazio di servizio destinato a infermeria e visite pediatriche, la cui mancanza è stata considerata una criticità.

  • art. 10.4 regolamento regionale Lazio 16 luglio 2021, n. 12

    È stato richiamato per valutare la non conformità della sala igienica, del lavandino a fasciatoio e della comunicazione visiva con la sala delle attività.

  • art. 10.6 regolamento regionale Lazio 16 luglio 2021, n. 12

    È stato applicato quanto ai requisiti dimensionali della sala igienica, risultata di superficie inferiore a quella richiesta.

  • art. 19, comma 3, l.r. Lazio 5 agosto 2020, n. 7

    È stato richiamato per ritenere che una struttura seminterrata non sia astrattamente idonea a ospitare servizi educativi.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la presenza di plurime e gravi carenze igienico-sanitarie, strutturali, organizzative e di sicurezza, accertate dall’amministrazione mediante sopralluoghi circostanziati, può escludere il fumus boni iuris dell’impugnazione dell’ordine di sospensione dell’attività di un asilo nido.
  • Le contestazioni meramente assertive o non supportate da prova non sono sufficienti, nella fase cautelare, a superare gli accertamenti tecnici e ispettivi posti a fondamento del provvedimento amministrativo.
  • Nel bilanciamento cautelare, l’interesse dei minori, soprattutto quando si tratti di bambini in tenera età, a fruire di un ambiente salubre e sicuro prevale sull’interesse economico e reputazionale del gestore di una struttura educativa non conforme.
  • La sospensione temporanea di un’attività educativa, subordinata alla rimozione delle criticità accertate e alla successiva acquisizione dei pareri favorevoli delle autorità competenti, non determina di per sé un pregiudizio irreversibile tale da integrare il periculum in mora a favore del gestore.

Come è indicizzato

MaterieIgiene e sanità pubblicaTitoli abilitativi edilizi
RamiSanitàProcedimento amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaOnere della prova e principio dispositivo

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