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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 16538/2020 del 31/07/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in cassazione proposta da Zeta 2000 s.r.l. avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma (22/03/2017) che aveva respinto l'appello della Zeta nei confronti della curatela del fallimento Fanni 2000 s.r.l. relativo alla declaratoria di nullità di un contratto di compravendita immobiliare e alle pretese restitutorie. In corso di causa la ricorrente ha depositato un atto di rinuncia agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 390 c.p.c., motivando la rinuncia con l'imminente chiusura del fallimento per mancanza di passivo che avrebbe eliminato l'interesse a proseguire, e ha poi chiesto, ai sensi dell'art. 391, terzo comma, cod. proc. civ., la fissazione dell'udienza collegiale per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto presidenziale che aveva dichiarato estinto il giudizio e la condanna alle spese

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato estinto il processo di cassazione per rinuncia perfezionata ai sensi dell'art. 390 c.p.c. e ha rigettato la rilevanza della chiusura del fallimento rispetto alla statuizione di estinzione. Ha ritenuto che non risultasse adesione formale della curatela alla rinuncia e, perciò, ha regolamentato le spese condannando la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio conformemente all'art. 391, secondo comma, cod. proc. civ. (liquidate in euro 6.000 per compensi, oltre spese forfettarie del 15% e esborsi di euro 200). Ha altresì precisato che l'istanza ex art. 391, terzo comma, non costituisce impugnazione del decreto presidenziale ma solo sollecitazione alla trattazione, e che la misura del contributo unificato strettamente sanzionatoria prevista dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dalla L. n. 228/2012) non si applica alla rinuncia al ricorso

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia agli atti del giudizio, validamente sottoscritta e notificata, produce l'effetto estintivo del processo; una rinuncia notificata alle controparti perfeziona la fattispecie estintiva

  • art. 391 cod. proc. civ. (primo, secondo, terzo e quarto comma)

    Il decreto presidenziale di estinzione svolge funzione attestativa dell'evento estintivo. Contro il decreto non è ammessa revocazione (salvo art. 391-bis per sentenze/ordinanze) e il rimedio previsto per il decreto è l'istanza di fissazione dell'udienza collegiale (art. 391, terzo comma). La condanna alle spese è prevista dall'art. 391, secondo comma; il quarto comma esclude la condanna quando la rinuncia sia stata espressamente aderita dalle altre parti personalmente o dai loro difensori con mandato speciale

  • artt. 299 e 300 cod. proc. civ.

    Principi generali sulla sostituzione processuale del curatore dopo la chiusura del fallimento (il fallito tornato in bonis subentra al curatore), ma la Corte sottolinea che tali norme non si applicano al processo di cassazione, caratterizzato dall'impulso d'ufficio

  • art. 372 cod. proc. civ.

    Norma che regola il deposito di documenti in cassazione; la Corte ritiene non ammissibile l'uso tardivo di documenti attestanti la chiusura del fallimento per rimettere in discussione la rinuncia nel procedimento di cassazione

  • art. 118, n. 2 legge fallimentare (L.F.)

    Richiamata dalla ricorrente come fondamento della chiusura del fallimento per integrale soddisfacimento dei creditori; la Corte dichiara irrilevante tale chiusura ai fini dell'estinzione del processo di cassazione per rinuncia

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 (introdotto dall'art. 1, comma 17, L. n. 228/2012)

    Prevede l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato per il ricorrente soccombente; la Corte interpreta tale norma in modo restrittivo: non si applica alla rinuncia al ricorso in cassazione, che non è una forma tipica di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione

  • giurisprudenza citata (Sezioni Unite Cass., n. 19980/2014 e altre pronunce)

    Confermano che il decreto di estinzione ha funzione attestativa e che l'istanza ex art. 391, terzo comma, è mera sollecitazione alla fissazione dell'udienza e non impugnazione del decreto; richiamano altresì l'orientamento restrittivo sull'applicazione del contributo unificato in caso di rinuncia

Massime di principio

  • Una rinuncia agli atti del giudizio validamente sottoscritta e notificata ai sensi dell'art. 390 c.p.c. determina l'estinzione del processo di cassazione; il procedimento si chiude anche se la controparte non ha formalmente aderito
  • Se la contestata rinuncia non è stata espressamente aderita dalle altre parti, la Corte può comunque condannare la parte rinunciante alle spese (art. 391, secondo comma) e fissare l'entità della liquidazione
  • La chiusura del fallimento e il ritorno del fallito in bonis non incidono, di regola, sull'efficacia della rinuncia in cassazione: il processo di cassazione è disciplinato da regole proprie (impulso d'ufficio) che limitano l'uso di documenti che attestino cambiamenti di legittimazione intervenuti dopo l'atto di rinuncia
  • L'istanza ex art. 391, terzo comma, cod. proc. civ. è solo una sollecitazione alla trattazione collegiale e non costituisce impugnazione del decreto presidenziale; pertanto non serve a trasformare la rinuncia in atto di gravame
  • La sanzione supplementare del contributo unificato prevista dall'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002 si applica strettamente nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione e non ai casi di rinuncia: per evitare l'addebito delle spese, la via prudente è ottenere adesioni formali delle controparti alla rinuncia

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