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Sentenza

Sentenza del 18/01/2017 n. 1100 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

D.C. aveva chiesto il rimborso dell'IRAP versata per gli anni 1998-2001, sostenendo di non essere soggetto all'imposta perché esercitava l'attività senza un'autonoma organizzazione. La Commissione Tributaria Regionale aveva accolto la domanda, ritenendo che il contribuente non dirigesse una struttura organizzativa propria. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione con due motivi: il primo relativo all'effetto preclusivo del condono fiscale previsto dall'art. 9 della legge n. 289 del 2002; il secondo relativo all'insufficiente valutazione delle spese di esercizio e dei beni strumentali risultanti dalle dichiarazioni fiscali, elementi che avrebbero potuto dimostrare l'esistenza di un'autonoma organizzazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché la sentenza impugnata non aveva esaminato la questione del condono e l'Agenzia non aveva dimostrato adeguatamente che tale questione fosse stata proposta nei precedenti gradi di giudizio. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che la Commissione Regionale aveva trascurato le spese di esercizio e gli altri dati contabili indicati dall'Agenzia, limitandosi a considerare l'assenza di collaboratori e il modesto valore dei beni strumentali. La sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna, sezione di Bologna, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Norme richiamate

  • Legge n. 289 del 2002, art. 9

    L'Agenzia sosteneva che l'adesione al condono rendesse definitiva la liquidazione dell'imposta per le annualità interessate, impedendo la richiesta di rimborso. La Corte non ha esaminato nel merito questa tesi, dichiarando il motivo inammissibile per carenza di una specifica decisione della Commissione Regionale sul punto.

  • D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2, comma 1, e 3, comma 1, lett. c)

    L'attività di lavoro autonomo è soggetta a IRAP solo quando è svolta con un'autonoma organizzazione. L'esistenza di tale requisito deve essere accertata concretamente dal giudice di merito sulla base degli elementi dell'attività.

  • D.P.R. n. 917 del 1986, art. 49, comma 1

    La norma individua le attività di lavoro autonomo rilevanti ai fini del regime richiamato dalla disciplina IRAP.

  • Principio giurisprudenziale richiamato da Cass. n. 9451 del 2016

    L'autonoma organizzazione non ricorre, in linea generale, quando il contribuente utilizza beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per l'attività e si avvale al massimo di un dipendente con mansioni esecutive. La valutazione deve comunque considerare complessivamente le concrete modalità di esercizio dell'attività.

Massime di principio

  • Per stabilire se un lavoratore autonomo è soggetto a IRAP non è sufficiente verificare formalmente l'assenza di dipendenti o il modesto valore dei beni strumentali: occorre valutare l'insieme delle risorse, delle spese e dell'organizzazione utilizzate nell'attività.
  • Le spese di esercizio documentate, l'impiego di capitali e beni strumentali e gli altri dati contabili dichiarati possono costituire elementi rilevanti per presumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione e devono essere esaminati specificamente dal giudice.
  • L'assenza del potere di dirigere una struttura organizzativa non esclude automaticamente l'IRAP se risulta comunque un'organizzazione stabile di mezzi e risorse a servizio dell'attività professionale.
  • Il requisito dell'autonoma organizzazione è una questione di fatto, rimessa al giudice di merito; la decisione deve però essere motivata considerando tutti gli elementi decisivi dedotti dalle parti.
  • Una questione non esaminata dal giudice di merito deve essere contestata in Cassazione, di regola, come omessa pronuncia e deve essere dimostrato che era stata ritualmente proposta nel precedente grado di giudizio.

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